CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 47/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CALI' CARMELO giusta procura in atti.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 16 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2011, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Catania la banca (già , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di avere versato la complessiva somma di £. 290.000.000 (tra l'11.5.1999 ed il 2.3.2000), in particolare l'importo di lire 100.000.000 nel mese di maggio 1999, che veniva successivamente integrato prima con la somma di lire 50.000.000, poi con ulteriori lire 40.000.000 ed infine con l'importo di lire 100.000.000 così conferendo complessivamente l'importo di lire 290.000.000 pari ad euro 149.790,00;
- di avere, in particolare: in data 11.05.1999 impiegato l'importo di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24” GPF linea 4 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 13060 151 0001012; effettuato in data 10.01.2000 l'investimento aggiuntivo di lire
50.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24” GPF linea 4 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 13060 151 0001012; impiegato in data 21.01.2000 l'importo iniziale di lire 40.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25” GPF linea 5 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34- n. contratto 22844; investito in data 02.03.2000
pagina 2 di 16 l'ulteriore importo di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25”
GPF linea 5 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34;
- che i prodotti finanziari venduti dalla banca si rivelavano pessimi investimenti non adeguati ai suoi obiettivi di investimento per frequenza, grado di rischio e dimensione dell'operazione ed avevano determinato una perdita di circa il 55% del capitale, avendo all'atto del disinvestimento subito perdite per complessivi €. 89.790,00;
- che tanto con riferimento al contratto quadro per il servizio di gestione portafogli 13060 1510001012
del 11.05.1999 che con riferimento al contratto quadro n. 1510-34 del 21.01.2000 risultava evidente la violazione dell'obbligo dell'istituto di credito di effettuare la cosiddetta “Know your costumer rule”
con conseguente responsabilità dell' per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 e 29 Pt_2
del regolamento CP_3
- che dalla modulistica contrattuale si evinceva che non era stata effettuata la compilazione del questionario sulle pregresse esperienze di investimento del cliente, né che lo stesso si era rifiutato di fornire dette informazioni;
- che i modelli erano del tutto incompleti nella compilazione dei rispettivi quadri e risultavano sottoscritti velocemente non nell'intero contenuto negoziale ma solo negli ultimi fogli dove la banca si era assicurata la sottoscrizione della dichiarazione che il Cliente “non rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 11 delle norme generali allegate” e per il solo contratto sottoscritto in data 11.05.1999 mentre dalla documentazione contrattuale afferente l'investimento effettuato il 21.01.2000 non risultava rilasciata neppure tale dichiarazione;
- che per tale ultimo contratto non appariva neppure certa la data dell'investimento posto che i moduli consegnati non formavano corpo unico e la data del modulo era stata indicata solo nel primo foglio;
pagina 3 di 16 - che dall'esame della modulistica contrattuale non appariva neppure chiaro in occasione della sottoscrizione del contratto del 21.01.2000 se l'investimento iniziale era pari a lire 40.000.000 come da esame del modulo relativo al conferimento (n. contratto 22844) ovvero a lire 100.000.000 come da esame del secondo foglio del contratto quadro per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34, il tutto in relazione all'investimento aggiuntivo del 2 marzo 2000 di lire 100.000.000 laddove nel modulo era ripreso il numero del contratto quadro 1510- 34;
- che dall'esame dei prospetti di valorizzazione delle due gestioni patrimoniali si rilevava che la linea di gestione 25, a fronte degli iniziali conferimenti, portava ad un disinvestimento (prelievi nel trimestre)
nel mese di giugno/luglio 2002 di euro 64.245,29 contro un investimento iniziale risultante al
31.03.2000 di euro 103.291,37, con una presunta perdita di euro 39.046,08. Tale dato confermava l'incertezza rispetto al contenuto negoziale iniziale del contratto che non rendeva chiaro neppure l'importo iniziale investito in tale linea di gestione;
- che relativamente alla linea di gestione 24 l'ultimo estratto conto indicava un patrimonio finale di euro 50.632,10 a fronte di un investimento iniziale emergente dalla documentazione contrattuale di euro 77.468,53 per una presunta perdita di euro 26.836,43;
- che, quindi, la perdita complessiva risultava di euro 65.882,52;
- che nel periodo precedente alla sottoscrizione della gestione patrimoniale esso esponente era solito impiegare i propri capitali in investimenti con basso grado di rischio e scadenza medio breve, quali
B.O.T. , C.T.Z. (Certificati del tesoro zero coupon), e che tale circostanza evidenziava la non adeguatezza degli investimenti in contestazione per tipologia e frequenza rispetto agli obiettivi di investimento in rapporto alle pregresse esperienze di investimento;
- che l'istituto di credito sapeva che l'investitore non era solito effettuare investimenti rischiosi e disponeva di tutti gli elementi per effettuare tale tipo di valutazione, anzi l'operazione a tutta evidenza pagina 4 di 16 non era adeguata dimensionalmente posto che la banca aveva fatto impiegare l'intero importo del risparmio in una gestione patrimoniale distinta in due diverse componenti con elevato grado di rischio di perdite sul capitale;
- di avere subito un evidente danno a causa delle scelte operate dalla banca la quale aveva fatto investire i risparmi di una vita precedentemente allocati in altre forme di investimento con basso profilo di rischiosità in strumenti finanziari altamente rischiosi.
Ciò detto, l'odierno ricorrente chiedeva al Tribunale dichiararsi la nullità dei contratti e acquisti stipulati con la banca, ovvero l'annullamento dei medesimi, ovvero la risoluzione, e, comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei comportamenti dell'istituto di credito, che aveva concorso in maniera determinante alla realizzazione dell'evento dannoso, con la condanna della banca alla restituzione delle somme corrispondenti alla perdita subita, oltre al risarcimento dei danni.
La banca si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione decennale dell'azione; contestava nel merito le domande, deduceva la correttezza del proprio operato, sosteneva di avere fornito tutte le necessarie informazioni alla parte e che l'investimento operato era comunque conforme alla propensione al rischio dell'attore. Rilevava in ogni caso che gli importi investiti erano pari a £.
190.000.000 e che nessuna perdita aveva subito l'attore avendo ricevuto in pagamento – al momento del disinvestimento – la complessiva somma di L. 229.654.249.
In corso di causa venivano allegate memorie difensive e produzioni documentali nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonchè disposta ed espletata ctu.
Il Tribunale di Catania, sulla base del disconoscimento del documento concernente la richiesta di versamento (mediante addebito sul proprio c.c.) della somma di £. 100.000.000 sulla linea di investimento 15.1034 (ovvero la linea cd. 25) in data 2.3.2000 unitamente ai rendiconti contabili perché
prodotti solo in copia, con sentenza n.1799/2016 riteneva non provato il suddetto investimento di pagina 5 di 16 £.100.000.000 e rigettava la domanda del condannandolo al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Avverso la su citata sentenza del Tribunale di Catania proponeva appello , Parte_1
specificatamente lamentando che: il giudice di primo grado aveva errato laddove aveva ritenuto che esso appellante avesse effettuato investimenti per lire 190.000.000 anziché per lire 290.000.000, non avendo considerato tutti gli investimenti eseguiti ed, in particolare, quello di lire 100.000.000 effettuato in data 2.03.2000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25 GPF” e non avendo neppure considerato quanto relazionato dal Ctu. L'appellante, pertanto, riproponeva: a) la domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta in violazione dell'art.23 comma 1 del TUF, in quanto gli stessi non recavano anche la firma della banca;
b) in via subordinata, la domanda di annullamento per errore e dolo del contratto di intermediazione finanziaria intercorso con la banca appellata, data la sussistenza di un chiaro vizio del consenso in cui versava al momento della stipula;
c) in via di ulteriore subordine, la domanda di risoluzione del contratto quadro e/o dei singoli ordini di investimento per inadempimento della banca consistente nella violazione degli obblighi informativi ex lege;
d) in ulteriore subordine, la domanda di risarcimento del danno ex artt.1337 e/o 2043 c.c.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado il chiedeva condannarsi la banca appellata Pt_1
alla restituzione della somma di euro 65.882,52, quale perdita subita al netto di quanto percepito, o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
al risarcimento dei danni patiti a causa dei fatti come narrati, ammontanti ad euro 65.882,52
o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
degli artt.348 bis- 348 ter c.p.c. e dell'art.342 c.p.c. Nel merito, contestava la fondatezza del gravame pagina 6 di 16 chiedendone il rigetto. In ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, chiedeva accogliersi il proposto appello incidentale condizionato e, per l'effetto, dichiarare prescritta ogni domanda e/o pretesa avanzata dal Pt_1
Il procedimento di appello si definiva con sentenza di rigetto e di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Corte d'appello riteneva che:
- avendo la banca eccepito tempestivamente e correttamente il difetto di conformità all'originale,
contestandone la provenienza dall'istituto bancario e negandone la corrispondenza alla contabilità della banca stessa della richiesta di versamento (mediante addebito sul proprio c.c.) della somma di £.
100.000.000 sulla linea di investimento 15.1034 (ovvero la linea cd. 25) in data 2.3.2000 (recante la dicitura “Con riferimento al mandato di gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, conferitoVi in data ... Vi confermo di avere effettuato un conferimento presso di
Voi dei seguenti valori: lire centomilioni a mezzo addebito del mio c/c n.410122853 presso Riposto
intestato a ”) e di n.16 prospetti di rendiconto contabile afferenti alle linee di gestione Parte_1
patrimoniale nn.24 e 25 (dal 31.03.00 sino al 30.09.02), non fosse stato provato che l'appellante avesse effettuato investimenti per complessive lire 290.000.000, anziché per lire 190.000.000;
- in mancanza della suddetta prova non era ammissibile la “... richiesta di ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c. nei confronti della banca avente ad oggetto gli estratti conto del periodo di riferimento [...]
siccome volta a trasferire su parte convenuta l'onere probatorio incombente sull'attore [...] Ne
consegue che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un
terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne copia e produrla in causa (tra le
molte, Cass. n.23120/10), iniziativa che l'attore avrebbe, nel caso di specie, potuto assumere ai sensi
dell'art.119 del TUB e che non ha, viceversa, nemmeno dedotto di avere assunto”;
pagina 7 di 16 - inconducente era il richiamo di quanto accertato dal CTU nel giudizio di primo grado circa l'ammontare degli investimenti “... avendo il consulente fondato il proprio accertamento sull'esame
della documentazione prodotta da parte attrice e disconosciuta dalla banca”.
Pa Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 167/2019, proponeva ricorso Parte_1
per Cassazione, chiedendo annullarsi la prefata sentenza sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..; 2. Nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5; 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
L si costituiva con controricorso con ricorso incidentale, chiedendo: “1) In via CP_1
preliminare, dichiarare e ritenere il ricorso avversario inammissibile, per i motivi svolti sub I) del
presente atto. 2) Subordinatamente, nel merito, respingere ogni domanda del sig. e Parte_1
rigettare, comunque, il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato, ritenuta, comunque, la
mancanza di prova del nesso causale e del danno emergente e, quindi, l'inammissibilità e/o la totale
infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti della Banca. 3) Parte_1
Senza recesso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso principale, in accoglimento del
ricorso incidentale ritenere e dichiarare prescritta, in tutto od in parte, la domanda avanzata dal
[...]
nei confronti della Banca e, per l'effetto, dichiararla inammissibile. 4) Con il favore delle Parte_1
spese e compensi del giudizio”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 27927/2023 del 7/7/2023, accoglieva il primo motivo del ricorso,
dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il ricorso incidentale;
cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
pagina 8 di 16 La Suprema Corte così motivava: “Il ricorrente deduce:
1. Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art.2719 c.c., in relazione all'art.360,
comma 1, n.3, c.p.c. le contestazioni poste alla base del disconoscimento sarebbero vaghe e generiche
e la Corte avrebbe richiesto gli originali di enquire interne alla banca e la Corte doveva valutarne
l'efficacia rappresentativa senza tener conto del disconoscimento.
