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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8836/2017 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Carla delle Fave, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Storari, che la rappresenta e difende;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore – deducendo di aver acquistato in da-
Contr ta 18.9.2015 presso la concessionaria autorizzata , un'autovettura nuova Controparte_1 modello BMW X5 tg. FA886BE, dietro il pagamento del prezzo di € 62.800,00 e di aver scoperto, successivamente all'acquisto, che, detta auto, presentava caratteristiche diverse rispetto a quelle ri- chieste e riportate nel contratto di compravendita (in particolare, sedili anteriori con fianchetti rego- labili), tali da determinare “una vendita c.d. aliud pro alio” – ha convenuto in giudizio la società
[...]
[..
[...] per sentire “1) accertare e dichiarare che l'autovettura modello BMW x5 tg. Controparte_3
FA886BE consegnata all'attore ha caratteristiche diverse rispetto a quelle richieste;
2) conseguen- temente, vedere “condannare la convenuta all'adempimento contrattuale con la sostituzione del mezzo consegnato al con altro nuovo, con le medesime caratteristiche richieste Parte_1 dall'acquirente al momento della compravendita, con indennizzo in caso di svalutazione e riduzio- ne del prezzo di mercato rispetto a quello tenuto alla data di acquisto;
3) condannare la CP_4
a risarcire l'attore dei danni patiti e patiendi che si quantificano in € 30.000,00 o nella di-
[...] versa somma che sarà ritenuta di giustizia dimostrata in corso di causa, ritenuta d'equità; 4) con- dannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”, nonché – in via gradata e subordinata – 5) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti in data
18.9.2027 di acquisto auto BMW x5 tg. FA886BE per inadempimento contrattuale imputabile alla concessionaria e per vendita aliud pro alio in considerazione della inutilizzabilità dell'auto per le esigenze richieste e pagate dall'acquirente; 6) ritirare il mezzo acquistato dal , disponi- Parte_1 bile in ogni momento;
7) condannare la convenuta venditrice al pagamento della somma di €
62.800 pari al prezzo versato dall'acquirente o la diversa somma ritenuta di giustizia;
8) condan- nare la convenuta venditrice al risarcimento dei danni patiti e patendi dal per mancato Parte_1 effettivo utilizzo dell'auto quantificati in € 30.000 o diversa somma ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2018, si è costituita in giudizio CP_1 contestando integralmente il contenuto dell'avverso atto di citazione per inesistenza dei
[...]
requisiti del c.d. aliud pro alio, proposta comunque oltre i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; per essere la caratteristica dei fianchetti regolabili, poi rivelatisi mancanti, un mero accessorio dell'auto, totalmente avulso rispetto alla funzione propria della res compravenduta, della cui assenza, peraltro, l'attore si è accorto solo dopo due anni dall'acquisto; che, in ogni caso , il rimedio della riparazione, nel caso di specie, è oggettivamente impossibile, mentre quello della sostituzione eccessivamente oneroso;
di aver offerto in via stragiudiziale all'attore il rimborso dell'accessorio mancante, con esito negativo;
che la domanda risarcitoria va in ogni caso rigettata perché generica e non provata.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con particolare riferimento alla qualificazione della vendita come aliud pro alio e alla richiesta di sostituzione del bene come adempimento contrattuale, nonché alla richiesta di risoluzione del contratto e conseguente pagamento del prezzo versato, nonché rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per totale genericità e in ogni caso per il mancato adempimento dell'onere della prova che incombe sull'attore.
2 In ogni caso: respingersi la richiesta dei danni cosi come indicati e quantificati per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, C.P.A. 4% ed IVA 22%, se dovuta, come per legge”.
II.- Fallito il tentativo di bonario componimento della lite tra le parti, anche a seguito di una proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. accettata solo da parte attrice, la causa, istruita con prove orali, è pervenuta, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità car- tolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia formalizzata dall'attore in sede di comparsa conclusionale del 3.2.2025, ribadita anche in sede di memoria di replica dell'1.3.2025, alla domanda di sostituzione del mezzo formulata in via principale.
Deve darsi atto anche della rinuncia alla ulteriore domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e vendita “aliud pro alio”, formulata in via gradata e subordinata in atto di citazione, ma non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. nota di trattazione scritta del 25.11.2024), né in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, atti nei quali l'attore – dopo aver confermato di aver venduto, nelle more del giudizio e precisamente in data
20.12.2024, l'autovettura per cui è causa, con conseguente sopravvenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione di restituzione del mezzo – ha espressamente reiterato le sole domande di restituzione della somma versata per l'optional non montato e di riduzione del prezzo di vendita, precisando che la domanda di riduzione del prezzo può essere proposta in sostituzione della risoluzione del contratto (cfr. pag. 6 della memoria di replica), così inequivocabilmente manifestando la volontà di abbandonare la domanda subordinata, inizialmente proposta, di risoluzione del contratto (e connessa domanda di restituzione del prezzo).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “al fine di ritenere il ricorso di un effettivo abbandono della domanda, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (ex multis, Cass. Civ. n. 33767/2019); volontà che – nel caso di specie – non
è emersa.
Su tali domande, pertanto, il Giudice non si pronuncerà.
3 Tanto precisato, appare utile rammentare che tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore vi sono i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta (art. 1497 c.c.), la consegna dell'“aliud pro alio” (istituto di creazione giurisprudenziale che non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.) ed i vizi della cosa venduta, ossia quei vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(1497 c.c.) sono accomunate dal fatto che presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce;
entrambe le ipotesi, poi, differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che ricorre quando la cosa venduta appartiene ad un genere diverso da quello pattuito. In particolare, sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si rivela funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. Civ. n. 968 del 15.1.2025).
Nel caso in esame, l'attore ha prospettato una ipotesi di vendita aliud pro alio, deducendo, fin dall'atto introduttivo, che l'equipaggiamento dei sedili anteriori regolabili, optional espressamente richiesto, fatturato e pagato, costituiva una necessaria caratteristica e qualità del prodotto (indispensabile per consentire alla figlia disabile di poter viaggiare seduta, in sicurezza e comodità), sicché la mancanza del predetto allestimento ha comportato l'inutilizzabilità dell'autovettura per il fine per cui era stata acquistata.
Secondo la convenuta, il bene non può considerarsi non utilizzabile in assoluto per l'uso a cui era destinato, sussistendo, semmai, vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali e, quindi, non può affermarsi che il bene venduto appartenga a un “genus” diverso, così da potersi qualificare
“aliud pro alio”.
Non par dubbio che nel caso in esame il bene consegnato appartenga al genus “autovetture”
e alla destinazione tipica della circolazione cui era destinato.
L'eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituisce, quindi, vizio della cosa, ma non vendita “aliud pro alio”.
Mette conto precisare che il Giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di
4 accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio” (Cass. Civ. n. 28069/2021).
A tal proposito, non è contestato fra le parti che l'autovettura sia stata venduta priva dei
“fianchetti regolabili”, ancorché tale accessorio sia stato richiesto dall'attore (e richiamato nel documento di vendita) e da quest'ultimo interamente pagato.
In virtù del potere-dovere del Giudice di qualificare giuridicamente l'azione, dando al rapporto dedotto in giudizio il corretto nomen iuris, quanto denunciato dall'attore deve essere sussunto nella fattispecie della mancanza di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c., che richiede la valutazione dell'elemento soggettivo della volontà negoziale delle parti, ossia l'indagine circa la rilevanza, nella conclusione del contratto, della presenza di una qualità del bene promesso o ritenuta essenziale.
A tal proposito, mette conto precisare che in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione quanti minoris, posto che l' art. 1467 c.c. – nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale – non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto
(Cass. Civ. n. 4245/2024). L'acquirente può, quindi, domandare la riduzione del prezzo anche nelle fattispecie contemplate dall'art. 1497 c.c.
L'azione di riduzione del prezzo proposta dall'attore va, tuttavia, dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
Ed, infatti, come si evince dal tenore letterale dell'atto di citazione, l'attore ha proposto, in via principale, oltre alla domanda di risarcimento del danno, la domanda volta ad ottenere “la sostituzione del mezzo consegnato al con altro nuovo, con le medesime caratteristiche Parte_1 richieste dall'acquirente al momento della compravendita, con indennizzo in caso di svalutazione e riduzione del prezzo di mercato rispetto a quello tenuto alla data di acquisto”, domanda questa rinunciata in corso di causa, come in premessa precisato, mentre solo con le note del 25.11.2024 ha formulato la domanda alternativa di “riduzione del prezzo versato tenendo conto del pacchetto pagato e non installato dal rivenditore”, mai precedentemente formulata.
