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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1125/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Andrea Ghiretti e dall'Avv. Cristina Orlandini, entrambi del
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sarha Mineo CP_1 del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 12 aprile 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare sentenza di separazione da con la quale ha contratto matrimonio in Parma CP_1 il 3 gennaio 2018, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne , alla sua collocazione, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento e Per_1 all'attribuzione del godimento della casa familiare. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale al contegno tenuto dalla moglie, solita a uscire la sera fino a tarda notte e, infine, definitivamente allontanatasi con il figlio dall'abitazione familiare.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando CP_1
comparsa in data 25 luglio 2024 con la quale ha aderito alla domanda di separazione giudiziale.
Fornendo tuttavia una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ascritte ai comportamenti ossessivi e maltrattanti del marito, ha formulato a propria volta difformi domande in merito all'addebito della separazione, all'affidamento del figlio, alla sua collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il padre, al suo mantenimento e al mantenimento invocato in favore di sé medesima.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e comparse personalmente le parti all'udienza del 17 settembre 2024, alla successiva udienza del 28 gennaio 2025, escluse possibilità conciliative, le parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza di separazione dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione, della cessazione del legame di coabitazione e delle stesse reciproche allegazioni, non vi è
dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così,
all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore prosecuzione istruttoria.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Parma il 3 gennaio 2018, iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Parma al Numero 2, Parte 1, Anno 2018.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 31 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1125/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Andrea Ghiretti e dall'Avv. Cristina Orlandini, entrambi del
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sarha Mineo CP_1 del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 12 aprile 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare sentenza di separazione da con la quale ha contratto matrimonio in Parma CP_1 il 3 gennaio 2018, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne , alla sua collocazione, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento e Per_1 all'attribuzione del godimento della casa familiare. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale al contegno tenuto dalla moglie, solita a uscire la sera fino a tarda notte e, infine, definitivamente allontanatasi con il figlio dall'abitazione familiare.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando CP_1
comparsa in data 25 luglio 2024 con la quale ha aderito alla domanda di separazione giudiziale.
Fornendo tuttavia una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ascritte ai comportamenti ossessivi e maltrattanti del marito, ha formulato a propria volta difformi domande in merito all'addebito della separazione, all'affidamento del figlio, alla sua collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il padre, al suo mantenimento e al mantenimento invocato in favore di sé medesima.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e comparse personalmente le parti all'udienza del 17 settembre 2024, alla successiva udienza del 28 gennaio 2025, escluse possibilità conciliative, le parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza di separazione dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione, della cessazione del legame di coabitazione e delle stesse reciproche allegazioni, non vi è
dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così,
all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore prosecuzione istruttoria.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Parma il 3 gennaio 2018, iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Parma al Numero 2, Parte 1, Anno 2018.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 31 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto