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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6537/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Fabio A. Russo;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Francesco Albanese;
CP_1
- CONVENUTO - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 15.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.05.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni consequenziale CP_1 provvedimento di giustizia.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con il in Bari il CP_1
07.12.1985 e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente in data Per_2 Per_3
17.06.1986 ed il 06.10.1989. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale (sita in Bari alla via Ada Negri n. 11) in suo favore nonché porsi a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 300,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva per cui all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 14.10.2022, il Giudice delegato alle funzioni di Presidente, fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponendo in ordine alla casa coniugale “la cui regolamentazione seguirà il titolo di proprietà, in ragione dell'autosufficienza psicologica ed economica dei figli ultratrentenni” e ponendo a carico del , a decorrere dal mese di luglio 2022 (mese successivo al deposito CP_1 del ricorso) un assegno di mantenimento in favore della moglie ammontante ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria di costituzione, depositata in data 05.01.2023, si costituiva in giudizio CP_1 il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento muliebre di € 300,00, così come riconosciuto con ordinanza presidenziale del 14.10.2022, rigettando “ogni contraria istanza ex adverso formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio”. In data 22.02.2023 veniva depositata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 704/2023 e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza depositata in data 20.10.2023 il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale;
2) compensazione delle spese di lite” e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, in caso di omessa adesione alla proposta conciliativa, all'udienza del 13.11.2024. Con ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) il Giudice così provvedeva: “accoglie in parte qua l'istanza di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. dell'ordinanza del 14.10.2022, avanzata da e per l'effetto riduce l'assegno di CP_1 mantenimento muliebre ad € 100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat;
2. spese al merito”. Infine, all'udienza del 13.11.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 15.11.2024, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 21.02.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- La domanda della di assegnazione della casa coniugale (che, sebbene non sia stata Pt_1 riproposta espressamente nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale, tuttavia non è giammai stata rinunciata nè all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 né nella comparsa conclusionale depositata il 13.01.2025 ove nell'incipit è dato leggersi: “…preliminarmente ci si riporta ad atti e scritti di causa tutti, ivi compresi i verbali di udienza, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e trasfusi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi formulate”) deve essere rigettata in quanto infondata, così come peraltro già anticipato con ordinanza presidenziale del 14.10.2022, la cui motivazione deve essere in questa sede integralmente richiamata per relationem. È bene premettere che la destinazione dell'immobile a tale finalità risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini del nucleo familiare, al fine di garantire loro la stabilità e la serenità in un momento di precario equilibrio familiare (cfr. Cass. Civ., S.U., 2002 n.
11096; 2001 n. 11696; 2001 n. 11630; 2000 n. 6706). Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato a tale destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo.”. Ciò detto, i figli della coppia e hanno rispettivamente 35 e 38 anni, pertanto, non Per_2 Per_3 sussistono i presupposti per imprimere all'immobile menzionato (in comproprietà tra i coniugi) il vincolo di destinazione de quo. Infatti, superata ampiamente la maggiore età senza che il figlio abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, “egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo” (cfr. Cass., 29264/2022). 3.- Venendo alle questioni di natura economica, la recente ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari), modificativa dell'ordinanza presidenziale separativa del 14.10.2022, deve essere confermata con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, ivi rideterminato nella minor misura di € 100,00 complessivi mensili (importo, peraltro, da ultimo richiesto anche dalla in comparsa conclusionale). Pt_1 Sebbene la ricorrente, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 13.11.2024, abbia omesso di depositare copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni unitamente alla propria comparsa conclusionale (avendo invece costei allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate alla memoria di replica depositata il 02.02.2025 e, dunque, tardivamente, così sottraendolo al principio del contraddittorio), deve comunque darsi atto che la difesa di parte ricorrente nelle more del giudizio aveva già prodotto i certificati dell'A.E. rilasciati in data 16.03.2022 (cfr. all. 2 della memoria difensiva del 29.09.2023) e 04.08.2023 (cfr. all. all'istanza di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato depositata dal precedente difensore, avv. Abbinante), attestanti il reddito della Pt_1 paria a zero per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.