All'evidenza, la domanda di sostituzione del prezzo, con richiesta di indennizzo e riduzione del prezzo di mercato in considerazione della svalutazione, formulata in atto di citazione, è domanda diversa dalla domanda quanti minoris, spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla
5 diminuzione di valore del bene cagionata dal vizio;
sicché la stessa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
Da ciò deriva l'inammissibilità anche della domanda di restituzione della somma versata per il pacchetto allestimento sedili, atteso che con l'actio quanti minoris si ha diritto ad ottenere una somma pari al minor valore del bene acquistato, sicché la stessa ricomprende la domanda di rimborso parziale del prezzo (per essere venuta meno la causa giustificativa del pagamento dell'intero prezzo).
Deve comunque aggiungersi che l'attore non avrebbe potuto proporre la domanda di riduzione alternativamente alla domanda di sostituzione, in quanto nella disciplina consumeristica
(applicabile al caso di specie, attesa la qualità di consumatore dell'acquirente), in ipotesi di “difetto di conformità”, esiste una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Ai sensi dell'art. 130 cod. cons., infatti, il consumatore può, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (quale quella proposta in via principale, ma rinunciata in corso di causa) e, solo in secondo luogo, al ricorrere delle condizioni contemplate dal comma 7 (nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs.
170/2021, le cui disposizioni si applicano, ex art. 2 co. 1 stessa norma, solo per i contratti conclusi successivamente al 1.1.2022), può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto;
sicché se la via scelta è quella dell'adempimento (volontario o coattivo che sia) non spetta al compratore la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 3695/2022).
In sostanza, l'attore avrebbe potuto avvalersi della riduzione del prezzo (c.d. rimedio secondario), solo a seguito dell'accertamento dell'impossibilità o della manifesta onerosità del rimedio primario inizialmente proposto, ossia la sostituzione del bene.
Resta, quindi, da scrutinare l'azione risarcitoria, la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni.
Ed, infatti, mentre risoluzione e riduzione del prezzo, stanno fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una che con l'altra e quindi con quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo (Cass. Civ.
n. 17769/2020).
6 La tipologia dei danni risarcibili varia a seconda che l'azione di danni sia proposta in via autonoma o sia invece congiunta alla domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo. In particolare, quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata insieme all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene
(Cass. Civ. n. 26852/2013; Cass. Civ. n. 5202/2007; Cass. Civ. n. 7718/2000).
Nella vicenda per cui è causa, l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, per l'importo equitativamente determinato di € 30.000,00, per il mancato effettivo utilizzo dell'auto.
Tale richiesta, tuttavia, non può essere accolta.
In caso di azione risarcitoria, infatti, il danno (patrimoniale o non patrimoniale che sia) non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre un c.d. danno conseguenza (in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile).
E la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere allegata e provata, almeno per presunzioni (le quali, si noti, non possono comunque supplire alla carenza di allegazione, per essere mera tecnica di accertamento).
Né potrebbe ricorrersi ad una determinazione equitativa poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, cioè l'an debeatur del risarcimento (v. Cass. n. 20889/2016), ma non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione;
onere che nella fattispecie non è stato minimamente assolto.
Nel caso di specie, infatti, nulla viene articolato dall'attore al fine di dar conto dell'effettivo pregiudizio subito, causato dal mancato utilizzo dell'auto, ed, anzi, dagli atti di causa, emerge proprio il contrario, ossia l'utilizzo continuativo e ininterrotto dell'autovettura (che a Marzo 2024 ha percorso più di 120.000 Km: circostanza dedotta da parte convenuta, ma non contestata da parte attrice) sino alla vendita avvenuta nel Dicembre 2024. Il mero richiamo al mancato utilizzo confortevole dell'autovettura da parte della propria figlia disabile, in assenza di qualsiasi ulteriore precisazione, non ha lo spessore, neppure in punto di allegazione, di un danno tale da essere superiore alla soglia di tollerabilità, soglia sotto la quale il danno non si configura come risarcibile.
Per tutti i motivi suesposti, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
7 IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, applicando i valori minimi per tutte e quattro le fasi, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così prov- vede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione del prezzo formulata dall'attore;
2. RIGETTA la domanda risarcitoria;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre a rimborso forfettario CP_4
spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 19.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8836/2017 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Carla delle Fave, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Storari, che la rappresenta e difende;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore – deducendo di aver acquistato in da-
Contr ta 18.9.2015 presso la concessionaria autorizzata , un'autovettura nuova Controparte_1 modello BMW X5 tg. FA886BE, dietro il pagamento del prezzo di € 62.800,00 e di aver scoperto, successivamente all'acquisto, che, detta auto, presentava caratteristiche diverse rispetto a quelle ri- chieste e riportate nel contratto di compravendita (in particolare, sedili anteriori con fianchetti rego- labili), tali da determinare “una vendita c.d. aliud pro alio” – ha convenuto in giudizio la società
[...]
[..
[...] per sentire “1) accertare e dichiarare che l'autovettura modello BMW x5 tg. Controparte_3
FA886BE consegnata all'attore ha caratteristiche diverse rispetto a quelle richieste;
2) conseguen- temente, vedere “condannare la convenuta all'adempimento contrattuale con la sostituzione del mezzo consegnato al con altro nuovo, con le medesime caratteristiche richieste Parte_1 dall'acquirente al momento della compravendita, con indennizzo in caso di svalutazione e riduzio- ne del prezzo di mercato rispetto a quello tenuto alla data di acquisto;
3) condannare la CP_4
a risarcire l'attore dei danni patiti e patiendi che si quantificano in € 30.000,00 o nella di-
[...] versa somma che sarà ritenuta di giustizia dimostrata in corso di causa, ritenuta d'equità; 4) con- dannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”, nonché – in via gradata e subordinata – 5) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti in data
18.9.2027 di acquisto auto BMW x5 tg. FA886BE per inadempimento contrattuale imputabile alla concessionaria e per vendita aliud pro alio in considerazione della inutilizzabilità dell'auto per le esigenze richieste e pagate dall'acquirente; 6) ritirare il mezzo acquistato dal , disponi- Parte_1 bile in ogni momento;
7) condannare la convenuta venditrice al pagamento della somma di €
62.800 pari al prezzo versato dall'acquirente o la diversa somma ritenuta di giustizia;
8) condan- nare la convenuta venditrice al risarcimento dei danni patiti e patendi dal per mancato Parte_1 effettivo utilizzo dell'auto quantificati in € 30.000 o diversa somma ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2018, si è costituita in giudizio CP_1 contestando integralmente il contenuto dell'avverso atto di citazione per inesistenza dei
[...]
requisiti del c.d. aliud pro alio, proposta comunque oltre i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; per essere la caratteristica dei fianchetti regolabili, poi rivelatisi mancanti, un mero accessorio dell'auto, totalmente avulso rispetto alla funzione propria della res compravenduta, della cui assenza, peraltro, l'attore si è accorto solo dopo due anni dall'acquisto; che, in ogni caso , il rimedio della riparazione, nel caso di specie, è oggettivamente impossibile, mentre quello della sostituzione eccessivamente oneroso;
di aver offerto in via stragiudiziale all'attore il rimborso dell'accessorio mancante, con esito negativo;
che la domanda risarcitoria va in ogni caso rigettata perché generica e non provata.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con particolare riferimento alla qualificazione della vendita come aliud pro alio e alla richiesta di sostituzione del bene come adempimento contrattuale, nonché alla richiesta di risoluzione del contratto e conseguente pagamento del prezzo versato, nonché rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per totale genericità e in ogni caso per il mancato adempimento dell'onere della prova che incombe sull'attore.
2 In ogni caso: respingersi la richiesta dei danni cosi come indicati e quantificati per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, C.P.A. 4% ed IVA 22%, se dovuta, come per legge”.
II.- Fallito il tentativo di bonario componimento della lite tra le parti, anche a seguito di una proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. accettata solo da parte attrice, la causa, istruita con prove orali, è pervenuta, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità car- tolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia formalizzata dall'attore in sede di comparsa conclusionale del 3.2.2025, ribadita anche in sede di memoria di replica dell'1.3.2025, alla domanda di sostituzione del mezzo formulata in via principale.
Deve darsi atto anche della rinuncia alla ulteriore domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e vendita “aliud pro alio”, formulata in via gradata e subordinata in atto di citazione, ma non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. nota di trattazione scritta del 25.11.2024), né in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, atti nei quali l'attore – dopo aver confermato di aver venduto, nelle more del giudizio e precisamente in data
20.12.2024, l'autovettura per cui è causa, con conseguente sopravvenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione di restituzione del mezzo – ha espressamente reiterato le sole domande di restituzione della somma versata per l'optional non montato e di riduzione del prezzo di vendita, precisando che la domanda di riduzione del prezzo può essere proposta in sostituzione della risoluzione del contratto (cfr. pag. 6 della memoria di replica), così inequivocabilmente manifestando la volontà di abbandonare la domanda subordinata, inizialmente proposta, di risoluzione del contratto (e connessa domanda di restituzione del prezzo).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “al fine di ritenere il ricorso di un effettivo abbandono della domanda, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (ex multis, Cass. Civ. n. 33767/2019); volontà che – nel caso di specie – non
è emersa.
Su tali domande, pertanto, il Giudice non si pronuncerà.
3 Tanto precisato, appare utile rammentare che tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore vi sono i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta (art. 1497 c.c.), la consegna dell'“aliud pro alio” (istituto di creazione giurisprudenziale che non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.) ed i vizi della cosa venduta, ossia quei vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(1497 c.c.) sono accomunate dal fatto che presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce;
entrambe le ipotesi, poi, differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che ricorre quando la cosa venduta appartiene ad un genere diverso da quello pattuito. In particolare, sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si rivela funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. Civ. n. 968 del 15.1.2025).
Nel caso in esame, l'attore ha prospettato una ipotesi di vendita aliud pro alio, deducendo, fin dall'atto introduttivo, che l'equipaggiamento dei sedili anteriori regolabili, optional espressamente richiesto, fatturato e pagato, costituiva una necessaria caratteristica e qualità del prodotto (indispensabile per consentire alla figlia disabile di poter viaggiare seduta, in sicurezza e comodità), sicché la mancanza del predetto allestimento ha comportato l'inutilizzabilità dell'autovettura per il fine per cui era stata acquistata.
Secondo la convenuta, il bene non può considerarsi non utilizzabile in assoluto per l'uso a cui era destinato, sussistendo, semmai, vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali e, quindi, non può affermarsi che il bene venduto appartenga a un “genus” diverso, così da potersi qualificare
“aliud pro alio”.
Non par dubbio che nel caso in esame il bene consegnato appartenga al genus “autovetture”
e alla destinazione tipica della circolazione cui era destinato.
L'eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituisce, quindi, vizio della cosa, ma non vendita “aliud pro alio”.
Mette conto precisare che il Giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di
4 accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio” (Cass. Civ. n. 28069/2021).
A tal proposito, non è contestato fra le parti che l'autovettura sia stata venduta priva dei
“fianchetti regolabili”, ancorché tale accessorio sia stato richiesto dall'attore (e richiamato nel documento di vendita) e da quest'ultimo interamente pagato.
In virtù del potere-dovere del Giudice di qualificare giuridicamente l'azione, dando al rapporto dedotto in giudizio il corretto nomen iuris, quanto denunciato dall'attore deve essere sussunto nella fattispecie della mancanza di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c., che richiede la valutazione dell'elemento soggettivo della volontà negoziale delle parti, ossia l'indagine circa la rilevanza, nella conclusione del contratto, della presenza di una qualità del bene promesso o ritenuta essenziale.
A tal proposito, mette conto precisare che in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione quanti minoris, posto che l' art. 1467 c.c. – nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale – non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto
(Cass. Civ. n. 4245/2024). L'acquirente può, quindi, domandare la riduzione del prezzo anche nelle fattispecie contemplate dall'art. 1497 c.c.
L'azione di riduzione del prezzo proposta dall'attore va, tuttavia, dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
Ed, infatti, come si evince dal tenore letterale dell'atto di citazione, l'attore ha proposto, in via principale, oltre alla domanda di risarcimento del danno, la domanda volta ad ottenere “la sostituzione del mezzo consegnato al con altro nuovo, con le medesime caratteristiche Parte_1 richieste dall'acquirente al momento della compravendita, con indennizzo in caso di svalutazione e riduzione del prezzo di mercato rispetto a quello tenuto alla data di acquisto”, domanda questa rinunciata in corso di causa, come in premessa precisato, mentre solo con le note del 25.11.2024 ha formulato la domanda alternativa di “riduzione del prezzo versato tenendo conto del pacchetto pagato e non installato dal rivenditore”, mai precedentemente formulata.
All'evidenza, la domanda di sostituzione del prezzo, con richiesta di indennizzo e riduzione del prezzo di mercato in considerazione della svalutazione, formulata in atto di citazione, è domanda diversa dalla domanda quanti minoris, spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla
5 diminuzione di valore del bene cagionata dal vizio;
sicché la stessa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.
Da ciò deriva l'inammissibilità anche della domanda di restituzione della somma versata per il pacchetto allestimento sedili, atteso che con l'actio quanti minoris si ha diritto ad ottenere una somma pari al minor valore del bene acquistato, sicché la stessa ricomprende la domanda di rimborso parziale del prezzo (per essere venuta meno la causa giustificativa del pagamento dell'intero prezzo).
Deve comunque aggiungersi che l'attore non avrebbe potuto proporre la domanda di riduzione alternativamente alla domanda di sostituzione, in quanto nella disciplina consumeristica
(applicabile al caso di specie, attesa la qualità di consumatore dell'acquirente), in ipotesi di “difetto di conformità”, esiste una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Ai sensi dell'art. 130 cod. cons., infatti, il consumatore può, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (quale quella proposta in via principale, ma rinunciata in corso di causa) e, solo in secondo luogo, al ricorrere delle condizioni contemplate dal comma 7 (nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs.
170/2021, le cui disposizioni si applicano, ex art. 2 co. 1 stessa norma, solo per i contratti conclusi successivamente al 1.1.2022), può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto;
sicché se la via scelta è quella dell'adempimento (volontario o coattivo che sia) non spetta al compratore la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 3695/2022).
In sostanza, l'attore avrebbe potuto avvalersi della riduzione del prezzo (c.d. rimedio secondario), solo a seguito dell'accertamento dell'impossibilità o della manifesta onerosità del rimedio primario inizialmente proposto, ossia la sostituzione del bene.
Resta, quindi, da scrutinare l'azione risarcitoria, la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni.
Ed, infatti, mentre risoluzione e riduzione del prezzo, stanno fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una che con l'altra e quindi con quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo (Cass. Civ.
n. 17769/2020).
6 La tipologia dei danni risarcibili varia a seconda che l'azione di danni sia proposta in via autonoma o sia invece congiunta alla domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo. In particolare, quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata insieme all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene
(Cass. Civ. n. 26852/2013; Cass. Civ. n. 5202/2007; Cass. Civ. n. 7718/2000).
Nella vicenda per cui è causa, l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, per l'importo equitativamente determinato di € 30.000,00, per il mancato effettivo utilizzo dell'auto.
Tale richiesta, tuttavia, non può essere accolta.
In caso di azione risarcitoria, infatti, il danno (patrimoniale o non patrimoniale che sia) non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre un c.d. danno conseguenza (in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile).
E la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere allegata e provata, almeno per presunzioni (le quali, si noti, non possono comunque supplire alla carenza di allegazione, per essere mera tecnica di accertamento).
Né potrebbe ricorrersi ad una determinazione equitativa poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, cioè l'an debeatur del risarcimento (v. Cass. n. 20889/2016), ma non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione;
onere che nella fattispecie non è stato minimamente assolto.
Nel caso di specie, infatti, nulla viene articolato dall'attore al fine di dar conto dell'effettivo pregiudizio subito, causato dal mancato utilizzo dell'auto, ed, anzi, dagli atti di causa, emerge proprio il contrario, ossia l'utilizzo continuativo e ininterrotto dell'autovettura (che a Marzo 2024 ha percorso più di 120.000 Km: circostanza dedotta da parte convenuta, ma non contestata da parte attrice) sino alla vendita avvenuta nel Dicembre 2024. Il mero richiamo al mancato utilizzo confortevole dell'autovettura da parte della propria figlia disabile, in assenza di qualsiasi ulteriore precisazione, non ha lo spessore, neppure in punto di allegazione, di un danno tale da essere superiore alla soglia di tollerabilità, soglia sotto la quale il danno non si configura come risarcibile.
Per tutti i motivi suesposti, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
7 IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, applicando i valori minimi per tutte e quattro le fasi, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così prov- vede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione del prezzo formulata dall'attore;
2. RIGETTA la domanda risarcitoria;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre a rimborso forfettario CP_4
spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 19.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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