1.1 La censura è fondata. La Corte d'Appello postula la specificità del disconoscimento senza dare
alcun riscontro delle ragioni di non conformità delle copie fotostatiche all'originale, ma limitandosi a
valorizzare elementi del tutto estrinseci, peraltro attinenti ai documenti diversi dalle enquire, sulle
quali manca del tutto la valutazione di non conformità. A fronte di una produzione copiosa e aderente
alle allegazioni di fatto e della valorizzazione da parte della CTU dell'intera documentazione allegata,
la Corte d'appello non ha fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione specifica di non
conformità della copia prodotta all'originale. La contestazione della conformità all'originale di un
documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma
va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica
sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca
dall'originale (Cass., n. 27633/2018).
2. Con il secondo motivo: nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art.360, comma 1, n.4,
c.p.c. e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del medesimo art. 360,
comma 1, n.5, c.p.c. La Corte avrebbe immotivatamente disatteso la CTU effettuata in primo grado che
avrebbe accertato investimenti per complessivi £ 290.000.000.
3. Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art.210 c.p.c., in relazione all'art.360,
comma 1, n.3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice non abbia ordinato alla Banca la produzione
in giudizio degli estratti conto di riferimento ex art. 210 c.p.c..
pagina 9 di 16
3.1 l secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
4.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone l'esame del motivo di ricorso
incidentale tardivo.
4.1. La banca ha eccepito, anche avanti alla Corte di merito, con l'appello incidentale condizionato,
che la domanda dell'attore investitore era, comunque, preclusa perché prescritta. In questa sede, ha
dedotto nuovamente che la lettera di diffida del 15.12.2009 aveva il carattere di una mera e generica
lettera di reclamo rispetto alla riduzione del suo patrimonio. In tal senso, deduce che l'atto di citazione
è stato notificato il 25.3.2011.
- I contratti sono stati sottoscritti e le operazioni di investimento di cui è causa sono state tutte disposte
ben oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione: rispettivamente in data 11.5.1999
(Linea di gestione 24 per complessive £ 150.000.000) ed in data 21.1.2000 (Linea di gestione n. 25 per
complessive £ 40.000.000). Ne deriva che tutti i versamenti per le singole operazioni sono stati,
comunque, eseguiti oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (25.3.2011), per cui
ogni domanda dell'attore, odierno ricorrente, è prescritta.
4.1 Il ricorso incidentale è inammissibile dinanzi a questa Corte, perché la Corte d'Appello, pur
rilevando che nelle conclusioni la aveva proposto appello incidentale condizionato CP_4
sull'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda dell'appellante cliente e, conseguentemente ha
ritenuto assorbita l'eccezione (condizionata) di prescrizione dell'appellata tralasciandone l'esame.
Trova applicazione nella fattispecie il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, è
inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito
sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più
liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di
pagina 10 di 16 accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass.,
n.15893/2023; Cass., n. 19503/2018).
5. Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso del ricorrente va accolto assorbiti gli altri e il
ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per mancanza di una statuizione specifica sul motivo di
censura. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al
giudice indicato in dispositivo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In ossequio a tale pronuncia, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'appello in Parte_1
diversa composizione, deducendo che le pronunce della precedente fase di merito si fondavano sull'errato assunto che egli avesse effettuato investimenti per complessive ex lire 190.000.000, invece che per lire 290.000.000, con la conseguenza che, avendo ricevuto in sede di disinvestimento lire
229.654.249, non avesse subito alcun danno ed anzi realizzato utili per vecchie lire 39.654.249.
L'appellante in riassunzione ha sostenuto che, contro ogni evidenza documentale, non erano stati considerati tutti gli investimenti eseguiti ed, in particolare, non era stata ritenuta “valida” la ricevuta di versamento dell'importo di lire 100.000.000 effettuato in data 2.3.2000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25” GPF linea 25, relativa al contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34, con addebito sul conto corrente n.410-122853; ha esposto di avere prodotto due distinte ricevute dell'importo di lire 100.000.000 rispettivamente del 11.5.1999 e del 2.3.2000, da cui risulta con chiarezza l'addebito del controvalore sul conto corrente n. 410-122853; ha sostenuto che la prova dell'ammontare complessivo dell'investimento si rinviene anche nei rispettivi prospetti di valorizzazione delle due gestioni patrimoniali linee 24 e 25, già depositati in atti, dai quali risulta con evidenza che la somma degli investimenti complessivi nelle due linee GPF, oscilla fra l'importo di lire
290.000.000 e l'importo di lire 300.000.000 e non per complessivi lire 190.000.000 come per errore ritenuto dal primo Decidente e non rilevato dalla Corte di Appello.
pagina 11 di 16 L'appellante in riassunzione ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catania, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: Ritenere e/o dichiarare la nullità e/o la
responsabilità del oggi nei confronti di parte attrice per Controparte_2 Controparte_1
inadempimento, per violazione degli artt.1218 e ss. c.c., 1453 c.c., 1175 e 1375 c.c., 1337 c.c., con
riferimento alle leggi di settore sopra richiamate, e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. PER GLI
EFFETTI: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro e/o dei singoli
contratti di investimento avente ad oggetto gli acquisti dei titoli specificati in narrativa, per
complessivi €. 149.790,00, già £. 290.000,00 stipulati dal signor con il Parte_1 Controparte_2
per difetto di forma e conseguente violazione dell'art. 23 d. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, e
[...]
comunque per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. stante la violazione degli artt. 21 d.lgs. n.
