Sentenza 1 luglio 2011
Massime • 1
Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli art. 600 e 602 cod. pen., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo.
Commentario • 1
- 1. Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2011, n. 30570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30570 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 01/07/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1783
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 12347/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.A. N. IL (omesso) ;
2) T.I. N. IL (omesso) ;
3) N.L. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 27/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 20/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. F. De Santis, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della PC, avv. Insalaco D., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv.ti Porchetta D. per T. e Cardinali F. per C. , i quali,il lustrando il contenuto dei relativi ricorsi ne hanno chiesto l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
I cittadini rumeni C.A. , detto S. , T.I. , detto D.
e N.L. , detto Da. , sono stati giudicati con rito abbreviato per i reati loro rispettivamente ascritti e condannati in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione, il C. , per i reati di cui agli artt. 416, 601 e 600 sexies c.p., alla pena di anni 14 di reclusione, il T. , per i reati di cui all'art. 416 c.p., art. 600 c.p., commi 1 e 3, artt. 600 sexies, 611, 718, 719 e 644 c.p., alla pena di anni 6 di reclusione, il N. , per il delitto di cui all'art. 567 c.p.. A tutti e tre gli imputati sono state applicate le pene accessorie. È stata pronunziata anche condanna per risarcimento danni in favore della costituita PC.
Il giudice di secondo grado, la Corte di assise di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ha sostituito per N. la pena accessoria, ha confermato nel resto.
I giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto sussistente una associazione delinquenziale che gestiva la attività di alcuni ladri- bambini, appositamente "importati" dalla Romania. I bambini, secondo la Corte territoriale, erano costretti al furto mediante violenze e minacce, gli stessi erano costretti a vivere in condizioni paragonabili a quella della schiavitù. Per C. e T. è stato riconosciuto il ruolo di capo, promotore od organizzatore;
al C. , in particolare, è stato attribuita la funzione di "trasportatore" dei minori dalla Romania all'Italia e viceversa. Ricorrono per cassazione personalmente il N. e, tramite i rispettivi difensori, il T. e il C. .
N. deduce: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La pena base nei suoi confronti è stata quantificata in termini di maggiore gravita rispetto a quella individuata per i coimputati N.N. , L.I. , L.B.M. . Ciò i giudici di appello hanno giustificato ritenendo il ricorrente non coinvolto affettivamente nella vicenda. Con ciò, i giudicanti hanno ignorato il saldo legame affettivo tra l'imputato e la cugina N. e il profondo coinvolgimento affettivo dell'imputato nella vicenda della "cessione" del figlio della congiunta ai coniugi L. . Ciò avrebbe garantito al nascituro una "vera" famiglia.
Il difensore di T. deduce:
a) violazione di legge per non avere la Corte di merito dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite. Esse sono state effettuate con il sistema della cd. "remotizzazione", tecnica in sè consentita, a patto che la registrazione delle conversazioni avvenga nell'Ufficio di Procura. Ciò non è avvenuto nel caso in esame, atteso che in atti manca sia il verbale a firma dell'operatore della sala intercettazioni, attestante l'avvenuta trasposizione dei dati dal serverà supporto magnetico, sia il CD o il DVD contenente i predetti dati, scaricati dal server.
Al proposito, il giudice di secondo grado ha ritenuto di superare l'eccezione richiamando la dichiarazione del funzionario di Procura M.V. , nonché un verbale di operazioni peritali del 21.12.2008. Il funzionario ebbe a dichiarare che tutte le masterizzazioni nel procedimento in questione furono effettuate utilizzando il server della ditta SIO, istallato in Procura. In realtà, tali dichiarazioni non fanno che rispecchiare il contenuto di un documento proveniente da una ditta privata, che afferma di aver masterizzato un certo materiale, senza specificare quale. La 510, per stessa dichiarazione del M. , ha dato atto della presenza sul server, alcuni RRIT, inerenti il decreto 2893/07. Ma ciò non certifica affatto l'avvenuta registrazione dei dati captati, ma riporta solo informazioni assunte dal gestore del server. La mancanza dei verbali rende mancante la prova dell'avvenuta registrazione nel server dei dati captati. Lo stesso PM nel procedimento innanzi alla Corte di assise (relativo a imputati che non hanno scelto il rito abbreviato) ha riferito che, a seguito di verifica, non ha reperito nulla con riferimento ai RRIT sopra indicati.
