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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/09/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1012 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Francesco Massa e Carla Dellacasa
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
e Contro
in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.ta e difesa dall'Avv P.IVA_2
Sergio Bartolo
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per l'accreditamento Parte_1
nella gestione Previdenza Marinara dei contributi già versati all' Controparte_3
per i periodi indicati in ricorso compresi tra il 3.3.1999 ed il
[...]
17.4.2020, assumendo di avere svolto, in detti periodi, servizio qualificabile in termini di “lavoro marittimo”, a bordo di navi iscritte presso le capitanerie di porto aventi apparato motore superiore a 30 cavalli e stazza lorda superiore a 10 tonnellate, giusta la previsione dell'art. 1287 cod. nav..
CP_ L' si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, sulla scorta dell'inquadramento del lavoro svolto dal ricorrente come lavoro prevalente a terra.
Anche la Società datrice di lavoro si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso,
contestando come l'attività principale del ricorrente non fosse quella marittima.
Il ricorso è fondato nel merito.
La società svolge, nei porti di Siracusa e Gela, il servizio integrativo Controparte_2
antincendio di cui alle leggi nn. 690/40 e 850/73; lo stesso viene reso, sia a terra sia con mezzi navali, presso i pontili petroliferi e sulle navi ivi ormeggiate.
In particolare dalla lettura della visura camerale emerge che “La società ha per oggetto e scopo: a) I servizi di vigilanza, intervento ed assistenza antincendio anche con mezzi navali e barriere di contenimento sui pontili petroliferi, piattaforme, galleggianti e petroliere in sosta nei porti ed in mare aperto. L'armamento di idonei mezzi di sicurezza e di sfuggita dai terminali e strutture petrolifere in genere per l'evacuazione nei casi emergenza…b) La pulizia degli specchi acquei da inquinamento idrocarburi anche con
Pagina 2 appositi natanti nella giurisdizione dei compartimenti marittimi della Sicilia in particolare presso i nuclei industriali petroliferi ed in genere lungo le coste ed in mare aperto. c) Costruzioni, riparazioni e manutenzione di navi di piccole dimensioni con prevalente attività di costruzione di scafi”
Il ricorrente ha dimostrato in maniera adeguata l'esclusività o comunque la prevalenza dell'attività marittima rispetto a quella terrestre, così da doversi dichiarare l'applicabilità del regime contributivo speciale previsto per i lavoratori marittimi di cui alla l. n. 413/1984
Ed invero emerge documentalmente dalla produzione di parte ricorrente (v buste paga,
ruolini di navigazione) come la qualifica professionale dello stesso sia “motorista”
imbarcato sui mezzi navali della società.
La qualifica del medesimo è confermata in maniera decisiva, dalla produzione dei ruolini di equipaggio, che, seppur non per l'intero periodo in contestazione, dimostrano l'effettivo imbarco sui mezzi navali della datrice di lavoro, nonché dall'attestato di servizio e dall'ordine di servizio allegati dal ricorrente alle note del 15.42021 (n 21 e
24), che danno atto di un'attività a bordo delle navi non secondaria, e quantomeno prevalente rispetto a quella terrestre, eventualmente svolta.
Sussistono pertanto, nel caso in oggetto, i presupposti per l'applicazione, al caso in esame, della disciplina che regola il trattamento pensionistico marittimo, ai sensi dell'art. 4 della L. 423/1984, secondo cui sono iscritti presso la gestione marittimi tutti i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale e, in particolare (tra gli altri): “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge,
l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati (comma 2,
lett. a); le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza
Pagina 3 categoria” (comma 2, lett. b); a norma dell'art. 5 della legge citata., inoltre, si considerano “navi”: a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto"; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
Con la Legge n. 413/1984, soppressa la , è Controparte_4
stato perfezionato il completo inserimento dei lavoratori marittimi nel regime comune dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia pure conservando alcuni degli istituti tipici previsti dalla preesistente normativa di settore
Ciò detto, dai libretti di navigazione prodotti in atti, risulta che le navi a bordo delle quali il ricorrente ha prestato servizio ed in cui è stato imbarcato, possono annoverarsi tra le “navi” ex art. 5, lett. b), L. 413/1984; ne deriva che lo stesso ha diritto al riconoscimento dei periodi di navigazione a bordo di dette navi, quali periodi di attività
marittima, utili alla percezione di tutti i benefici vigenti in materia di previdenza marittima (cfr., tra l'altro, Cass. n. 15496/2007, Tribunale di Trani n. 1759/2022, sul caso della draga , Messaggio INPS n. 3275/2020). Per_1
Ad ulteriore conferma delle ragioni del ricorrente, non può non tenersi conto altresì del
CP_ fatto che per come dichiarato nelle note d'udienza del 15.9.2025, ha ritenuto di variare l'inquadramento della Compagnia Guardia dei Fuochi attribuendola alla previdenza marinara.
Pagina 4 CP_ Ne deriva che va condannato a qualificare come “lavoro marittimo” i periodi di imbarco del ricorrente come risultanti dalla documentazione in atti.
La complessità della questione di diritto sottesa suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Qualificato in termini di “lavoro marittimo” il servizio prestato da
[...]
nei periodi indicati in ricorso tra il 3.3.1999 ed il 17.4.2020, dichiara il Parte_1
diritto del medesimo ricorrente all'accreditamento dei relativi contributi nella gestione Previdenza Marinara ex L. 413/1984;
CP_ 2) Condanna a iscrivere il ricorrente nella gestione marinara e ad assumere i provvedimenti consequenziali per il godimento dei relativi benefici previdenziali;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 24.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1012 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Francesco Massa e Carla Dellacasa
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
e Contro
in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.ta e difesa dall'Avv P.IVA_2
Sergio Bartolo
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per l'accreditamento Parte_1
nella gestione Previdenza Marinara dei contributi già versati all' Controparte_3
per i periodi indicati in ricorso compresi tra il 3.3.1999 ed il
[...]
