Art. 7.
All' art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' aggiunto il comma seguente:
"Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma".
All' art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' aggiunto il comma seguente:
"Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma".