Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2016, proposto da
PI ON, TA NC, DO NC, LA Nq CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Dorrati, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. Di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.42933/U del 2 settembre 2016 di diniego della domanda di sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della domanda di sanatoria, adottato dal Comune di Terracina – Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed edilizia del suddetto Comune, prot. n. 42933/U del 2 settembre 2016, notificato il 4 settembre 2016, con riferimento ad un immobile ad uso artigianale, sito al piano terra, in Terracina, via del Volsci n. 6, identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 204, p.lla 806, sub. 1.
Il fabbricato in questione si collocherebbe in un’area confinante con altri immobili destinati ad attività artigianali e commerciali. Ciò nonostante il Comune di Terracina, previa comunicazione di preavviso di diniego, ha negato la sanatoria in ragione del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, tenuto conto della presenza di un vincolo storico - archeologico.
1.1. I ricorrenti, ritenendo ingiusta la decisione del Comune di Terracina, hanno, quindi, proposto il ricorso in epigrafe che hanno affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
“ 1. Eccesso di potere per omessa considerazione da parte della P.A. di circostanze rilevanti della fattispecie concreta .”, in cui hanno sottolineato come il fabbricato per cui avevano presentato l’istanza respinta è collocato in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi commerciali, tra cui il supermercato Eurospin, come evidenziato dalla perizia di parte allegata al ricorso.
“ 2. Violazione di legge per inosservanza del principio di imparzialità della P.A., ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento.”, con cui hanno ribadito la disparità di trattamento nella decisione dell’amministrazione comunale che non ha considerato il tessuto urbanistico - edilizio della zona, con autorizzazione dell’esercizio Eurospin già sopra menzionato.
“ 3. Eccesso di potere e violazione di legge in relazione alla mancata osservanza degli art. 31-32-33 della l. 47/85 .”, con cui hanno dedotto che il fabbricato era stato edificato prima dell’imposizione del vincolo, non ricorrendo, quindi, i presupposti per negare la sanatoria.
“ 4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione delle norme di azione .”, in cui hanno ulteriormente sottolineato la collocazione dell’immobile in un’area totalmente urbanizzata con la presenza di esercizi commerciali ed artigianali.
Hanno, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.2. L’amministrazione comunale, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è costituito genericamente il 10 dicembre 2016.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. In termini generali, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 32, l. n. 47/1985, " il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ", per cui tale parere si inserisce nel procedimento per il rilascio del condono edilizio e costituisce condizione indefettibile per l'ottenimento del titolo abilitativo postumo.
In tale contesto l'amministrazione comunale, in considerazione del valore vincolante e preclusivo riconosciuto dalla legge al parere in questione e di quello primario attribuito dalla Costituzione alla tutela del paesaggio, è tenuta ad adeguarsi alle valutazioni dell'ente preposto alla tutela del vincolo, non potendo procedere, in ragione di tale parere negativo, al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, come peraltro confermato anche dall'articolo 16 l. n. 241/1990, secondo cui nel caso in cui non venga comunicato un parere obbligatorio, l'amministrazione ha la facoltà di procedere ugualmente, salvo però il caso di " pareri che debbano essere rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale ".
In altri termini, il procedimento di sanatoria edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico è interamente vincolato, sia per la natura degli interventi (creazione di nuovi volumi), sia perché il parere della Soprintendenza assume valenza co-decisoria. Pertanto, stante la natura co-decisoria del parere della Soprintendenza, in presenza di un parere negativo, il Comune è tenuto a conformarvisi. Del resto è noto che, in tema di abusi edilizi su aree vincolate, non è richiesta una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati del richiedente, non essendo tutelabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr. di recente, Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2026 n. 428).
Occorre ancora precisare come in tali procedimenti, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dalla norma citata, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori, e cioè anche nel caso in cui l'immobile da sanare sia preesistente rispetto all'apposizione del vincolo. In tali casi, l'amministrazione competente ad esaminare l'istanza di condono proposta ai sensi della l. 47/1985 deve acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, che dovrà pronunciarsi anche tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi.
Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, nel caso di vincoli imposti successivamente alla realizzazione delle opere da condonare, per il combinato disposto degli artt. 33 co. 2 e 32 l. n. 47/85, l’amministrazione competente dovrà esprimere uno specifico scrutinio con una valutazione di compatibilità in concreto sul mantenimento dei manufatti abusivi realizzati prima dell’imposizione del vincolo.
4. Ciò premesso in termini generali, venendo all’esame del caso di specie, si rileva che, in applicazione delle sopra riportate coordinate normative e giurisprudenziali, i motivi, espressamente articolati avverso il provvedimento di diniego espresso dal Comune di Terracina, non sono meritevoli di accoglimento.
In presenza del parere negativo espresso dalla Soprintendenza – quale ente preposto alla tutela del vincolo – il Comune, infatti, non avrebbe potuto determinarsi altrimenti, disattendendone i contenuti, né avrebbe potuto diversamente valorizzare le circostanze dedotte dall’interessata, con riferimento alla pretesa disparità di trattamento riservatale.
5. Per altro verso, la ricorrente non impugna, né in maniera espressa, né articolando dei vizi autonomi, il parere negativo della Soprintendenza, limitandosi a contestare la decisione dell’amministrazione comunale.
5.1. Ciò posto, anche a voler ritenere che il ricorso sia volto a contestare altresì il parere espresso dalla Soprintendenza, in ogni caso, le doglianze non sarebbero meritevoli di accoglimento.
5.2. I pretesi profili di illegittimità sollevati, infatti, non sono idonei a scalfire la valutazione espressa dall’amministrazione che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ha riguardato, in concreto, la situazione che caratterizza l’area interessata dall’intervento edilizio, non limitandosi ad ancorare il diniego alla mera sussistenza del vincolo in questione, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute dalla parte ricorrente. Tali considerazioni si desumono dai passaggi del parere in cui si afferma, proprio con riferimento agli edifici limitrofi citati anche nella perizia di parte allegata al ricorso “sia nell’area della scuola ex Monti sia in quella dell’Eurospin sono emersi e continuano ad emergere resti di edifici, di una strada e di ambienti che fanno parte di un vasto quartiere a carattere commerciale risalente ad (un) periodo compreso tra la tarda età repubblicana e l’età imperiale ” (cfr. parere del 1 dicembre 2014), concludendo per non compatibilità dell’opera tenuto conto “ dell’esigenza di assicurare le condizioni per ulteriori future ricerche di ordine storico e topografico al fine di restituire alla conoscenza l’immagine più appropriata di questo strategico settore urbano posto fra la fertile pianura della “valle” e il Porto romano ”. Ancora, nel confermare le proprie valutazioni in seguito alle osservazioni trasmesse dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90, con la nota del 19 giugno 2016, ha rilevato ulteriormente come “ i saggi prescritti hanno portato alla luce setti murari in opera incerta di calcare e in opera reticolata da riferire a due fasi distinte appartenenti nell’insieme ad un arco cronologico che va dalla fine del II sec. a. C. gli inizi del II sec. d. C. I locali abusivi, che con ogni evidenza si sono sovrapposti ai resti antichi, impediscono di stabilire l’ulteriore articolazione delle strutture che, tuttavia, assumono, come già rilevato, particolare interesse (…) ”
Deriva, quale conseguenza, che tale valutazione non può reputarsi sintomatica di uno sviamento di potere in termini di disparità di trattamento nei confronti dei destinatari, considerato che è noto che ipotetiche decisioni illegittime a favore di altri soggetti non possono essere invocate a proprio beneficio. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che l'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere reputato illegittimo sulla base di un'eventuale decisione illegittima adottata in altra situazione, non potendo, quindi, fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi (cfr. di recente Cons. St., sez. II, 10 settembre 2025, n. 7280).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
6. Non essendosi costituita l’amministrazione comunale, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. La costituzione solo generica del Ministero giustifica, invece, la compensazione delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune di Terracina.
Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte ricorrente e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RI CH, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
RI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RO | TO RI CH |
IL SEGRETARIO