17.4.2020, assumendo di avere svolto, in detti periodi, servizio qualificabile in termini di “lavoro marittimo”, a bordo di navi iscritte presso le capitanerie di porto aventi apparato motore superiore a 30 cavalli e stazza lorda superiore a 10 tonnellate, giusta la previsione dell'art. 1287 cod. nav..
CP_ L' si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, sulla scorta dell'inquadramento del lavoro svolto dal ricorrente come lavoro prevalente a terra.
Anche la Società datrice di lavoro si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso,
contestando come l'attività principale del ricorrente non fosse quella marittima.
Il ricorso è fondato nel merito.
La società svolge, nei porti di Siracusa e Gela, il servizio integrativo Controparte_2
antincendio di cui alle leggi nn. 690/40 e 850/73; lo stesso viene reso, sia a terra sia con mezzi navali, presso i pontili petroliferi e sulle navi ivi ormeggiate.
In particolare dalla lettura della visura camerale emerge che “La società ha per oggetto e scopo: a) I servizi di vigilanza, intervento ed assistenza antincendio anche con mezzi navali e barriere di contenimento sui pontili petroliferi, piattaforme, galleggianti e petroliere in sosta nei porti ed in mare aperto. L'armamento di idonei mezzi di sicurezza e di sfuggita dai terminali e strutture petrolifere in genere per l'evacuazione nei casi emergenza…b) La pulizia degli specchi acquei da inquinamento idrocarburi anche con
Pagina 2 appositi natanti nella giurisdizione dei compartimenti marittimi della Sicilia in particolare presso i nuclei industriali petroliferi ed in genere lungo le coste ed in mare aperto. c) Costruzioni, riparazioni e manutenzione di navi di piccole dimensioni con prevalente attività di costruzione di scafi”
Il ricorrente ha dimostrato in maniera adeguata l'esclusività o comunque la prevalenza dell'attività marittima rispetto a quella terrestre, così da doversi dichiarare l'applicabilità del regime contributivo speciale previsto per i lavoratori marittimi di cui alla l. n. 413/1984
Ed invero emerge documentalmente dalla produzione di parte ricorrente (v buste paga,
ruolini di navigazione) come la qualifica professionale dello stesso sia “motorista”
imbarcato sui mezzi navali della società.
La qualifica del medesimo è confermata in maniera decisiva, dalla produzione dei ruolini di equipaggio, che, seppur non per l'intero periodo in contestazione, dimostrano l'effettivo imbarco sui mezzi navali della datrice di lavoro, nonché dall'attestato di servizio e dall'ordine di servizio allegati dal ricorrente alle note del 15.42021 (n 21 e
24), che danno atto di un'attività a bordo delle navi non secondaria, e quantomeno prevalente rispetto a quella terrestre, eventualmente svolta.
Sussistono pertanto, nel caso in oggetto, i presupposti per l'applicazione, al caso in esame, della disciplina che regola il trattamento pensionistico marittimo, ai sensi dell'art. 4 della L. 423/1984, secondo cui sono iscritti presso la gestione marittimi tutti i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale e, in particolare (tra gli altri): “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge,
l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati (comma 2,
lett. a); le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza
Pagina 3 categoria” (comma 2, lett. b); a norma dell'art. 5 della legge citata., inoltre, si considerano “navi”: a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto"; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
Con la Legge n. 413/1984, soppressa la , è Controparte_4
stato perfezionato il completo inserimento dei lavoratori marittimi nel regime comune dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia pure conservando alcuni degli istituti tipici previsti dalla preesistente normativa di settore
Ciò detto, dai libretti di navigazione prodotti in atti, risulta che le navi a bordo delle quali il ricorrente ha prestato servizio ed in cui è stato imbarcato, possono annoverarsi tra le “navi” ex art. 5, lett. b), L. 413/1984; ne deriva che lo stesso ha diritto al riconoscimento dei periodi di navigazione a bordo di dette navi, quali periodi di attività
marittima, utili alla percezione di tutti i benefici vigenti in materia di previdenza marittima (cfr., tra l'altro, Cass. n. 15496/2007, Tribunale di Trani n. 1759/2022, sul caso della draga , Messaggio INPS n. 3275/2020). Per_1
Ad ulteriore conferma delle ragioni del ricorrente, non può non tenersi conto altresì del
CP_ fatto che per come dichiarato nelle note d'udienza del 15.9.2025, ha ritenuto di variare l'inquadramento della Compagnia Guardia dei Fuochi attribuendola alla previdenza marinara.
Pagina 4 CP_ Ne deriva che va condannato a qualificare come “lavoro marittimo” i periodi di imbarco del ricorrente come risultanti dalla documentazione in atti.
La complessità della questione di diritto sottesa suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Qualificato in termini di “lavoro marittimo” il servizio prestato da
[...]
nei periodi indicati in ricorso tra il 3.3.1999 ed il 17.4.2020, dichiara il Parte_1
diritto del medesimo ricorrente all'accreditamento dei relativi contributi nella gestione Previdenza Marinara ex L. 413/1984;
CP_ 2) Condanna a iscrivere il ricorrente nella gestione marinara e ad assumere i provvedimenti consequenziali per il godimento dei relativi benefici previdenziali;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 24.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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