Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso.
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L'estorsione tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici Il delitto di estorsione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo altri a fare o a non fare qualcosa, procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Chi compie tale condotta è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Questo articolo trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio personale, ma anche la libera autodeterminazione del singolo. In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema dell'estorsione, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2013, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 31/01/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 302
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. - rel. Consigliere - N. 38685/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 30 marzo 2012 della Corte d'appello di Palermo, 4^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/3/2012, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 27/5/2009, appellata dall'imputato e dal Pubblico Ministero, dichiarava ZZ AE colpevole del reato di estorsione di cui al capo D) e, riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità, da ritenersi prevalente sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi C) ed E) per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di danneggiamento aggravato e violazione di domicilio sub A) e B), ad anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato con due atti separati, a firma l'uno dell'avv. Vazzana e l'altro dell'avv. Incandela.
3. L'avv. Vazzana solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:
3.1 Violazione di legge in ordine al reato di danneggiamento, eccependo che il fatto doveva considerarsi involontario perché il danneggiamento si era verificato in modo casuale durante un violento litigio con i fratelli D'NN.
3.2 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al reato di estorsione, eccependo che nella fattispecie non ricorrono gli estremi della condotta punibile per l'assenza di violenza o minaccia atta a coartare la volontà della persona offesa.
3.3 Vizio della motivazione dolendosi del diniego delle attenuanti generiche.
4. L'avv. Incandela solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:
4.1 Mancata acquisizione di una prova decisiva in ordine alla volontarietà del reato di danneggiamento.
4.2 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al reato di estorsione. Al riguardo contesta la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e si duole di illogicità della motivazione sul punto, osservando che la presunta estorsione risalente al 2001 è stata denunziata da D'NN VA soltanto nel 2005 in concomitanza con il procedimento penale a carico del fratello OL per l'imputazione di omicidio e tentato omicidio in danno di ZZ IA e AE.
4.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che nel caso di specie andavano riconosciute con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I motivi di ricorso sollevati dai due differenti difensori sono analoghi e pertanto possono essere trattati insieme.
3. Per quanto riguarda le censure in punto di volontarietà del danneggiamento, le stesse risultano destituite di fondamento. La Corte d'appello ha confutato le analoghe obiezioni sollevate con i motivi d'appello con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, osservando che per la volontarietà del fatto deponeva non soltanto la dichiarazione della parte offesa, D'NN IO, ma anche le convergenti dichiarazioni dei testi GI RD e AE IN, escussi dalla Corte d'Assise nel procedimento a carico di D'NN OL per l'omicidio di ZZ IA ed il ferimento di ZZ Geatano, acquisiti con il consenso della difesa. "Tali elementi - conclude la Corte - palesano l'inequivoca volontà del ZZ di danneggiare la vetrina del frigobar per minacciare il titolare del locale e confermano la veridicità delle accuse del querelante". Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sulla volontarietà del danneggiamento.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. In punto di diritto non possono essere accolte le obiezioni di non configurabilità del delitto di estorsione per l'assenza di minaccia. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell'attività di intermediazione svolta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4565 del 02/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230908).
5. Per quanto riguarda le censure circa la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, D'NN VA, il tema è stato esaminato dalla Corte d'Appello che ha ribaltato le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, attraverso una specifica confutazione del percorso argomentativo seguito dai giudici del primo grado. In particolare la Corte ha indicato una circostanza decisiva, idonea a ribaltare le conclusioni assunte in prime cure, osservando che: "Va sottolineato che dalle contestazioni effettuate in udienza emerge che il teste ha parlato per la prima volta dell'estorsione patita nel 2001 ad opera del ZZ, la notte del 25 agosto 2005 alle h.1,00, subito dopo i fatti di sangue (..) Tale circostanza che il Tribunale ha omesso di considerare - ritenendo che le prime dichiarazioni siano state emesse a novembre 2005 - è sicuro sintomo della genuinità dell'accusa del teste, poiché è certo che in un contesto così drammatico, quale l'omicidio consumato ad opera del fratello nella pizzeria di famiglia, il D'NN non poteva avere la lucidità del tempo di preordinare una calunnia".
6. Le conclusioni a cui è giunta la Corte d'appello sono perfettamente legittime in quanto la Corte è pervenuta ad una conclusione differente rispetto alle determinazioni del Tribunale, dopo aver adeguatamente confutato gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici.
7. Infine è inammissibile il terzo motivo in punto di diniego di concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte ha respinta la richiesta presentata con i motivi d'appello, richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato e la sua spiccata pericolosità sociale.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013