Anche se il ha prodotto le certificazioni reddituali aggiornate unitamente alla propria CP_1 comparsa conclusionale (ma non complete perché relative ai soli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e
2023), deve pur rilevarsi che le stesse appaiano alquanto inverosimili, avendo costui dichiarato per l'anno di imposta 2019 euro zero, per il 2020 € 1.200,00, per il 2021 € 4.012,00 e per l'anno di imposta 2023 un reddito di soli € 434,00 nonchè avendo depositato i cedolini relativi alle mensilità di maggio/agosto 2024, dai quali risulta che lo stesso presterebbe attività lavorativa per circa 10/17 ore mensili, neppure sufficienti a sostenere gli esborsi locativi che lo stesso adduce di affrontare. A ciò si aggiunga quanto già rilevato con la recente ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub- procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) in ordine alla riduzione dell'originario importo dell'assegno di mantenimento muliebre da € 300,00 mensili ad € 100,00 mensili, motivato sulla scorta dalle seguenti argomentazioni, che ivi si condividono: “la è tuttora detentrice della casa Pt_1 coniugale, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% (circostanza incontestata), il che comporta per lei un indubbio risparmio di spesa non dovendo ella sopportare alcun esborso di natura locativa e, dall'altro, che la ha ammesso di essere separata di fatto dal marito sin Pt_1 dall'anno 2012, il che lascia verosimilmente dedurre che ella abbia nelle more reperito dei lavori seppur saltuari ed evidentemente “a nero” (nonostante la certificazione reddituale dell'Agenzia dele Entrate del 16.03.2022 attesti redditi pari a zero per gli anni imposta 2018, 2019 e 2020) perché altrimenti non si spiegherebbe come ella sia riuscita a provvedere al proprio sostentamento per oltre un decennio, ovvero sino all'anno 2022 (anno di instaurazione del giudizio separativo), non avendo ella documentato di aver introitato prestiti di natura economica dai genitori o dai figli economicamente autosufficienti”. Considerato che dall'emissione dell'ordinanza del 22.01.2024 né sono stati addotti né sono emersi elementi sopravvenuti che possano determinare una rivisitazione della relativa statuizione giudiziale, questo Collegio ritiene di dover allo stato confermare, trattandosi di giudizio separativo, l'assegno di mantenimento muliebre nella misura di € 100,00 mensili a decorrere da gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat. 4.- La soccombenza della in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e Pt_1 nel sub-procedimento iscritto al N. 6537-1/22, impone di condannarla al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (con applicazione dei parametri medi della tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - includenti anche i compensi relativi al sub-procedimento - ma tutte con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonchè la fase istruttoria liquidata nella misura della metà, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie), con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Viceversa, la soccombenza del in ordine alla domanda di totale elisione dell'assegno di CP_1 mantenimento muliebre giustifica la compensazione del residuo 1/3 delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.05.2022 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla;
Pt_1
2. conferma l'ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) in punto di assegno di mantenimento muliebre, pari ad € 100,00 mensili a decorrere da gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat;
3. condanna al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.313,33 (pari ai 2/3) oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
4. compensa il residuo 1/3 delle spese di lite;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6537/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Fabio A. Russo;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Francesco Albanese;
CP_1
- CONVENUTO - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 15.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.05.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni consequenziale CP_1 provvedimento di giustizia.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con il in Bari il CP_1
07.12.1985 e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente in data Per_2 Per_3
17.06.1986 ed il 06.10.1989. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale (sita in Bari alla via Ada Negri n. 11) in suo favore nonché porsi a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 300,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva per cui all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 14.10.2022, il Giudice delegato alle funzioni di Presidente, fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponendo in ordine alla casa coniugale “la cui regolamentazione seguirà il titolo di proprietà, in ragione dell'autosufficienza psicologica ed economica dei figli ultratrentenni” e ponendo a carico del , a decorrere dal mese di luglio 2022 (mese successivo al deposito CP_1 del ricorso) un assegno di mantenimento in favore della moglie ammontante ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria di costituzione, depositata in data 05.01.2023, si costituiva in giudizio CP_1 il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento muliebre di € 300,00, così come riconosciuto con ordinanza presidenziale del 14.10.2022, rigettando “ogni contraria istanza ex adverso formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio”. In data 22.02.2023 veniva depositata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 704/2023 e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza depositata in data 20.10.2023 il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale;
2) compensazione delle spese di lite” e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, in caso di omessa adesione alla proposta conciliativa, all'udienza del 13.11.2024. Con ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) il Giudice così provvedeva: “accoglie in parte qua l'istanza di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. dell'ordinanza del 14.10.2022, avanzata da e per l'effetto riduce l'assegno di CP_1 mantenimento muliebre ad € 100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat;
2. spese al merito”. Infine, all'udienza del 13.11.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 15.11.2024, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 21.02.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- La domanda della di assegnazione della casa coniugale (che, sebbene non sia stata Pt_1 riproposta espressamente nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale, tuttavia non è giammai stata rinunciata nè all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 né nella comparsa conclusionale depositata il 13.01.2025 ove nell'incipit è dato leggersi: “…preliminarmente ci si riporta ad atti e scritti di causa tutti, ivi compresi i verbali di udienza, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e trasfusi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi formulate”) deve essere rigettata in quanto infondata, così come peraltro già anticipato con ordinanza presidenziale del 14.10.2022, la cui motivazione deve essere in questa sede integralmente richiamata per relationem. È bene premettere che la destinazione dell'immobile a tale finalità risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini del nucleo familiare, al fine di garantire loro la stabilità e la serenità in un momento di precario equilibrio familiare (cfr. Cass. Civ., S.U., 2002 n.
11096; 2001 n. 11696; 2001 n. 11630; 2000 n. 6706). Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato a tale destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo.”. Ciò detto, i figli della coppia e hanno rispettivamente 35 e 38 anni, pertanto, non Per_2 Per_3 sussistono i presupposti per imprimere all'immobile menzionato (in comproprietà tra i coniugi) il vincolo di destinazione de quo. Infatti, superata ampiamente la maggiore età senza che il figlio abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, “egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo” (cfr. Cass., 29264/2022). 3.- Venendo alle questioni di natura economica, la recente ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari), modificativa dell'ordinanza presidenziale separativa del 14.10.2022, deve essere confermata con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, ivi rideterminato nella minor misura di € 100,00 complessivi mensili (importo, peraltro, da ultimo richiesto anche dalla in comparsa conclusionale). Pt_1 Sebbene la ricorrente, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 13.11.2024, abbia omesso di depositare copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni unitamente alla propria comparsa conclusionale (avendo invece costei allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate alla memoria di replica depositata il 02.02.2025 e, dunque, tardivamente, così sottraendolo al principio del contraddittorio), deve comunque darsi atto che la difesa di parte ricorrente nelle more del giudizio aveva già prodotto i certificati dell'A.E. rilasciati in data 16.03.2022 (cfr. all. 2 della memoria difensiva del 29.09.2023) e 04.08.2023 (cfr. all. all'istanza di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato depositata dal precedente difensore, avv. Abbinante), attestanti il reddito della Pt_1 paria a zero per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.
Anche se il ha prodotto le certificazioni reddituali aggiornate unitamente alla propria CP_1 comparsa conclusionale (ma non complete perché relative ai soli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e
2023), deve pur rilevarsi che le stesse appaiano alquanto inverosimili, avendo costui dichiarato per l'anno di imposta 2019 euro zero, per il 2020 € 1.200,00, per il 2021 € 4.012,00 e per l'anno di imposta 2023 un reddito di soli € 434,00 nonchè avendo depositato i cedolini relativi alle mensilità di maggio/agosto 2024, dai quali risulta che lo stesso presterebbe attività lavorativa per circa 10/17 ore mensili, neppure sufficienti a sostenere gli esborsi locativi che lo stesso adduce di affrontare. A ciò si aggiunga quanto già rilevato con la recente ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub- procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) in ordine alla riduzione dell'originario importo dell'assegno di mantenimento muliebre da € 300,00 mensili ad € 100,00 mensili, motivato sulla scorta dalle seguenti argomentazioni, che ivi si condividono: “la è tuttora detentrice della casa Pt_1 coniugale, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% (circostanza incontestata), il che comporta per lei un indubbio risparmio di spesa non dovendo ella sopportare alcun esborso di natura locativa e, dall'altro, che la ha ammesso di essere separata di fatto dal marito sin Pt_1 dall'anno 2012, il che lascia verosimilmente dedurre che ella abbia nelle more reperito dei lavori seppur saltuari ed evidentemente “a nero” (nonostante la certificazione reddituale dell'Agenzia dele Entrate del 16.03.2022 attesti redditi pari a zero per gli anni imposta 2018, 2019 e 2020) perché altrimenti non si spiegherebbe come ella sia riuscita a provvedere al proprio sostentamento per oltre un decennio, ovvero sino all'anno 2022 (anno di instaurazione del giudizio separativo), non avendo ella documentato di aver introitato prestiti di natura economica dai genitori o dai figli economicamente autosufficienti”. Considerato che dall'emissione dell'ordinanza del 22.01.2024 né sono stati addotti né sono emersi elementi sopravvenuti che possano determinare una rivisitazione della relativa statuizione giudiziale, questo Collegio ritiene di dover allo stato confermare, trattandosi di giudizio separativo, l'assegno di mantenimento muliebre nella misura di € 100,00 mensili a decorrere da gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat. 4.- La soccombenza della in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e Pt_1 nel sub-procedimento iscritto al N. 6537-1/22, impone di condannarla al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (con applicazione dei parametri medi della tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - includenti anche i compensi relativi al sub-procedimento - ma tutte con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonchè la fase istruttoria liquidata nella misura della metà, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie), con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Viceversa, la soccombenza del in ordine alla domanda di totale elisione dell'assegno di CP_1 mantenimento muliebre giustifica la compensazione del residuo 1/3 delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.05.2022 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla;
Pt_1
2. conferma l'ordinanza del 22.01.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 6537-1/22 R.G. Tribunale di Bari) in punto di assegno di mantenimento muliebre, pari ad € 100,00 mensili a decorrere da gennaio 2023, oltre aggiornamenti Istat;
3. condanna al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.313,33 (pari ai 2/3) oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
4. compensa il residuo 1/3 delle spese di lite;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato