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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 426/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa IVna Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 426/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/1/1983, in proprio e nella qualità di accomandatario della
[...]
, P. IV , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP NU, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via P. Foti
n. 1 nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
27/6/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Calipari, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea n. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
La mpugna la sentenza n. 658/2019, pubblicata il 29/4/2019, Controparte_1 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 251/2008 R.G. con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla che, per Controparte_1
l'effetto, è stata condannata al pagamento di € 8.748,74 in favore di
[...]
. CP_2
Il procedimento ha ad oggetto la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dal , consistita nella redazione di una relazione CP_2
geologica e geotecnica per la realizzazione di un complesso edilizio sito in
Modena-Ciccarello (RC), per la quale, non avendo ricevuto il proprio compenso, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per € 49.948,21.
Il giudice di prime cure, in considerazione della mancanza di prova dell'estinzione del credito e del pagamento dell'acconto, ha condannato
[...] al pagamento dell'onorario rideterminato, dopo l'espletamento CP_1 della CTU, in € 8.748,74.
- Motivi d'appello
Con il primo motivo d'appello, la ha ripercorso i motivi di Controparte_1
opposizione e la decisione di primo grado deducendo che il giudice avrebbe dovuto compiere un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni
2 Corte d'Appello
sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare-avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui non ha considerato provato l'adempimento dell'obbligazione, deducendo che il Tribunale non ha valorizzato la prova del fatto estintivo del debito rappresentati dalla fattura n.
08/2006 e dalla nota di credito n.1 della fattura n. 08/2006.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che la fattura e la nota di credito costituiscono una confessione stragiudiziale avente piena efficacia probatoria.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la liquidazione dell'importo ex art. 2233 c.c., deducendo che, nel caso di specie, non si versa in una situazione di mancato accordo sul quantum, in quanto è già stato corrisposto quanto dovuto al . CP_2
Con il quinto motivo deduce che la discrepanza tra la parcella del ed il CP_2
prospetto effettuato dal ctu avrebbe imposto al giudice un ulteriore approfondimento istruttorio.
Con il sesto motivo l'appellante eccepisce che la fondatezza dell'appello comporta la revisione della pronuncia sulle spese.
- Controparte_3
[...]
eccepisce l'infondatezza dell'atto di appello essendo provata la
[...]
redazione della relazione geologica e geotecnica, mentre la controparte si limitata solo a sostenere di aver pagato la prestazione professionale, senza fornire riscontro né dei pagamenti né del loro ammontare.
Deduce, altresì, che il Tribunale ha correttamente escluso l'efficacia di prova legale della fattura e della nota di credito. Infatti, quest'ultima è un documento che viene emesso per riparare ad un errore contabile, non costituendo quindi una quietanza di pagamento.
Inoltre, l'appellato contesta la deduzione dell'appellante secondo cui la nota di credito è stata emessa a riscontro delle sue rimostranze, atteso che il documento reca la data del 6 marzo 2007, ed è, dunque, antecedente alla prima contestazione della richiesta di pagamento, risalente al 21 marzo 2007.
In merito alla quantificazione del compenso ex art. 2233 c.c., sostiene che il
Tribunale ha proceduto correttamente non essendo stata provata né
3 Corte d'Appello
l'esistenza di accordi tra le parti per la determinazione del compenso, né i pagamenti effettuati da parte del Pt_1
***
1.- Sulla determinazione del compenso
1. La deduce che il giudice avrebbe dovuto compiere Controparte_1 un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare-avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante si limita ad affermare che, a fronte della revoca del decreto ingiuntivo emesso, «il Giudice avrebbe dovuto compiere una ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile».
Il motivo d'appello non indica specifici elementi idonei a smentire gli argomenti sviluppati nella sentenza appellata e in particolare idonei a superare le risultanze della ctu fatta propria dal giudice.
La richiesta di rinnovazione della ctu appare esplorativa, non indicando puntuali circostanze sulle quali dovrebbe essere effettuata la nuova indagine peritale.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Nota di credito
1. L'appellante sostiene di aver dimostrato l'adempimento dell'obbligazione producendo la fattura n. 8/2006 e la nota di credito n. 1/2007. Deduce, in proposito, che la nota di credito è stata emessa a fronte dell'annullamento della precedente fattura ed è, pertanto, prova dell'avvenuto pagamento del debito.
La nota, secondo l'appellante, costituisce una dichiarazione avente efficacia di confessione stragiudiziale, con inversione dell'onere probatorio a favore del debitore nei confronti dei quali è proposta azione per l'adempimento del contratto.
4 Corte d'Appello
2. L'assunto non è condivisibile.
La nota di credito è una nota di variazione che ha la funzione di rettificare una fattura già emessa e registrata per correggerne eventuali errori nonché per annullarla per erronea emissione o per inesistenza del credito.
