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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 21.1.2025 da Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
[...] C.F._1
Tonnarelli, e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di ( ), titolare CP_1 C.F._2 dell'impresa individuale FI DI NA EE (P.IVA
); P.IVA_1
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che il ricorrente ha rappresentato di essere titolare di un credito di complessivi € 3.797,28, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 26/2024 emes- so dal Tribunale di Macerata, e che inoltre il debitore convenuto, rimanendo contumace, non ha sollevato alcuna eccezione rispetto a detta posizione debito- ria;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che il debitore deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di im- prenditore commerciale in cui si sussume l'attività da esso esercitata come indi- viduata e dettagliata nella visura camerale;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito,
CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla po- stulata declaratoria e che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha dedotto e tantomeno provato;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza del debi- tore, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della infruttuosità dei pignoramenti intentati dal ricorrente nonché della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rima- sti insoddisfatti come risultante dalle informative pervenute dall'Agenzia delle
Entrate e dagli Istituti previdenziali;
Pag. 1 a 3 - rilevato che il debitore è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, do- ver dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
( ), titolare dell'impresa individuale SUOLIFI-
[...] C.F._2
IO DI NA EE (p.iva ; P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il dott. commercialista con invito Controparte_2 ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e suc- cessive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e de- gli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rap- porti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 23 settembre 2025, ore 09:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
Pag. 2 a 3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame del- lo stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché pre- sentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammis- sibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Impre- se l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale do- vranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazio- ne giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
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