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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9303 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA REPV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.7700 R.G. 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. MANUELA
FRANCUCCI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro CP 1 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 conveniva in giudizio l'Con ricorso N. RG 7700/2024
CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'On.le Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza ingiunzione n° 01-002325237, notificata al ricorrente in data 24 Gennaio 2024 annullarlo, revocarlo e renderlo comunque privo di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici anche per intervenuta prescrizione del credito ivi riportato;
nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, C.P.A. 4% da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. Esponeva l'opponente che gli era stata notificata, in data 25 Gennaio 2024,
l'ordinanza ingiunzione n° 01-002325237, ed indirizzata al ricorrente, con la quale l'istituto intimava il pagamento della complessiva somma di € 17.490,00 relativo ipotetiche omissioni contributive e previdenziali dei quali il ricorrente non ha mai avuto cognizione.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva la illegittimità ed estinzione dell' ordinanza ingiunzione in violazione. dell'art. 14 1. n. 689/81 nonché la prescrizione dei crediti posti a fondamento dell' avviso di addebito. tardivamente e contestava ogni avversa eccezione L CP_1 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, il giudice, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento. Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n° 01-
002325237, ed indirizzata al ricorrente, con la quale l'istituto intimava il pagamento della complessiva somma di € 17.490,00 relativo a omissioni contributive e previdenziali dei quali il ricorrente ha dedotto di non aver mai avuto cognizione.
L' CP_1 si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto.
In particolare, è stata contestata l'eccezione di prescrizione facendo rilevare che l'atto di accertamento e la relativa ordinanza ingiuntiva sono stati emessi rispettando i termini di prescrizione e decadenza prescritti dalla legge.
Osserva il giudice che, pur essendo incontestabile che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione che ci occupa si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione (art. 28 Legge n. 689/1981), va, però fatto rilevare che 1 termine di prescrizione rimane sospeso durante i tre mesi concessi per il pagamento delle ritenute a seguito della notifica dell'atto di accertamento (art. 2 comma 1-quater D.L.
12 settembre 1983, n. 463). Inoltre, come correttamente evidenziato dall' CP 1,
l'art. 103, comma 6-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020), ha disposto la sospensione del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Da ciò consegue che l'ordinanza d'ingiunzione in oggetto risulta correttamente emessa in quanto la notifica della diffida per l'anno 2016 è avvenuta in data
25.11.2021, da tale data si computano i 5 anni + 3 mesi + 98 gg di sospensione. ( notifica ordinanza 29.01.2024).
Quanto al merito, si ricorda che art. 2, comma 1- bis, Decreto Legge 12 settembre
1983, n. 463 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638), così come novellato dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede espressamente quanto segue: "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Nel caso in esame, l'omesso versamento delle ritenute non supera la soglia di €
10.000; pertanto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
50.000.
Risulta, altresì che 1' CP_2 ha regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dallo stesso ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società Sitrac S.r.l., e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata irrogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,67.
Tali rilievi, considerata la documentazione in atti, depositata dalle parti, rendono incontestabile la pretesa.
De pari infondata risulta l'eccezione di tardività della contestazione per violazione dell'art. 14, comma 2 L. n. 689/1981.
,Come correttamente fatto rilevare dall' CP_1 il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del
1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 8/2016, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
A nula vale richiamare la tardività della costituzione dell' CP_1, atteso che" Va osservato che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non
è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi. 14. L'insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 421 cod.proc.civ.e dall'art. 437, comma 2, cod.proc.civ." (V. ord. Cass. N. 22907 del 2024)
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.100.00, oltre iva e cpa
Roma, 25.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.7700 R.G. 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. MANUELA
FRANCUCCI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro CP 1 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 conveniva in giudizio l'Con ricorso N. RG 7700/2024
CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'On.le Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza ingiunzione n° 01-002325237, notificata al ricorrente in data 24 Gennaio 2024 annullarlo, revocarlo e renderlo comunque privo di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici anche per intervenuta prescrizione del credito ivi riportato;
nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, C.P.A. 4% da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. Esponeva l'opponente che gli era stata notificata, in data 25 Gennaio 2024,
l'ordinanza ingiunzione n° 01-002325237, ed indirizzata al ricorrente, con la quale l'istituto intimava il pagamento della complessiva somma di € 17.490,00 relativo ipotetiche omissioni contributive e previdenziali dei quali il ricorrente non ha mai avuto cognizione.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva la illegittimità ed estinzione dell' ordinanza ingiunzione in violazione. dell'art. 14 1. n. 689/81 nonché la prescrizione dei crediti posti a fondamento dell' avviso di addebito. tardivamente e contestava ogni avversa eccezione L CP_1 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, il giudice, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento. Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n° 01-
002325237, ed indirizzata al ricorrente, con la quale l'istituto intimava il pagamento della complessiva somma di € 17.490,00 relativo a omissioni contributive e previdenziali dei quali il ricorrente ha dedotto di non aver mai avuto cognizione.
L' CP_1 si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto.
In particolare, è stata contestata l'eccezione di prescrizione facendo rilevare che l'atto di accertamento e la relativa ordinanza ingiuntiva sono stati emessi rispettando i termini di prescrizione e decadenza prescritti dalla legge.
Osserva il giudice che, pur essendo incontestabile che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione che ci occupa si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione (art. 28 Legge n. 689/1981), va, però fatto rilevare che 1 termine di prescrizione rimane sospeso durante i tre mesi concessi per il pagamento delle ritenute a seguito della notifica dell'atto di accertamento (art. 2 comma 1-quater D.L.
12 settembre 1983, n. 463). Inoltre, come correttamente evidenziato dall' CP 1,
l'art. 103, comma 6-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020), ha disposto la sospensione del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Da ciò consegue che l'ordinanza d'ingiunzione in oggetto risulta correttamente emessa in quanto la notifica della diffida per l'anno 2016 è avvenuta in data
25.11.2021, da tale data si computano i 5 anni + 3 mesi + 98 gg di sospensione. ( notifica ordinanza 29.01.2024).
Quanto al merito, si ricorda che art. 2, comma 1- bis, Decreto Legge 12 settembre
1983, n. 463 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638), così come novellato dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede espressamente quanto segue: "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Nel caso in esame, l'omesso versamento delle ritenute non supera la soglia di €
10.000; pertanto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
50.000.
Risulta, altresì che 1' CP_2 ha regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dallo stesso ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società Sitrac S.r.l., e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata irrogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,67.
Tali rilievi, considerata la documentazione in atti, depositata dalle parti, rendono incontestabile la pretesa.
De pari infondata risulta l'eccezione di tardività della contestazione per violazione dell'art. 14, comma 2 L. n. 689/1981.
,Come correttamente fatto rilevare dall' CP_1 il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del
1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 8/2016, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
A nula vale richiamare la tardività della costituzione dell' CP_1, atteso che" Va osservato che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non
è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi. 14. L'insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 421 cod.proc.civ.e dall'art. 437, comma 2, cod.proc.civ." (V. ord. Cass. N. 22907 del 2024)
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.100.00, oltre iva e cpa
Roma, 25.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini