Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2001, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
60171 ORIGINALE E N e Z A 6 O S 8 I S 1 4 Z c A 1 C A A / 5 I 4 R . / R T N 6 PUBBLICA ITALIANA S 031 29/0 1 2 - A I , . T G B R . U E . P R L . NOME DEL POPOLO ITALIANO B D L I A A R L E T D B D A Oggetto E I T S T IVA N A 1 N E I 3 E SEZIONE TRIBUTARIA FATTURAZIONI S 1 R S I E OPERAZIONI E . A T N INESISTENTI posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A R.G.N. 8483/98 Dott. EN PAPA - Presidente 10888/98 Rel. Consigliere- Dott. EN ALTIERI Cron. 6521 - Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. - Consigliere- Dott. Giuseppe FALCONE DI CASSAZIONE Ud. 09/11/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA SENTEN Z 4 CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 60171 N O I Z sul ricorso proposto da: N. A TE AT GA, TE RE, in qualità di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliati in UFFICIO COPIE ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 13, presso lo studio Richiesta copla studio dal Sig. S24.00 dall'avvocatodell'avvocato NICOSIA ERNESTO, difesi 3000per diritti L. il 6.03.01 VAIANI ANTONIO, giusta procura a margine;
IL CANCELLIE ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DHUDGAZIONI UFFICIO COME UFF IVA PRATO;
Richiesta copia studic dal Sig.
5.24.on - intimato 3000 per diritti L. 01 il6 e sul 2° ricorso n° 10888/98 proposto da: IL CANCELLIER MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2000 1845 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 戥 1 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Richiesta copia studio dal Sig. AMSA ricorrente incidentale - - per diritti L. 3000 nonchè contro 1. 6.03.01 IL CANCELLIERE TE AT GA, TE RE;
- intimati avverso la sentenza n. 25/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 20/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. EN ALTIERI;
keur udito per il ricorrente, l'Avvocato GARCEA (con delega), che si riporta al ricorso;
insiste nell'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato QUADRI, che si riporta al ricorso incidentale e insiste nel rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. $ 1. Svolgimento del processo TI GA e EN AR, nella loro ri- spettiva qualità di presidente e consiglire delegato della Martel Creazioni s.p.a., con sede in Prato, im- 2 pugnavano dinanzi alla commissione tributaria di Firen- ze l'avviso di rettifica, relativo al 1987, emesso dall'ufficio i.v.a. di Prato sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in cui venivano accertate violazioni all'obbligo di fattu- razione per cessioni di beni e conseguenti violazioni all'obbligo di dichiarazione annuale, derivanti da pre- sunte alterazioni di bolle di accompagnamento. La commissione accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento soltanto per operazioni re- lative alle bolle di cui, attraverso perizia grafica, risultava provata la falsità. her La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. L'ufficio ribadiva la tesi dell'alterazione di tut- te le bolle indicate nell'accertamento, contestando le conclusioni del perito. Gli originari ricorrenti, nel frattempo nominati liquidatori della società, posta in liquidazione e poi dichiarata fallita il 10 dicembre 1990, riproponevano le originarie censure di nullità dell'avviso di retti- fica, perchè fondato su documentazione irreglarmente acquisita tramite operazioni non autorizzate da organo legittimato, e quindi in violazione dell'art. 52, comma 1°, del d.P.R. n. 633/72; nel merito deducevano che le bolle di cui risultava l'alterazione avrebbero portato 3 ad una differenza di 3268 capi non fatturati per un im- porto di lire 100.075.964, e non di 85.613 capi non fatturati per lire 2.621.726.899, come risultava dal processo verbale di constatazione della Guardia di Fi- nanza;
che i detti 3268 capi risultavano forniti dal pantalonificio Mery s.r.l. e dal lavorante OR Fran- cesco ( rispettivamente, 1544 e 1724 capi ) e che la commissione di primo grado di Perugia e la commissio- ne di primo e secondo grado di Taranto avevano accolto la tesi dei detti cedenti. Riproponevano, inoltre, la questione di nullità dell'avviso di accertamento, in quanto fondato su ele- kar menti acquisiti da organo non legittimato;
nel merito, concludevano per l'infondatezza della pretesa fiscale. La commissione regionale, con sentenza 11 luglio 20 ottobre 1997, rigettava entrambi gli appelli, os- servando che le 68 bolle rano state regolarmente acqui- site, come ammesso dalla stessa società; nel merito, che dovessero essere condivise le conclusioni del peri- to. Avverso tale sentenza TI GA e EN Mar- telli, nella loro qualità di liquidatori della Martel Creazioni s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazio- ne, sulla base di due mezzi d'annullamento. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finan- ziaria la quale ha, altresì, proposto ricorso inciden- tale, fondato su un motivo. $ 2. I motivi del ricorso principale 2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla affermata illegittimità delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza e conseguente nul- lità dell'avviso di rettifica. Deducono in proposito: - il primo comma dell'art.52 del d. P. R. n. 633/72 dispone che «Gli impiegati che eseguono l'accesso devo- kar no essere muniti di apposita autorizzazione che ne in- dica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono». Tale disposizione è applicabile anche alle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, per espresso richiamo dell'art. 63, che dispone: « La Guar- dia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento procedendo di propria iniziati- degli elementi utli ... va e su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 ...». Nella specie, il foglio di servizio contenente l'ordine di accedere presso la Martel s.p.a. per effet- tuare una verifica parziale ai fini dell'i.v.a, delle imposte dirette e di bolle d'accompagnamento non era 5 firmato dal comandante del reparto, ma dal sottufficia- le «comandante della la squadra volante ». L'art. 197 del regolamento di servizio della Guardia di Finanza recita testualmente: « Le verifiche sono di- sposte dall'ufficiale comandante del reparto, o per sua delega dagli ufficiali capi sezione;
nelle brigate sono disposte dal comandante di brigata». L'art. 68 del- lo stesso regolamento dispone che in assenza del coman- dante i fogli di servizio relativi a servixzi da intra- prendere sono sono affidati in busta chiusa al sottuf- ficiale di ispezione o al piantone che consegnerà la key busta al capo pattuglia prima di intraprendere il servizio. Nel caso di specie esisteva un comando compagnia presieduto da un capitano coadiuvato da un tenente, unico ufficiale, quest'ultimo, a sostituire il primo in caso di assenza. Il maresciallo che aveva firmato il foglio di ser- vizio non ne aveva, pertanto, competenza, non potendo neppure agire come comandante della compagnia in via interinale, tratatndosi di un sottufficiale. Tali prescrizioni sono state ribadite in circolari del Comando Generale, e in particolare dalla circolare 1/88, dove si chiarisce che le stesse hanno la funzio- ne di evitare iniziative di singoli militari. Dalla documentazione in atti risulterebbe, inoltre, l'infondatezza della tesi dell'ufficio, secondo cui le operazioni non sarenbbero iniziate il 6 aprile 1989 ) data del foglio di servizio sottoscritto da organo in- competente ), ma il 13 febbraio 1989, e cioè la data in cui era stato effettuato il controllo delle bolle di accompagnamento.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa ° insufficiente motivazione circa il rigetto delle eccezioni di nullità e di illegittimità delle operazioni di acquisizione delle bolle di accompagna- mento e degli atti conseguenti. war Rilevano, in proposito, che l'acquisizione delle bolle era un atto a sè stante, compiuto nell'ambito di un mero controllo, e non di una verifica.
2.3. La difesa dell'amministrazione eccepisce l'inammissibilità del gravame, sia perchè i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna dimostrazione della loro qualità di liquidatori della società, sia perchè la stessa era fallita, e non risultava ritornata in bonis. Inoltre, nonostante quanto affermato nella senten- za, soltanto l'ufficio aveva proposto appello, per cui, nei confronti della società, si era formato il giudica- to. § 3. Il motivo del ricorso incidentale 7 Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 75, comma terzo, cod. proc. civ., in rela- zione agli articoli 62 d.l.vo n.546/92 e 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanzia- ria deduce che l'appello, in quanto proposto da sogget- ti non legittimati, essendo la società fallita, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La sentenza avrebbe dovuto essere annullata anche della pro- perchè pronunziata sull'erroneo presupposto posizione dell'appello da parte della società. $ 4. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso how principale è stato notificato direttamente all'ufficio finanziario periferico ( e cioè l'ufficio i.v.a. di Prato ), anzichè al Ministro delle Finanze presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, come disposto 11 r.d. n. 1611 del 1933, modificato dall'art. dall'art.1 della legge n.260/59, in relazione all'art. 10 del d.l.vo n.546/92, il quale attribuisce la qualità di parte agli uffici periferici soltanto nel processo dinanzi alle commissioni tributarie. Poichè agli uffici periferici del Ministero delle Finanze non compete alcuna rilevanza esterna per quanto attiene al ricorso per cassazione, si deve, aderendosi all'indirizzo espresso dalla recente e prevalente giu- 8 risprudenza della Corte ( fra le ultime, sentenze 12315/99 e 657/2000 ), dichirare l'inammissibilità del ricorso in quanto indirizzato a soggetto diverso da quello legittimato a riceverlo, senza che possa svolge- re alcuna efficacia sanante la costituzione nel presen- te giudizio del Ministero attraverso l'Avvocatura gene- rale dello Stato. La dichiarazione d'inammissibilità per il rilevato motivo assorbe le questioni svolte dall'Amministrazione nel controricorso e nel ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ri- corso principale e assorbito l'incidentale; compensa le spese. A I R Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 5 A 6 . 8 T 9 N U 1 - / B 4 2000 I B la Sezione tributaria, il 9 novembre / . R 6 2 L T L . R A . . P . Il Consigliere estensore Il Presidente B A D I A T L R E E 1 D 3 T I 1 EN Altierithen S EN A . N E N M S I A DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi -3 MAR. 2001 + IL CANCELLIERE C1 CORT Osvaldo Ascanio N IO Z A E G