Quanto al verbale di attività peritale, esso dà semplicemente atto che "nell'Ufficio intercettazioni del Tribunale" è stata effettuata l'apertura di 3 plichi, contenenti 3 CD, che vengono riprodotti. Quindi il plico viene nuovamente sigillato. Ma tale operazione non prova che i CD "copiati" sono quelli scaricati dal server, ma solo che sono 3 CD che erano nella sala intercettazioni. Per altro, alcuni CD relativi ad ascolti remotizzati erano stati a suo tempo depositati in Procura, ne' si può escludere che si tratti proprio di quelli oggetto del verbale di cui sopra.
Dunque il giudice di appello travisa i dati in suo possesso. È per altro da notare come nei verbali della Sq. Mobile si affermi che le intercettazioni sono avvenute nei locali di sua competenza. b) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, nonché travisamento della prova, mancanza grafica della motivazione e violazione degli artt. 43, 110 e 416 c.p.. Secondo i giudici del merito, il fatto che la compagna di T. fosse a conoscenza delle esistenza di una eventuale associazione e che l'imputato ebbe ad affermare che è pericoloso far viaggiare un bambino da solo in treno sarebbero fatti sintomatici della intraneità dell'imputato alla predetta associazione. Per altro è emerso che T. rifiutò la proposta di un suo debitore di far "lavorare" suo figlio nell'interesse dell'imputato (allo scopo di restituirgli i soldi che gli doveva). Ebbene, i giudici di merito ritengono significativa la circostanza, perché T. si sarebbe limitato a rifiutare l'offerta, senza indignarsi per la proposta. Trattasi di una costruzione non razionale, che come tale, va respinta. Al proposito, per altro, nessuna risposta è stata data alle istanze difensive circa le carenze motivazionali della sentenza del primo giudice. La sentenza impugnata non chiarisce affatto quale sarebbe stato il ruolo del T. nell'ambito della pretesa associazione. Dalle telefonate intercettate emerge solo che egli si limitava a chiedere il pagamento dei debiti di gioco. Ma come ciò possa leggersi come un contributo (addirittura in veste di costituente, promotore o capo) nell'ambito della struttura malavitosa non è dato comprendere. Ancor più evidente è la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico che deve connotare il reato de quo. Occorre, non solo, la volontà di partecipare all'associazione, ma anche quella di commettere i delitti di cui alla contestazione. c) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, nonché travisamento della prova, mancanza grafica della motivazione e violazione degli artt. 43, 110 e 600 c.p.. Al proposito, la Corte milanese si limita ad affermare la responsabilità del T. , senza argomentare in alcun modo in merito. Il delitto di riduzione in schiavitù è un reato di evento: la vittima deve essere ridotta in stato di reificazione. Tale condotta deve essere sostenuta dalla volontà di ridurre la vittima a res, oggetto di "diritti patrimoniali".
d) inosservanza o errata applicazione della legge penale, illogicità o contraddittorietà della motivazione per travisamento del singolo significato del dato probatorio in ordine al reato di cui all'art. 611 c.p.. Ciò la corte ha fatto sulla base di un unico indizio, per di più incerto, vale a dire una conversazione intercettata in cui il T. invitava terzi a non "toccare" L. . Si tratta di una pura ipotesi sulla quale la Corte di merito ha costruito una accusa senza fondamento.
e) inosservanza di legge ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., atteso che i giudici di appello hanno negato la concessione della attenuanti generiche, non considerando la ineccepibile condotta processuale dell'imputato. La motivazione sul punto non è specifica e non lascia emergere il percorso logico seguito e i criteri adottati Il difensore di C. deduce:
f) violazione di legge nella parte in cui la Corte lombarda ha respinto la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Al proposito il C. svolge considerazioni analoghe a quelle illustrate sub a).