58/98, nonché degli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n.11522 del 1988; IN
SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dei contratti in parola ai sensi degli artt. 1429 e segg.,
1439, 1394 e 1395 c.c.; IN ULTERIORE SUBORDINE, pronunciare la risoluzione degli stessi ex
art.1453 c.c. e/o artt. 1394 e 1395 c.c.; IN ULTERIORE SUBORDINE, ritenere e dichiarare la
convenuta responsabile, nei confronti del signor al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
subendi ex art. 1337 c.c. e/o art. 2043 c.c. IN ACCOGLIMENTO DELLE SUPERIORI DOMANDE: 1)
dichiarare tenuta e condannare già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore: a) alla restituzione in favore del signor , della somma di €. Parte_1
65.882,52, quale perdita subita al netto di quanto percepito, o in quell'altra maggiore o minore somma
che verrà accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo;
b) al risarcimento dei
danni a qualunque titolo patiti e patiendi dal signor a causa dei fatti meglio specificati Parte_1
pagina 12 di 16 in premesse. Danni ammontanti a €. 65.882,52, o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà
accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo;
2) in subordine, dichiarare tenuta e
condannare già in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore, al risarcimento di tutti i danni a qualunque titolo patiti e patiendi dal signor Parte_1
causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni ammontanti a €. 65.882,52, o in quell'altra
maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo. Con
vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari dei giudizi di merito di primo e secondo grado, del
giudizio presso la Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità per effetto del giudicato formatosi sulla CP_1
sentenza nr. 167/2019 del 24/01/2019, nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. L'appellato in riassunzione ha anche riproposto l'appello incidentale condizionato,
con il quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione.
All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Il ricorso in riassunzione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n.27927/23, non appare fondato e merita, quindi, di essere respinto.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare, siccome segnalato dalla banca resistente e non contestato dal che quest'ultimo nelle due diverse linee di gestione ha eseguito i seguenti investimenti: Pt_1
- in data 11/5/1999 investimento di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24 - GPF linea 4” – contratto n. 13060;
pagina 13 di 16 - in data 10/1/2000 investimento aggiuntivo di lire 50.000.000 nella predetta gestione patrimoniale
“linea di gestione 24 - GPF linea 4”, sempre con riferimento al predetto contratto n. 13060;
- in data 21/1/2000 trasferimento di Lire 60.000.000 dalla linea di gestione 24 GPF linea 4 alla Linea di gestione 25 Linea 5>, con riduzione dell'investimento nella linea 24 a complessivi Lire 90.000.000;
- in pari data (21.01.2000) investimento di Lire 40.000.000 nella “linea di gestione 25” - GPF linea 5”
contratto n. 22844.
L'ammontare complessivo dei superiori investimenti risulta pari a Lire 190.000.000, di cui Lire
90.000.000 nella “linea di gestione 24 - GPF linea 4” e Lire 100.000.000 nella “linea di gestione 25 -
GPF linea 5”.
Se i superiori importi risultano pacificamente e incontestabilmente investiti dal risulta, Pt_1
invece, assolutamente contestato l'ulteriore versamento di Lire 100.000.000, che l'odierno ricorrente in riassunzione sostiene di avere eseguito in data 2.3.2000 nella “linea di gestione 25 GPF linea 5, nella quale, in tal modo, sarebbero stati investiti complessivamente Lire 200.000.000. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente in riassunzione ha prodotto una richiesta di versamento, allegata alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, del seguente tenore letterale: “Con riferimento al mandato di gestione di
patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, conferitoVi in data ... ed
intestato … Vi confermo di avere effettuato un conferimento presso di Voi dei seguenti valori: lire
centomilioni a mezzo addebito del mio c/c n.410122853 presso Riposto intestato a ”, Parte_1
nonché n.16 prospetti di rendiconto contabile afferenti alle linee di gestione patrimoniale nn.24 e 25
(dal 31.03.00 sino al 30.09.02).
Per come ripetutamente eccepito e contestato dalla banca la suddetta richiesta di versamento, della quale è stata anche disconosciuta la conformità all'originale, sarebbe, comunque, del tutto priva di valore probatorio perché mancante della sottoscrizione da parte del cassiere e del relativo timbro, oltre pagina 14 di 16 che inammissibile in quanto prodotta, in uno ai 16 prospetti contabili, oltre la scadenza del termine fissato dall'art.183, c.VI, cpc.
Premessa la totale infondatezza di tale ultima eccezione, atteso che i documenti risultano prodotti tempestivamente per come emerge dall'attestazione del cancelliere, a nulla rilevando la diversa data indicata dal difensore in calce alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, ritiene questa Corte che la prima eccezione sia assolutamente fondata e meriti di essere accolta.
Ed invero, nella specie non si pone tanto un problema di genericità del disconoscimento fatto dalla banca e su cui si è fondato l'accoglimento del primo motivo di ricorso in cassazione, quanto piuttosto una questione di valenza probatoria intrinseca dei documenti prodotti dal e destinati, secondo Pt_1
la sua prospettazione, a provare l'investimento di ulteriori £.100.000.000. Ed infatti, anche se la sopra indicata documentazione fosse stata prodotta in originale dal ciò non le attribuirebbe alcun Pt_1
particolare valore probatorio, trattandosi, in un caso, di una richiesta di versamento priva di sottoscrizione e timbro della banca e, nell'altro, di prospetti contabili del tutto anonimi, contestati dalla banca e dei quali non si conosce la provenienza e la fonte.
In tale contesto il versamento di ulteriori £.100.000.000 che il sostiene di avere eseguito in Pt_1
data 2.3.2000 non può dirsi in alcun modo provato.
Dovendosi, pertanto, quantificare in £.190.000.000 l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti dal ricorrente in riassunzione sulle due linee di gestione sopra indicate e non risultando contestato che,
all'atto dei disinvestimenti, il ha incassato la maggior somma di £.229.654.249, le domande Pt_1
proposte, a prescindere dalla loro ammissibilità, devono essere rigettate attesa l'evidente assenza di danno.
pagina 15 di 16 La presente pronuncia di rigetto non si pone in contrasto con il principio di diritto esposto dalla Corte
di Cassazione nell'ordinanza n.27927/23, perché basato su diversa motivazione non oggetto di ricorso e non presa in esame dal Supremo Collegio.
Il rigetto dell'appello rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla banca.
Le spese del presente grado e di quello in cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1799/16 del Tribunale di Catania;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e di quello in Parte_1
cassazione liquidate, per ciascuno, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 47/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CALI' CARMELO giusta procura in atti.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 16 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2011, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Catania la banca (già , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di avere versato la complessiva somma di £. 290.000.000 (tra l'11.5.1999 ed il 2.3.2000), in particolare l'importo di lire 100.000.000 nel mese di maggio 1999, che veniva successivamente integrato prima con la somma di lire 50.000.000, poi con ulteriori lire 40.000.000 ed infine con l'importo di lire 100.000.000 così conferendo complessivamente l'importo di lire 290.000.000 pari ad euro 149.790,00;
- di avere, in particolare: in data 11.05.1999 impiegato l'importo di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24” GPF linea 4 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 13060 151 0001012; effettuato in data 10.01.2000 l'investimento aggiuntivo di lire
50.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24” GPF linea 4 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 13060 151 0001012; impiegato in data 21.01.2000 l'importo iniziale di lire 40.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25” GPF linea 5 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34- n. contratto 22844; investito in data 02.03.2000
pagina 2 di 16 l'ulteriore importo di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25”
GPF linea 5 - contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34;
- che i prodotti finanziari venduti dalla banca si rivelavano pessimi investimenti non adeguati ai suoi obiettivi di investimento per frequenza, grado di rischio e dimensione dell'operazione ed avevano determinato una perdita di circa il 55% del capitale, avendo all'atto del disinvestimento subito perdite per complessivi €. 89.790,00;
- che tanto con riferimento al contratto quadro per il servizio di gestione portafogli 13060 1510001012
del 11.05.1999 che con riferimento al contratto quadro n. 1510-34 del 21.01.2000 risultava evidente la violazione dell'obbligo dell'istituto di credito di effettuare la cosiddetta “Know your costumer rule”
con conseguente responsabilità dell' per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 e 29 Pt_2
del regolamento CP_3
- che dalla modulistica contrattuale si evinceva che non era stata effettuata la compilazione del questionario sulle pregresse esperienze di investimento del cliente, né che lo stesso si era rifiutato di fornire dette informazioni;
- che i modelli erano del tutto incompleti nella compilazione dei rispettivi quadri e risultavano sottoscritti velocemente non nell'intero contenuto negoziale ma solo negli ultimi fogli dove la banca si era assicurata la sottoscrizione della dichiarazione che il Cliente “non rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 11 delle norme generali allegate” e per il solo contratto sottoscritto in data 11.05.1999 mentre dalla documentazione contrattuale afferente l'investimento effettuato il 21.01.2000 non risultava rilasciata neppure tale dichiarazione;
- che per tale ultimo contratto non appariva neppure certa la data dell'investimento posto che i moduli consegnati non formavano corpo unico e la data del modulo era stata indicata solo nel primo foglio;
pagina 3 di 16 - che dall'esame della modulistica contrattuale non appariva neppure chiaro in occasione della sottoscrizione del contratto del 21.01.2000 se l'investimento iniziale era pari a lire 40.000.000 come da esame del modulo relativo al conferimento (n. contratto 22844) ovvero a lire 100.000.000 come da esame del secondo foglio del contratto quadro per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34, il tutto in relazione all'investimento aggiuntivo del 2 marzo 2000 di lire 100.000.000 laddove nel modulo era ripreso il numero del contratto quadro 1510- 34;
- che dall'esame dei prospetti di valorizzazione delle due gestioni patrimoniali si rilevava che la linea di gestione 25, a fronte degli iniziali conferimenti, portava ad un disinvestimento (prelievi nel trimestre)
nel mese di giugno/luglio 2002 di euro 64.245,29 contro un investimento iniziale risultante al
31.03.2000 di euro 103.291,37, con una presunta perdita di euro 39.046,08. Tale dato confermava l'incertezza rispetto al contenuto negoziale iniziale del contratto che non rendeva chiaro neppure l'importo iniziale investito in tale linea di gestione;
- che relativamente alla linea di gestione 24 l'ultimo estratto conto indicava un patrimonio finale di euro 50.632,10 a fronte di un investimento iniziale emergente dalla documentazione contrattuale di euro 77.468,53 per una presunta perdita di euro 26.836,43;
- che, quindi, la perdita complessiva risultava di euro 65.882,52;
- che nel periodo precedente alla sottoscrizione della gestione patrimoniale esso esponente era solito impiegare i propri capitali in investimenti con basso grado di rischio e scadenza medio breve, quali
B.O.T. , C.T.Z. (Certificati del tesoro zero coupon), e che tale circostanza evidenziava la non adeguatezza degli investimenti in contestazione per tipologia e frequenza rispetto agli obiettivi di investimento in rapporto alle pregresse esperienze di investimento;
- che l'istituto di credito sapeva che l'investitore non era solito effettuare investimenti rischiosi e disponeva di tutti gli elementi per effettuare tale tipo di valutazione, anzi l'operazione a tutta evidenza pagina 4 di 16 non era adeguata dimensionalmente posto che la banca aveva fatto impiegare l'intero importo del risparmio in una gestione patrimoniale distinta in due diverse componenti con elevato grado di rischio di perdite sul capitale;
- di avere subito un evidente danno a causa delle scelte operate dalla banca la quale aveva fatto investire i risparmi di una vita precedentemente allocati in altre forme di investimento con basso profilo di rischiosità in strumenti finanziari altamente rischiosi.
Ciò detto, l'odierno ricorrente chiedeva al Tribunale dichiararsi la nullità dei contratti e acquisti stipulati con la banca, ovvero l'annullamento dei medesimi, ovvero la risoluzione, e, comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei comportamenti dell'istituto di credito, che aveva concorso in maniera determinante alla realizzazione dell'evento dannoso, con la condanna della banca alla restituzione delle somme corrispondenti alla perdita subita, oltre al risarcimento dei danni.
La banca si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione decennale dell'azione; contestava nel merito le domande, deduceva la correttezza del proprio operato, sosteneva di avere fornito tutte le necessarie informazioni alla parte e che l'investimento operato era comunque conforme alla propensione al rischio dell'attore. Rilevava in ogni caso che gli importi investiti erano pari a £.
190.000.000 e che nessuna perdita aveva subito l'attore avendo ricevuto in pagamento – al momento del disinvestimento – la complessiva somma di L. 229.654.249.
In corso di causa venivano allegate memorie difensive e produzioni documentali nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonchè disposta ed espletata ctu.
Il Tribunale di Catania, sulla base del disconoscimento del documento concernente la richiesta di versamento (mediante addebito sul proprio c.c.) della somma di £. 100.000.000 sulla linea di investimento 15.1034 (ovvero la linea cd. 25) in data 2.3.2000 unitamente ai rendiconti contabili perché
prodotti solo in copia, con sentenza n.1799/2016 riteneva non provato il suddetto investimento di pagina 5 di 16 £.100.000.000 e rigettava la domanda del condannandolo al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Avverso la su citata sentenza del Tribunale di Catania proponeva appello , Parte_1
specificatamente lamentando che: il giudice di primo grado aveva errato laddove aveva ritenuto che esso appellante avesse effettuato investimenti per lire 190.000.000 anziché per lire 290.000.000, non avendo considerato tutti gli investimenti eseguiti ed, in particolare, quello di lire 100.000.000 effettuato in data 2.03.2000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25 GPF” e non avendo neppure considerato quanto relazionato dal Ctu. L'appellante, pertanto, riproponeva: a) la domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta in violazione dell'art.23 comma 1 del TUF, in quanto gli stessi non recavano anche la firma della banca;
b) in via subordinata, la domanda di annullamento per errore e dolo del contratto di intermediazione finanziaria intercorso con la banca appellata, data la sussistenza di un chiaro vizio del consenso in cui versava al momento della stipula;
c) in via di ulteriore subordine, la domanda di risoluzione del contratto quadro e/o dei singoli ordini di investimento per inadempimento della banca consistente nella violazione degli obblighi informativi ex lege;
d) in ulteriore subordine, la domanda di risarcimento del danno ex artt.1337 e/o 2043 c.c.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado il chiedeva condannarsi la banca appellata Pt_1
alla restituzione della somma di euro 65.882,52, quale perdita subita al netto di quanto percepito, o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
al risarcimento dei danni patiti a causa dei fatti come narrati, ammontanti ad euro 65.882,52
o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
degli artt.348 bis- 348 ter c.p.c. e dell'art.342 c.p.c. Nel merito, contestava la fondatezza del gravame pagina 6 di 16 chiedendone il rigetto. In ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, chiedeva accogliersi il proposto appello incidentale condizionato e, per l'effetto, dichiarare prescritta ogni domanda e/o pretesa avanzata dal Pt_1
Il procedimento di appello si definiva con sentenza di rigetto e di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Corte d'appello riteneva che:
- avendo la banca eccepito tempestivamente e correttamente il difetto di conformità all'originale,
contestandone la provenienza dall'istituto bancario e negandone la corrispondenza alla contabilità della banca stessa della richiesta di versamento (mediante addebito sul proprio c.c.) della somma di £.
100.000.000 sulla linea di investimento 15.1034 (ovvero la linea cd. 25) in data 2.3.2000 (recante la dicitura “Con riferimento al mandato di gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, conferitoVi in data ... Vi confermo di avere effettuato un conferimento presso di
Voi dei seguenti valori: lire centomilioni a mezzo addebito del mio c/c n.410122853 presso Riposto
intestato a ”) e di n.16 prospetti di rendiconto contabile afferenti alle linee di gestione Parte_1
patrimoniale nn.24 e 25 (dal 31.03.00 sino al 30.09.02), non fosse stato provato che l'appellante avesse effettuato investimenti per complessive lire 290.000.000, anziché per lire 190.000.000;
- in mancanza della suddetta prova non era ammissibile la “... richiesta di ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c. nei confronti della banca avente ad oggetto gli estratti conto del periodo di riferimento [...]
siccome volta a trasferire su parte convenuta l'onere probatorio incombente sull'attore [...] Ne
consegue che non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un
terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne copia e produrla in causa (tra le
molte, Cass. n.23120/10), iniziativa che l'attore avrebbe, nel caso di specie, potuto assumere ai sensi
dell'art.119 del TUB e che non ha, viceversa, nemmeno dedotto di avere assunto”;
pagina 7 di 16 - inconducente era il richiamo di quanto accertato dal CTU nel giudizio di primo grado circa l'ammontare degli investimenti “... avendo il consulente fondato il proprio accertamento sull'esame
della documentazione prodotta da parte attrice e disconosciuta dalla banca”.
Pa Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 167/2019, proponeva ricorso Parte_1
per Cassazione, chiedendo annullarsi la prefata sentenza sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..; 2. Nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5; 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
L si costituiva con controricorso con ricorso incidentale, chiedendo: “1) In via CP_1
preliminare, dichiarare e ritenere il ricorso avversario inammissibile, per i motivi svolti sub I) del
presente atto. 2) Subordinatamente, nel merito, respingere ogni domanda del sig. e Parte_1
rigettare, comunque, il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato, ritenuta, comunque, la
mancanza di prova del nesso causale e del danno emergente e, quindi, l'inammissibilità e/o la totale
infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti della Banca. 3) Parte_1
Senza recesso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso principale, in accoglimento del
ricorso incidentale ritenere e dichiarare prescritta, in tutto od in parte, la domanda avanzata dal
[...]
nei confronti della Banca e, per l'effetto, dichiararla inammissibile. 4) Con il favore delle Parte_1
spese e compensi del giudizio”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 27927/2023 del 7/7/2023, accoglieva il primo motivo del ricorso,
dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il ricorso incidentale;
cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
pagina 8 di 16 La Suprema Corte così motivava: “Il ricorrente deduce:
1. Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art.2719 c.c., in relazione all'art.360,
comma 1, n.3, c.p.c. le contestazioni poste alla base del disconoscimento sarebbero vaghe e generiche
e la Corte avrebbe richiesto gli originali di enquire interne alla banca e la Corte doveva valutarne
l'efficacia rappresentativa senza tener conto del disconoscimento.
1.1 La censura è fondata. La Corte d'Appello postula la specificità del disconoscimento senza dare
alcun riscontro delle ragioni di non conformità delle copie fotostatiche all'originale, ma limitandosi a
valorizzare elementi del tutto estrinseci, peraltro attinenti ai documenti diversi dalle enquire, sulle
quali manca del tutto la valutazione di non conformità. A fronte di una produzione copiosa e aderente
alle allegazioni di fatto e della valorizzazione da parte della CTU dell'intera documentazione allegata,
la Corte d'appello non ha fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione specifica di non
conformità della copia prodotta all'originale. La contestazione della conformità all'originale di un
documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma
va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica
sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca
dall'originale (Cass., n. 27633/2018).
2. Con il secondo motivo: nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art.360, comma 1, n.4,
c.p.c. e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del medesimo art. 360,
comma 1, n.5, c.p.c. La Corte avrebbe immotivatamente disatteso la CTU effettuata in primo grado che
avrebbe accertato investimenti per complessivi £ 290.000.000.
3. Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art.210 c.p.c., in relazione all'art.360,
comma 1, n.3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice non abbia ordinato alla Banca la produzione
in giudizio degli estratti conto di riferimento ex art. 210 c.p.c..
pagina 9 di 16
3.1 l secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
4.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone l'esame del motivo di ricorso
incidentale tardivo.
4.1. La banca ha eccepito, anche avanti alla Corte di merito, con l'appello incidentale condizionato,
che la domanda dell'attore investitore era, comunque, preclusa perché prescritta. In questa sede, ha
dedotto nuovamente che la lettera di diffida del 15.12.2009 aveva il carattere di una mera e generica
lettera di reclamo rispetto alla riduzione del suo patrimonio. In tal senso, deduce che l'atto di citazione
è stato notificato il 25.3.2011.
- I contratti sono stati sottoscritti e le operazioni di investimento di cui è causa sono state tutte disposte
ben oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione: rispettivamente in data 11.5.1999
(Linea di gestione 24 per complessive £ 150.000.000) ed in data 21.1.2000 (Linea di gestione n. 25 per
complessive £ 40.000.000). Ne deriva che tutti i versamenti per le singole operazioni sono stati,
comunque, eseguiti oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (25.3.2011), per cui
ogni domanda dell'attore, odierno ricorrente, è prescritta.
4.1 Il ricorso incidentale è inammissibile dinanzi a questa Corte, perché la Corte d'Appello, pur
rilevando che nelle conclusioni la aveva proposto appello incidentale condizionato CP_4
sull'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda dell'appellante cliente e, conseguentemente ha
ritenuto assorbita l'eccezione (condizionata) di prescrizione dell'appellata tralasciandone l'esame.
Trova applicazione nella fattispecie il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, è
inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito
sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più
liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di
pagina 10 di 16 accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass.,
n.15893/2023; Cass., n. 19503/2018).
5. Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso del ricorrente va accolto assorbiti gli altri e il
ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per mancanza di una statuizione specifica sul motivo di
censura. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al
giudice indicato in dispositivo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In ossequio a tale pronuncia, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'appello in Parte_1
diversa composizione, deducendo che le pronunce della precedente fase di merito si fondavano sull'errato assunto che egli avesse effettuato investimenti per complessive ex lire 190.000.000, invece che per lire 290.000.000, con la conseguenza che, avendo ricevuto in sede di disinvestimento lire
229.654.249, non avesse subito alcun danno ed anzi realizzato utili per vecchie lire 39.654.249.
L'appellante in riassunzione ha sostenuto che, contro ogni evidenza documentale, non erano stati considerati tutti gli investimenti eseguiti ed, in particolare, non era stata ritenuta “valida” la ricevuta di versamento dell'importo di lire 100.000.000 effettuato in data 2.3.2000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 25” GPF linea 25, relativa al contratto per il servizio di gestione portafogli n. 1510-34, con addebito sul conto corrente n.410-122853; ha esposto di avere prodotto due distinte ricevute dell'importo di lire 100.000.000 rispettivamente del 11.5.1999 e del 2.3.2000, da cui risulta con chiarezza l'addebito del controvalore sul conto corrente n. 410-122853; ha sostenuto che la prova dell'ammontare complessivo dell'investimento si rinviene anche nei rispettivi prospetti di valorizzazione delle due gestioni patrimoniali linee 24 e 25, già depositati in atti, dai quali risulta con evidenza che la somma degli investimenti complessivi nelle due linee GPF, oscilla fra l'importo di lire
290.000.000 e l'importo di lire 300.000.000 e non per complessivi lire 190.000.000 come per errore ritenuto dal primo Decidente e non rilevato dalla Corte di Appello.
pagina 11 di 16 L'appellante in riassunzione ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catania, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: Ritenere e/o dichiarare la nullità e/o la
responsabilità del oggi nei confronti di parte attrice per Controparte_2 Controparte_1
inadempimento, per violazione degli artt.1218 e ss. c.c., 1453 c.c., 1175 e 1375 c.c., 1337 c.c., con
riferimento alle leggi di settore sopra richiamate, e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. PER GLI
EFFETTI: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro e/o dei singoli
contratti di investimento avente ad oggetto gli acquisti dei titoli specificati in narrativa, per
complessivi €. 149.790,00, già £. 290.000,00 stipulati dal signor con il Parte_1 Controparte_2
per difetto di forma e conseguente violazione dell'art. 23 d. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, e
[...]
comunque per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. stante la violazione degli artt. 21 d.lgs. n.
