Articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 420
Articolo 2
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14 novembre 1992
Art. 1. (Rendiconti) 1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1991 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
Entrata in vigore il 14 novembre 1992