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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pannarano - Via Suor Chiara Guadagnin 82017 Pannarano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 312 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1260 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 9/1/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso il pignoramento presso terzi n.9062047240000346 effettuato dalla Gamma Tributi S.r.l. per conto del comune di Pannarano, di cui ha avuto conoscenza il 30/11/2024, per tre avvisi di pagamento emessi per l'IMU dovuta al suddetto comune per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dello stesso;
eccepisce il ricorrente di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento o di pagamento prodromici, per cui sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito.
Si è costituita tempestivamente la Gamma Tributi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver operato legittimamente e tempestivamente;
rileva, in particolare, che il pignoramento in contestazione è relativo all'IMU e alla TASI dovute per gli anni di imposta
2018 e 2019 e non agli anni 2013, 2014 e 2015 ed è stato notificato il 27/7/2024; rileva, altresì, che il suddetto pignoramento è stato preceduto dalla notifica di quattro avvisi di accertamento il 14/11/2022 e il 16/11/2022, cui è seguita la notifica di atti esecutivi il 31/10/2023, per cui non sono maturati i termini di prescrizione del diritto di credito. All'udienza del 27/2/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art.47
D.L.vo n.546/92.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti i documenti depositati, letta la costituzione dell' agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il presente procedimento è relativo a un pignoramento presso terzi effettuato dalla Gamma Tributi S.r.l. per conto del comune di Pannarano.
Ciò posto, pur rilevando l'errore contenuto in ricorso, eccepito dalla resistente ma non contestato dalla ricorrente, relativo alla non corrispondenza del provvedimento impugnato con gli atti impositivi e i tributi non versati, va ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte Tributaria per gli atti di pignoramento presso terzi: ed invero, laddove il contribuente non abbia ricevuto l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento - atto della riscossione prodromico all'esecuzione forzata, ovvero sia contestata la regolarità della notifica- egli ha facoltà di impugnare il pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione davanti al giudice tributario ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.L.vo n.546/92 quale primo atto relativo alla pretesa tributaria fatta valere.
Pertanto, in questa sede deve essere valutata dal giudicante esclusivamente la regolarità e la legittimità delle notifiche degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi, nonché la correttezza dell'iscrizione medesima.
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Orbene, nel caso sub iudice, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, va evidenziato che gli avvisi di accertamento prodromici il pignoramento sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al contribuente: dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova di quanto sostenuto da Gamma Tributi S.r.l. resistente. Invero, questa (su cui comunque grava l'onere della prova) ha allegato alle proprie controdeduzioni le copie delle notifiche degli avvisi di accertamento n.312, n.554, n.733 e n.1260 rispettivamente in data 14/11/2022 e 16/11/2022,
a mezzo posta presso il domicilio o residenza del contribuente a mani proprie del destinatario o di un familiare convivente, cui è seguita la notifica di atti esecutivi il 31/10/2023; tra tali date e la data di notifica (o di conoscenza) dell'atto di pignoramento presso terzi in contestazione (il 27/7/2024 o il 30/11/2024) è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione della imposta in oggetto, per cui non sono maturati i termini di prescrizione. Pertanto, il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge gli avvisi di accertamento o di pagamento prodromici.
La regolare notifica dei suddetti atti ha reso definitiva la pretesa tributaria e ha interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito vantato.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative a tributi locali si prescrivono in cinque anni.
In ordine alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento o di pagamento, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(cfr. Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014 n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091).
Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Tanto rilevato, l'atto di pignoramento presso terzi impugnato é legittimo e l'ente impositore e l'agente della riscossione bene hanno operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 250,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, in favore di Gamma Tributi S.r.l..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro
250,00, oltre iva, cpa e accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pannarano - Via Suor Chiara Guadagnin 82017 Pannarano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 9062047240000346 IMU 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 312 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1260 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 9/1/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso il pignoramento presso terzi n.9062047240000346 effettuato dalla Gamma Tributi S.r.l. per conto del comune di Pannarano, di cui ha avuto conoscenza il 30/11/2024, per tre avvisi di pagamento emessi per l'IMU dovuta al suddetto comune per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dello stesso;
eccepisce il ricorrente di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento o di pagamento prodromici, per cui sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito.
Si è costituita tempestivamente la Gamma Tributi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver operato legittimamente e tempestivamente;
rileva, in particolare, che il pignoramento in contestazione è relativo all'IMU e alla TASI dovute per gli anni di imposta
2018 e 2019 e non agli anni 2013, 2014 e 2015 ed è stato notificato il 27/7/2024; rileva, altresì, che il suddetto pignoramento è stato preceduto dalla notifica di quattro avvisi di accertamento il 14/11/2022 e il 16/11/2022, cui è seguita la notifica di atti esecutivi il 31/10/2023, per cui non sono maturati i termini di prescrizione del diritto di credito. All'udienza del 27/2/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art.47
D.L.vo n.546/92.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti i documenti depositati, letta la costituzione dell' agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il presente procedimento è relativo a un pignoramento presso terzi effettuato dalla Gamma Tributi S.r.l. per conto del comune di Pannarano.
Ciò posto, pur rilevando l'errore contenuto in ricorso, eccepito dalla resistente ma non contestato dalla ricorrente, relativo alla non corrispondenza del provvedimento impugnato con gli atti impositivi e i tributi non versati, va ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte Tributaria per gli atti di pignoramento presso terzi: ed invero, laddove il contribuente non abbia ricevuto l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento - atto della riscossione prodromico all'esecuzione forzata, ovvero sia contestata la regolarità della notifica- egli ha facoltà di impugnare il pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione davanti al giudice tributario ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.L.vo n.546/92 quale primo atto relativo alla pretesa tributaria fatta valere.
Pertanto, in questa sede deve essere valutata dal giudicante esclusivamente la regolarità e la legittimità delle notifiche degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi, nonché la correttezza dell'iscrizione medesima.
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Orbene, nel caso sub iudice, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, va evidenziato che gli avvisi di accertamento prodromici il pignoramento sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al contribuente: dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova di quanto sostenuto da Gamma Tributi S.r.l. resistente. Invero, questa (su cui comunque grava l'onere della prova) ha allegato alle proprie controdeduzioni le copie delle notifiche degli avvisi di accertamento n.312, n.554, n.733 e n.1260 rispettivamente in data 14/11/2022 e 16/11/2022,
a mezzo posta presso il domicilio o residenza del contribuente a mani proprie del destinatario o di un familiare convivente, cui è seguita la notifica di atti esecutivi il 31/10/2023; tra tali date e la data di notifica (o di conoscenza) dell'atto di pignoramento presso terzi in contestazione (il 27/7/2024 o il 30/11/2024) è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione della imposta in oggetto, per cui non sono maturati i termini di prescrizione. Pertanto, il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge gli avvisi di accertamento o di pagamento prodromici.
La regolare notifica dei suddetti atti ha reso definitiva la pretesa tributaria e ha interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito vantato.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative a tributi locali si prescrivono in cinque anni.
In ordine alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento o di pagamento, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(cfr. Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014 n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091).
Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Tanto rilevato, l'atto di pignoramento presso terzi impugnato é legittimo e l'ente impositore e l'agente della riscossione bene hanno operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 250,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, in favore di Gamma Tributi S.r.l..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro
250,00, oltre iva, cpa e accessori di legge.