Versione
11 aprile 1971
11 aprile 1971
Art. 1.
Il contributo concesso alla Societa' europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4 , e' prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.
Il contributo concesso alla Societa' europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4 , e' prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.