58/98, nonché degli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n.11522 del 1988; IN
SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dei contratti in parola ai sensi degli artt. 1429 e segg.,
1439, 1394 e 1395 c.c.; IN ULTERIORE SUBORDINE, pronunciare la risoluzione degli stessi ex
art.1453 c.c. e/o artt. 1394 e 1395 c.c.; IN ULTERIORE SUBORDINE, ritenere e dichiarare la
convenuta responsabile, nei confronti del signor al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
subendi ex art. 1337 c.c. e/o art. 2043 c.c. IN ACCOGLIMENTO DELLE SUPERIORI DOMANDE: 1)
dichiarare tenuta e condannare già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore: a) alla restituzione in favore del signor , della somma di €. Parte_1
65.882,52, quale perdita subita al netto di quanto percepito, o in quell'altra maggiore o minore somma
che verrà accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo;
b) al risarcimento dei
danni a qualunque titolo patiti e patiendi dal signor a causa dei fatti meglio specificati Parte_1
pagina 12 di 16 in premesse. Danni ammontanti a €. 65.882,52, o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà
accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo;
2) in subordine, dichiarare tenuta e
condannare già in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore, al risarcimento di tutti i danni a qualunque titolo patiti e patiendi dal signor Parte_1
causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni ammontanti a €. 65.882,52, o in quell'altra
maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo acquisto fino al soddisfo. Con
vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari dei giudizi di merito di primo e secondo grado, del
giudizio presso la Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità per effetto del giudicato formatosi sulla CP_1
sentenza nr. 167/2019 del 24/01/2019, nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. L'appellato in riassunzione ha anche riproposto l'appello incidentale condizionato,
con il quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione.
All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Il ricorso in riassunzione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n.27927/23, non appare fondato e merita, quindi, di essere respinto.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare, siccome segnalato dalla banca resistente e non contestato dal che quest'ultimo nelle due diverse linee di gestione ha eseguito i seguenti investimenti: Pt_1
- in data 11/5/1999 investimento di lire 100.000.000 nella gestione patrimoniale denominata “linea di gestione 24 - GPF linea 4” – contratto n. 13060;
pagina 13 di 16 - in data 10/1/2000 investimento aggiuntivo di lire 50.000.000 nella predetta gestione patrimoniale
“linea di gestione 24 - GPF linea 4”, sempre con riferimento al predetto contratto n. 13060;
- in data 21/1/2000 trasferimento di Lire 60.000.000 dalla linea di gestione 24 GPF linea 4 alla Linea di gestione 25 Linea 5>, con riduzione dell'investimento nella linea 24 a complessivi Lire 90.000.000;
- in pari data (21.01.2000) investimento di Lire 40.000.000 nella “linea di gestione 25” - GPF linea 5”
contratto n. 22844.
L'ammontare complessivo dei superiori investimenti risulta pari a Lire 190.000.000, di cui Lire
90.000.000 nella “linea di gestione 24 - GPF linea 4” e Lire 100.000.000 nella “linea di gestione 25 -
GPF linea 5”.
Se i superiori importi risultano pacificamente e incontestabilmente investiti dal risulta, Pt_1
invece, assolutamente contestato l'ulteriore versamento di Lire 100.000.000, che l'odierno ricorrente in riassunzione sostiene di avere eseguito in data 2.3.2000 nella “linea di gestione 25 GPF linea 5, nella quale, in tal modo, sarebbero stati investiti complessivamente Lire 200.000.000. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente in riassunzione ha prodotto una richiesta di versamento, allegata alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, del seguente tenore letterale: “Con riferimento al mandato di gestione di
patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, conferitoVi in data ... ed
intestato … Vi confermo di avere effettuato un conferimento presso di Voi dei seguenti valori: lire
centomilioni a mezzo addebito del mio c/c n.410122853 presso Riposto intestato a ”, Parte_1
nonché n.16 prospetti di rendiconto contabile afferenti alle linee di gestione patrimoniale nn.24 e 25
(dal 31.03.00 sino al 30.09.02).
Per come ripetutamente eccepito e contestato dalla banca la suddetta richiesta di versamento, della quale è stata anche disconosciuta la conformità all'originale, sarebbe, comunque, del tutto priva di valore probatorio perché mancante della sottoscrizione da parte del cassiere e del relativo timbro, oltre pagina 14 di 16 che inammissibile in quanto prodotta, in uno ai 16 prospetti contabili, oltre la scadenza del termine fissato dall'art.183, c.VI, cpc.
Premessa la totale infondatezza di tale ultima eccezione, atteso che i documenti risultano prodotti tempestivamente per come emerge dall'attestazione del cancelliere, a nulla rilevando la diversa data indicata dal difensore in calce alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, ritiene questa Corte che la prima eccezione sia assolutamente fondata e meriti di essere accolta.
Ed invero, nella specie non si pone tanto un problema di genericità del disconoscimento fatto dalla banca e su cui si è fondato l'accoglimento del primo motivo di ricorso in cassazione, quanto piuttosto una questione di valenza probatoria intrinseca dei documenti prodotti dal e destinati, secondo Pt_1
la sua prospettazione, a provare l'investimento di ulteriori £.100.000.000. Ed infatti, anche se la sopra indicata documentazione fosse stata prodotta in originale dal ciò non le attribuirebbe alcun Pt_1
particolare valore probatorio, trattandosi, in un caso, di una richiesta di versamento priva di sottoscrizione e timbro della banca e, nell'altro, di prospetti contabili del tutto anonimi, contestati dalla banca e dei quali non si conosce la provenienza e la fonte.
In tale contesto il versamento di ulteriori £.100.000.000 che il sostiene di avere eseguito in Pt_1
data 2.3.2000 non può dirsi in alcun modo provato.
Dovendosi, pertanto, quantificare in £.190.000.000 l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti dal ricorrente in riassunzione sulle due linee di gestione sopra indicate e non risultando contestato che,
all'atto dei disinvestimenti, il ha incassato la maggior somma di £.229.654.249, le domande Pt_1
proposte, a prescindere dalla loro ammissibilità, devono essere rigettate attesa l'evidente assenza di danno.
pagina 15 di 16 La presente pronuncia di rigetto non si pone in contrasto con il principio di diritto esposto dalla Corte
di Cassazione nell'ordinanza n.27927/23, perché basato su diversa motivazione non oggetto di ricorso e non presa in esame dal Supremo Collegio.
Il rigetto dell'appello rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla banca.
Le spese del presente grado e di quello in cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1799/16 del Tribunale di Catania;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e di quello in Parte_1
cassazione liquidate, per ciascuno, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16