g) violazione dell'art. 416 c.p., art. 125 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 2 e contestuale illogicità della motivazione. La ritenuta partecipazione del C. alla associazione per delinquere, per di più, con il ruolo di capo o promotore, è frutto di evidente travisamento della prova. Secondo i giudici di merito, il ricorrente avrebbe svolto il suo compito di trasportatore grazie alla sua particolare abilità e alle sue conoscenze, che gli consentivano di attraversare agevolmente le frontiere. Trattasi di un assunto arbitrario e privo di qualsiasi fondamento fattuale in atti. C. svolgeva regolarmente la sua attività di trasportatore e, se in alcune conversazioni, egli mostra consapevolezza della origine non regolare dei fondi con i quali veniva pagato, ciò non sta a provare che egli abbia, per ciò solo, preso parte alla associazione. I dialoghi telefonici sono stati "caricati" di connotazioni negative che non hanno. Al C. viene anche addebitato di essersi procurato le cc.dd. "dichiarazioni consolari", necessarie per trasportare i bambini. In realtà, trattasi di semplici attestazioni di identità necessarie perché i minori potessero rientrare in Romania. Nè il fatto che lo stesso abbia inteso dividere l'importo di una multa tra tutti i trasportati sta a provare alcunché; quanto ai passaporti reperiti presso di lui, trattasi di documenti dimenticati dai titolari. Il ricorrente non operava affatto clandestinamente e non operava solo per le persone alloggiate nel campo nomadi. Aver definito il C. persona di "assoluto riferimento"
dell'associazione non adempie certo l'obbligo motivazionale. Nè può condividersi la scelta del giudice di appello di negare la integrazione della istruzione dibattimentale (era stato richiesto di riascoltare il minore Mi.Gi. ), con la motivazione in base alla quale le sue dichiarazioni non erano state utilizzate. La Corte territoriale poi ha immotivatamente svalutato le dichiarazioni di M.D. , il quale ha affermato esplicitamente che il C. "non c'entra" e si è attestata sulla decisione delle SC in sede cautelare, ignorando il novum (le dichiarazioni del M. , appunto), intervenuto durante lo sviluppo delle indagini. Errano poi i giudici del merito nell'interpretare il senso di una conversazione telefonica ascrivibile alla moglie del ricorrente. La donna aveva sì formulato minacce, ma per evitare che il marito venisse accusato di cose che non aveva fatto, non certo per ottenere una compiacente versione dei fatti.
h) violazione degli artt. 42 e 601 c.p.. art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 192 c.p.p., comma 2, atteso che il rapporto tra le fattispecie incriminatrici ex artt. 600 e 601 c.p. è stato male interpretato. Invero un soggetto può essere perseguito ai sensi dell'art. 601 c.p., a titolo di reato consumato e non meramente tentato, solo allorquando induca o costringa al trasferimento o alla permanenza la vittima che già si trova in una situazione di schiavitù, al fine di continuare a mantenere tale status. Invece, se la condotta di induzione o costrizione è rivolta a un soggetto ancora libero, si avrà semmai il tentativo del delitto ex art. 600 c.p.. Ora, poiché di tale ultimo delitto il C. non è imputato, non si vede come possa rispondere di quello ex art. 601 c.p.. Nè ciò può dirsi con riferimento ai viaggi di ritorno, in quanto detti viaggi segnavano, evidentemente, la cessazione dello stato di schiavitù e non l'inizio o la protrazione dell'asservimento.
L'ipotesi di trasporto di minori già asserviti, per altro, si riduce a un solo caso, ma dalle intercettazioni si evince che detto trasporto non avvenne, in quanto il minore si era allontanato. Sotto l'aspetto del dolo, poi si osserva che nessuna prova è stata fornita circa la volontà del fatto tipico. La vera adesione psicologica del trasportatore al reato di "tratta" passa attraverso la condivisione (non bastando la mera consapevolezza) del fine che ha ispirato la condotta di chi riduce in schiavitù le vittime. A tutto voler concedere, poi, il C. poteva sapere o immaginare che il denaro col quale veniva pagato era provento dei furti, ma non anche della riduzione in schiavitù. Nè concludente è il contenuto della conversazione evidenziata in sentenza (quella con M.V. ) perché da essa si deduce che l'imputato non sa se altro soggetto (tale AL) sia sul posto o invece non sia presente. i) violazione dell'art. 62 bis c.p., atteso che la Corte ha negato le attenuanti generiche per la mancata "resipiscenza" dell'imputato, quasi che la confessione fosse l'unica condotta meritevole di essere in tal modo premiata. C. è incensurato, lo stesso si è messo subito a disposizione del PM, attivandosi per chiarire che egli non era coinvolto nel reato più grave e dando dimostrazione di aver compreso il disvalore morale della vicenda.
Il giudicante, per parte sua, non ha adempiuto all'obbligo di giustificare sotto ogni profilo la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle ricordate attenuanti. In tal maniera, è stata fatto cattivo uso del dettato ex art. 133 c.p.. Con memoria depositata il 16.12.2010, questo ricorrente ha ribadito le sue considerazioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche Con successiva memoria, si fa rilevare, sotto il profilo del dolo specifico, la contraddizione consistente nel fatto che C. è imputato del delitto ex art. 601 e non anche di quello ex art. 600. Questo imputato non dimorava nel campo nomadi e non apparteneva alla medesima etnia Rom degli altri imputati.
Il fatto che abbia trasportato i minori non sta automaticamente a significare che egli sapeva che i bambini fossero continuativamente sfruttati e quindi ridotti in schiavitù e non semplicemente maltrattati, secondo lo schema di cui all'art. 572 c.p.. L'unica conversazione telefonica che riguarda questo imputato è certamente inidonea allo scopo di provare che lo stesso fosse pienamente consapevole della sorte dei minori che trasportava. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del N. , tendente a confutare i criteri utilizzati per la determinazione in concreto della pena, è inammissibile in quanto pretende di sostituire il metro di giudizio del ricorrente a quello del giudicante.
Invero, è stato posto in evidenza che questo imputato, pur non essendo coinvolto, ne' come "cedente", ne' come "cessionario" nel delitto di alterazione di stato di un neonato, si era attivamente impegnato perché i coniugi L. potessero figurare come genitori del figlio di sua cugina, N.N. .
Ebbene, il ricorrente accampa una giustificazione di tipo "sentimentale", sostenendo di avere agito nell'interesse della congiunta e dello stesso neonato, ma a tal tipo di giustificazione - compatibile, forse, con il contesto culturale cui appartengono i protagonisti della vicenda - il nostro ordinamento non offre sponda alcuna. Il giudice, per parte sua, ha chiarito come la posizione dell'imputato, non diretto protagonista della vicenda, fosse da considerare con maggiore severità, proprio in quanto non "giustificabile", ne' con il desiderio di genitorialità, ne' con l'esigenza di sottrarre un proprio figlio a un prevedibile futuro di miseria e di stenti.
Con riferimento ai ricorsi del T. e del C. , potenzialmente decisivo appare l'esame della censura relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte in corso di indagini (censura sub a per T. , sub f per C. ).
Va subito notato che la questione non fu sollevata sin dall'inizio dalla difesa dei due imputati, ma risulta proposta in sede di atto di appello e, per di più, con motivi nuovi.
Di ciò dà atto la sentenza impugnata e di tanto si è sincerata questa Corte, esaminando l'incarto processuale.
Ebbene è noto che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione (art. 585 c.p.p., comma 4) devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a) (SS.UU., sent. n. 4683 del 1998, ric. Bono e altri, RV 210259). Il principio è assolutamente pacifico (e dunque reiterato: cfr. ad es. ASN 200533662-RV 232406; ASN 201015416-RV 247232) in giurisprudenza e non soffre certamente eccezione con riferimento alla materia delle intercettazioni. Anzi, proprio con riferimento a tale mezzo di ricerca della prova, è stato specificamente affermato (ASN 200533662-RV 232406) che la preclusione opera anche se la deduzione riguarda l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., comma 2, occorrendo, pur sempre, che l'eccezione venga proposta con l'atto di impugnazione principale.
Naturalmente il motivo "nuovo", se presentato entro il termine per la presentazione della impugnazione "principale", non va considerato "nuovo", anche se così "etichettato", ma tale non è il caso di specie, atteso che tali ulteriori motivi furono proposti a distanza di mesi dalla impugnazione principale.
Male dunque ha fatto il giudice dell'appello ad esaminare (respingendolo) il motivo, atteso che esso, per la ragione sopra illustrata, era inammissibile.
Meno che mai, allora, esso può essere proposto al giudice di legittimità.
Ad abundantiam va notato che la questione è stata sollevata da imputati che avevano scelto il rito abbreviato, avevano reso dichiarazioni relative al contenuto delle conversazioni intercettate, avevano, attraverso i difensori, argomentato - in primo grado - con riferimento alle stesse.
Orbene, è noto (es. ASN 200005801-RV 2166500) che, nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo, quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato);
l'inutilizzabilità, infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscindibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del vantaggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di condanna. Conseguentemente, l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio si intende neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, scelta di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (ASN 200529240-RV 232374).
Le predette censure - come si diceva, sub a) ed f) - in quanto manifestamente infondate, sono inammissibili.
Tanto premesso, il ricorso del C. è infondato.
Quanto alla relazione tra il delitto ex art. 600 e quello ex art. 601 c.p., proprio questa Sezione e proprio con riferimento al predetto imputato (allora ricorrente avverso provvedimento cautelare personale) ha avuto modo di chiarire (ASN 200823368-RV 240487) che, ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601 c.p.p., comma 1, non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che, con tale richiamo, si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente deve essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.
Non è, pertanto, contraddittorio che questo ricorrente non risulti imputato anche del delitto ex art. 600 c.p.. Ciò a voler tacere che, quando i bambini transitavano "in uscita" dal territorio italiano, essi non potevano certo considerarsi liberi, in quanto, in ragione del perdurare del loro stato di soggezione (che, data la tenera età, avrebbe avuto fine, forse, solo con il ritorno a casa), essi non potevano essere considerati viaggiatori, ma semplici "trasportati", dal momento che i loro spostamenti, il loro "utilizzo", i loro "turni", non erano certo decisi e stabiliti in accordo con la loro volontà o con quella di chi esercitava (o avrebbe dovuto esercitare) legittimamente la potestà genitoriale. L'ipotesi di accusa, sposata da entrambe le sentenze di merito, consiste nell'assunto che C. sapesse perfettamente quale sorte fosse riservata ai minorenni che trasportava. Ciò i giudicanti deducono da alcuni fattori, non illogicamente ritenuti sintomatici;
il fatto che a bordo del furgone del ricorrente furono trovati i passaporti dei bambini, il fatto che lo stesso divideva le spese (anche quelle impreviste, come le multe) con i trasportati, il fatto che sempre il C. provvedesse a riportare in Romania coloro che, tempo prima, aveva portato in Italia, e, infine, il contenuto di una conversazione intercettata.
Ancora a carico del C. è stata valutata la condotta minacciosa della moglie (che il ricorrente vuole, viceversa, "leggere" in chiave riduttiva), mentre le dichiarazioni del M. ("lui non c'entra") vengono interpretate dal giudice di appello, che le contestualizza in una sequenza di domande e risposte (cfr. sentenza a fot. 57), come affermazione del fatto che il C. non partecipava - ne' come esecutore, ne' come mandante - ai furti che i ragazzini che egli introduceva in Italia erano destinati a commettere. Da tutta questa congerie di elementi la sentenza di appello deduce, certo non illogicamente, che il C. fosse perfettamente consapevole, non solo di essere pagato con denaro che rappresentava il frutto della attività delinquenziale dei piccoli passeggeri del suo furgone, ma anche - inevitabilmente - del fatto che egli trasportava minorenni che sarebbero entrati nella "disponibilità" di chi tale attività criminosa organizzava e gestiva.
In questo senso va evidentemente intesa l'espressione, in sè, effettivamente, un po' criptica, di "persona di assoluto riferimento" della struttura malavitosa.
Ora, se questo ricorrente rappresentava il "trasportatore" dell'organizzazione (la sentenza impugnata sostiene che non risulta che altri svolgessero tale ruolo: lo definisce l'autista esclusivo dell'associazione), è evidente che il suo contributo era fondamentale, in quanto forniva la "forza lavoro" che, ciclicamente, doveva alternarsi sul territorio italiano. Ciò giustifica ampiamente il ruolo apicale a lui attribuito.
Ciò giustifica anche il diniego di rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado di appello, avendo, con tutta evidenza, il giudice ritenuto di poter decidere sulla base degli elementi già in suo possesso.
Quanto al trattamento sanzionatorio la mancanza di "resipiscenza" non va intesa, secondo quanto si legge a fol. 63 della sentenza impugnata, come rimprovero per il mancato "pentimento", ma semplicemente come constatazione del perseverare dell'imputato in una negatoria ostinata, pur in presenza di rilevanti evidenze probatorie. Per altro, è da rilevare che la Corte di merito ha comunque mitigato la pena, rivalutando - evidentemente ai sensi dell'art. 133 c.p. - la sua posizione in riferimento a quella degli altri imputati. Le censure della difesa del T. sono infondate, tranne quella relativa al ritenuto ruolo apicale del predetto.
La sentenza impugnata (fol. 74 ss.) ricorda come questo imputato fosse sistematicamente informato e informasse i suoi interlocutori telefonici circa le vicende che riguardavano i minori. Egli si preoccupa del fatto che uno di essi sia stato inseguito dalla Polizia e del fatto che un altro sia stato tratto in arresto.