Nel caso di specie, alla nota non può attribuirsi alcun valore confessorio circa il pagamento del credito.
La nota, infatti, conferma come netto da corrispondere l'importo di €
20.000,00, già previsto dalla fattura n. 8/2006, correggendo esclusivamente l'oggetto della fattura lì dove menziona la parola “Mercedes”. Infatti, nella nota di credito non si fa più menzione a questo termine.
Il , in sede di interrogatorio formale, ha confermato la circostanza, CP_2 dichiarando quanto segue: «emesso la fattura numero 8/06 (…) dove è indicato un importo a saldo di euro 20.000 relativamente al compenso professionale inerente al fabbricato dove è ubicata la concessionaria Mercedes. Successivamente mi sono accorto che tale fabbricato non era di proprietà della ma era di proprietà dell'impresa individuale Controparte_1 di FI AR per cui ho emesso la nota di credito n. 1 per annullare la precedente fattura numero 8/06».
3.- Prova dell'assegno
1. La società ha dedotto di aver pagato il con assegni e contanti. CP_2
In giudizio , nella qualità di procuratore speciale di Controparte_4 [...]
, all'udienza del 2 marzo 2009 ha affermato in proposito quanto Pt_1 segue: «(il , ndr) venne in ufficio e ricevette da me il pagamento di una parte del Per_1 compenso in contanti per un importo di € 2.500,00 nonché un assegno il cui importo non ricordo esattamente fatto sul conto della società e sottoscritto da FI AR. (…) Per quanto riguarda la dazione della somma di € 2.500,00 in contanti non mi sono fatta rilasciare ricevuta alcuna dal visti i buoni rapporti intercorrenti». CP_2
Il , alla medesima udienza, ha affermato che sulla somma di € CP_2
46.948,21, oggetto di decreto ingiuntivo, ha ricevuto degli acconti per i quali ha emesso regolare fattura. Ha, altresì, negato di aver ricevuto alcuna somma in contanti, mentre ha specificamente confermato l'emissione di un assegno a firma di FI AR per conto della società.
5 Corte d'Appello
Le dazioni di denaro contante in favore del sono state contestate dal CP_2
e non sono state provate da documentazione. CP_2
Invece, per quanto riguarda le somme conferite tramite assegno, il ha CP_2 ammesso di avere ricevuto un assegno. Il non indica l'importo CP_2 dell'assegno.
L'assegno non è stato prodotto.
Al fine di determinare l'importo dell'assegno, ritiene il Collegio che può essere utilizzata la dichiarazione resa nel corso del processo da , Controparte_4 trattandosi di provare solo l'importo di un assegno che lo stesso creditore ammette di avere ricevuto.
Precisamente all'udienza del 2 marzo 2009 ha affermato che Controparte_4 il compenso pattuito tra le parti ammontava a circa € 5.000.
Tale circostanza – che l'intero compenso ammontasse ad € 5.000 circa – è stata ribadita da all'udienza del 23 maggio 2012. Controparte_4
All'udienza del 2 marzo 2009 ha dichiarato di avere Controparte_4 corrisposto al € 2.500 in contanti. CP_2
Pertanto, in mancanza di elementi diversi, si può ritenere che l'importo dell'assegno corrisposto al sia stato pari alla differenza tra il compenso CP_2 indicato dalla (€ 5.000) e la somma che la stessa ha dichiarato di avere Pt_1 corrisposto in contanti, ossia € 2.500,00.
Conseguentemente, tale cifra (€ 2.500) deve essere sottratta dall'importo accertato dal ctu come compenso per l'attività professionale prestata dall'appellato nell'interesse della Controparte_1
Per quanto riguarda invece l'importo corrisposto in contanti la deposizione di non può essere considerata attendibile, in ragione dello stretto Controparte_4
rapporto di parentela con la parte appellante ed essendo stata tale corresponsione oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato.
Conseguentemente dal compenso di € 8.748,74, come determinato dalla
CTU, devono essere detratti € 2.500,00, corrisposti tramite assegno.
Pertanto, la va condannata al pagamento di € 6.248,74 in Controparte_1 favore di a titolo di compenso per l'attività Controparte_2
professionale prestata.
4.- Spese processuali
6 Corte d'Appello
In ragione del notevole divario tra l'importo chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo e quello accertato, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, vanno ripartite, nei rapporti interni tra le parti, in quote uguali.
p.q.m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei Parte_1 Controparte_1
confronti di , così provvede: Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1 al pagamento di € 6.248,74 in favore di;
Controparte_2
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone la ripartizione delle spese di ctu in quote uguali tra le parti.
Reggio Calabria, 18.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
7
n. 426/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa IVna Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 426/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/1/1983, in proprio e nella qualità di accomandatario della
[...]
, P. IV , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP NU, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via P. Foti
n. 1 nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
27/6/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Calipari, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea n. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
La mpugna la sentenza n. 658/2019, pubblicata il 29/4/2019, Controparte_1 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 251/2008 R.G. con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla che, per Controparte_1
l'effetto, è stata condannata al pagamento di € 8.748,74 in favore di
[...]
. CP_2
Il procedimento ha ad oggetto la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dal , consistita nella redazione di una relazione CP_2
geologica e geotecnica per la realizzazione di un complesso edilizio sito in
Modena-Ciccarello (RC), per la quale, non avendo ricevuto il proprio compenso, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per € 49.948,21.
Il giudice di prime cure, in considerazione della mancanza di prova dell'estinzione del credito e del pagamento dell'acconto, ha condannato
[...] al pagamento dell'onorario rideterminato, dopo l'espletamento CP_1 della CTU, in € 8.748,74.
- Motivi d'appello
Con il primo motivo d'appello, la ha ripercorso i motivi di Controparte_1
opposizione e la decisione di primo grado deducendo che il giudice avrebbe dovuto compiere un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni
2 Corte d'Appello
sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare-avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui non ha considerato provato l'adempimento dell'obbligazione, deducendo che il Tribunale non ha valorizzato la prova del fatto estintivo del debito rappresentati dalla fattura n.
08/2006 e dalla nota di credito n.1 della fattura n. 08/2006.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che la fattura e la nota di credito costituiscono una confessione stragiudiziale avente piena efficacia probatoria.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la liquidazione dell'importo ex art. 2233 c.c., deducendo che, nel caso di specie, non si versa in una situazione di mancato accordo sul quantum, in quanto è già stato corrisposto quanto dovuto al . CP_2
Con il quinto motivo deduce che la discrepanza tra la parcella del ed il CP_2
prospetto effettuato dal ctu avrebbe imposto al giudice un ulteriore approfondimento istruttorio.
Con il sesto motivo l'appellante eccepisce che la fondatezza dell'appello comporta la revisione della pronuncia sulle spese.
- Controparte_3
[...]
eccepisce l'infondatezza dell'atto di appello essendo provata la
[...]
redazione della relazione geologica e geotecnica, mentre la controparte si limitata solo a sostenere di aver pagato la prestazione professionale, senza fornire riscontro né dei pagamenti né del loro ammontare.
Deduce, altresì, che il Tribunale ha correttamente escluso l'efficacia di prova legale della fattura e della nota di credito. Infatti, quest'ultima è un documento che viene emesso per riparare ad un errore contabile, non costituendo quindi una quietanza di pagamento.
Inoltre, l'appellato contesta la deduzione dell'appellante secondo cui la nota di credito è stata emessa a riscontro delle sue rimostranze, atteso che il documento reca la data del 6 marzo 2007, ed è, dunque, antecedente alla prima contestazione della richiesta di pagamento, risalente al 21 marzo 2007.
In merito alla quantificazione del compenso ex art. 2233 c.c., sostiene che il
Tribunale ha proceduto correttamente non essendo stata provata né
3 Corte d'Appello
l'esistenza di accordi tra le parti per la determinazione del compenso, né i pagamenti effettuati da parte del Pt_1
***
1.- Sulla determinazione del compenso
1. La deduce che il giudice avrebbe dovuto compiere Controparte_1 un'ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare-avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante si limita ad affermare che, a fronte della revoca del decreto ingiuntivo emesso, «il Giudice avrebbe dovuto compiere una ulteriore indagine, in considerazione delle posizioni sostanziali vantate dalle parti, rispetto ai reciproci rapporti di dare avere, nel rispetto degli oneri probatori richiesti dal processo civile».
Il motivo d'appello non indica specifici elementi idonei a smentire gli argomenti sviluppati nella sentenza appellata e in particolare idonei a superare le risultanze della ctu fatta propria dal giudice.
La richiesta di rinnovazione della ctu appare esplorativa, non indicando puntuali circostanze sulle quali dovrebbe essere effettuata la nuova indagine peritale.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Nota di credito
1. L'appellante sostiene di aver dimostrato l'adempimento dell'obbligazione producendo la fattura n. 8/2006 e la nota di credito n. 1/2007. Deduce, in proposito, che la nota di credito è stata emessa a fronte dell'annullamento della precedente fattura ed è, pertanto, prova dell'avvenuto pagamento del debito.
La nota, secondo l'appellante, costituisce una dichiarazione avente efficacia di confessione stragiudiziale, con inversione dell'onere probatorio a favore del debitore nei confronti dei quali è proposta azione per l'adempimento del contratto.
4 Corte d'Appello
2. L'assunto non è condivisibile.
La nota di credito è una nota di variazione che ha la funzione di rettificare una fattura già emessa e registrata per correggerne eventuali errori nonché per annullarla per erronea emissione o per inesistenza del credito.
Nel caso di specie, alla nota non può attribuirsi alcun valore confessorio circa il pagamento del credito.
La nota, infatti, conferma come netto da corrispondere l'importo di €
20.000,00, già previsto dalla fattura n. 8/2006, correggendo esclusivamente l'oggetto della fattura lì dove menziona la parola “Mercedes”. Infatti, nella nota di credito non si fa più menzione a questo termine.
Il , in sede di interrogatorio formale, ha confermato la circostanza, CP_2 dichiarando quanto segue: «emesso la fattura numero 8/06 (…) dove è indicato un importo a saldo di euro 20.000 relativamente al compenso professionale inerente al fabbricato dove è ubicata la concessionaria Mercedes. Successivamente mi sono accorto che tale fabbricato non era di proprietà della ma era di proprietà dell'impresa individuale Controparte_1 di FI AR per cui ho emesso la nota di credito n. 1 per annullare la precedente fattura numero 8/06».
3.- Prova dell'assegno
1. La società ha dedotto di aver pagato il con assegni e contanti. CP_2
In giudizio , nella qualità di procuratore speciale di Controparte_4 [...]
, all'udienza del 2 marzo 2009 ha affermato in proposito quanto Pt_1 segue: «(il , ndr) venne in ufficio e ricevette da me il pagamento di una parte del Per_1 compenso in contanti per un importo di € 2.500,00 nonché un assegno il cui importo non ricordo esattamente fatto sul conto della società e sottoscritto da FI AR. (…) Per quanto riguarda la dazione della somma di € 2.500,00 in contanti non mi sono fatta rilasciare ricevuta alcuna dal visti i buoni rapporti intercorrenti». CP_2
Il , alla medesima udienza, ha affermato che sulla somma di € CP_2
46.948,21, oggetto di decreto ingiuntivo, ha ricevuto degli acconti per i quali ha emesso regolare fattura. Ha, altresì, negato di aver ricevuto alcuna somma in contanti, mentre ha specificamente confermato l'emissione di un assegno a firma di FI AR per conto della società.
5 Corte d'Appello
Le dazioni di denaro contante in favore del sono state contestate dal CP_2
e non sono state provate da documentazione. CP_2
Invece, per quanto riguarda le somme conferite tramite assegno, il ha CP_2 ammesso di avere ricevuto un assegno. Il non indica l'importo CP_2 dell'assegno.
L'assegno non è stato prodotto.
Al fine di determinare l'importo dell'assegno, ritiene il Collegio che può essere utilizzata la dichiarazione resa nel corso del processo da , Controparte_4 trattandosi di provare solo l'importo di un assegno che lo stesso creditore ammette di avere ricevuto.
Precisamente all'udienza del 2 marzo 2009 ha affermato che Controparte_4 il compenso pattuito tra le parti ammontava a circa € 5.000.
Tale circostanza – che l'intero compenso ammontasse ad € 5.000 circa – è stata ribadita da all'udienza del 23 maggio 2012. Controparte_4
All'udienza del 2 marzo 2009 ha dichiarato di avere Controparte_4 corrisposto al € 2.500 in contanti. CP_2
Pertanto, in mancanza di elementi diversi, si può ritenere che l'importo dell'assegno corrisposto al sia stato pari alla differenza tra il compenso CP_2 indicato dalla (€ 5.000) e la somma che la stessa ha dichiarato di avere Pt_1 corrisposto in contanti, ossia € 2.500,00.
Conseguentemente, tale cifra (€ 2.500) deve essere sottratta dall'importo accertato dal ctu come compenso per l'attività professionale prestata dall'appellato nell'interesse della Controparte_1
Per quanto riguarda invece l'importo corrisposto in contanti la deposizione di non può essere considerata attendibile, in ragione dello stretto Controparte_4
rapporto di parentela con la parte appellante ed essendo stata tale corresponsione oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato.
Conseguentemente dal compenso di € 8.748,74, come determinato dalla
CTU, devono essere detratti € 2.500,00, corrisposti tramite assegno.
Pertanto, la va condannata al pagamento di € 6.248,74 in Controparte_1 favore di a titolo di compenso per l'attività Controparte_2
professionale prestata.
4.- Spese processuali
6 Corte d'Appello
In ragione del notevole divario tra l'importo chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo e quello accertato, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, vanno ripartite, nei rapporti interni tra le parti, in quote uguali.
p.q.m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei Parte_1 Controparte_1
confronti di , così provvede: Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1 al pagamento di € 6.248,74 in favore di;
Controparte_2
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone la ripartizione delle spese di ctu in quote uguali tra le parti.
Reggio Calabria, 18.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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