Questo imputato si impegna per remunerare gli avvocati degli arrestati, esprime il suo parere circa le modalità con le quali i bambini devono viaggiare in treno (non da soli, ma accompagnati da un adulto, per non destare sospetti).
Ancora: da altre telefonate emerge che proprio a T. deve essere consegnato denaro derivante dalla illecita attività di un altro gruppo di minorenni, "coordinato" da un soggetto rimasto ignoto. T. poi rifiuta l'offerta di un tal M. , che essendo suo debitore, gli propone di mettergli a disposizione un bambino per farlo "lavorare" per lui.
Al proposito, la Corte milanese scrive che T. non accoglie la proposta, perché vuole denaro contante e non accetta questa sorta di estinzione pattizia del debito, attraverso la consegna di un soggetto che, con la sua attività illecita, gli dovrebbe far guadagnare quanto il suo debitore doveva corrispondergli. Non è dunque la mancanza di indignazione che il giudice di secondo grado rileva, ma la mancanza di stupore per una siffatta noxae deditio e, da tale dato, deduce che il T. , pur rifiutando tale "transazione", non la considerasse del tutto anomala.
Il giudice di appello poi mette in rilievo come, in altra conversazione, questo imputato rivendichi la sua "competenza" esclusiva su un altro bambino che "nessuno dovrà toccare finché non fa i soldi per me".
Si tratta dunque di una concezione "assoluta", dominicale e patrimoniale del bambino, ridotto a cosa, o meglio, a produttore di reddito, da sfruttare finché possibile.
In tal maniera, la sentenza impugnata dimostra come le conversazioni telefoniche del T. non avessero ad oggetto solo il gioco d'azzardo e l'usura, che pure questo imputato ha ammesso di praticare, ma anche, il "traffico" e lo sfruttamento dei bambini- ladri.
Le censure che, dunque, sul punto, con una lettura alquanto tendenziosa delle risultanze processuali, la difesa ha effettuato, rappresenta niente altro che una ipotesi alternativa a quella motivatamente fatta propria dai giudici del merito. Ancora infondata è la censura relativa alla compatibilità tra la imputazione ex art. 600 c.p. e quella ex art. 611 c.p.. Invero, il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli artt. 600 e 602 c.p., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo (ASN 199003909-RV 183780). Orbene, in merito, la difesa osserva che il reato de quo (art. 611 c.p.) è stato ritenuto sulla base di un'unica conversazione intercettata, dimenticando evidentemente, che tale conversazione si inserisce in un contesto, ampio e articolato, di altre comunicazioni che documentano la commissione di reati ben più gravi, di cui quello ex art. 611 c.p. rappresenta un mero "satellite", come dimostra la attenta lettura della sentenza impugnata.
Ciò che, viceversa, non rimane chiarito, per altro, è il ruolo di capo, promotore o organizzatore della illecita attività del T. . Lo stesso viene indicato - e la circostanza non è smentita - come personaggio eminente all'interno del campo Rom, ma, mentre per C. il ruolo e il contributo fornito alla societas sceleris è ben individuato, altrettanto non può dirsi per questo ricorrente, che certamente opera, come si è visto, nel "settore", da e riceve informazioni, conduce trattative e decide circa l'impiego di alcuni minori.
Ma quel che non risulta essere stato adeguatamente provato (e/o giustificato) è il suo ruolo apicale e sul punto, pertanto, si impone annullamento con rinvio (ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano).
Nel resto, il ricorso del T. merita rigetto.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di N. comporta la condanna di costui alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.
Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
Il rigetto del ricorso del C. comporta la sua condanna alle spese del grado;
lo stesso non può dirsi per il T. , parzialmente vittorioso. Il predetto, tuttavia, avendo visto - per la natura solo parziale dell'annullamento che si deve disporre. In accoglimento di una parte del suo ricorso - definitivamente riconosciuta la sua responsabilità (rimanendo sub judice solo la problematica relativa alle aggravanti) è tenuto al ristoro delle spese sostenute dalla PC in questo grado di giudizio. Lo stesso deve dirsi per C. , con affermazione di solidarietà tra le posizioni dei due obbligati. Tali spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.I. , limitatamente alla qualifica apicale attribuita allo stesso al capo A), con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso del predetto;
Rigetta il ricorso di C.A. e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese.
Dichiara inammissibile il ricorso di N.L. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro a favore della Cassa delle ammende. Condanna infine, il C. e il T. al rimborso in solido delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro duemilanovecento ( 2.900), oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011