TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/08/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7162 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7162 / 2024 promossa da: nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina in data 10.10.1972; nata in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Plagenza
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, emesse le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso: – accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa al presente ricorso che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
– per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
1 stato civile, della cittadinanza dei su citati ricorrenti, provvedendo alle eventuali necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 23.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani Controparte_1 iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
, emigrato in Argentina, in data 4.11.1899 contraeva matrimonio con la Persona_1 sig.ra (cfr. doc. 1) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data Parte_4
27.10.1900 il sig. (cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano non si Persona_2 naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai dai diciotto anni di età, non si incontra registrato/a fino alla data odierna o , nato il [...] in [...], Cuneo – Persona_1 Per_3
Fossano – Defunto.” (cfr. doc. 1)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 14.5.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 14.7.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di
2 accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Fossano (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_5 consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_6 norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(cfr. doc. 1) e contraeva matrimonio in Argentina in data 4.11.1899 con la sig.ra
(cfr. doc. 1); Parte_4
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 1);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Parte_4
Argentina in data 27.10.1900 il sig. (cfr. doc. 2); Per_2 Persona_2
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 10.4.1924 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 2) nasceva in Argentina in Persona_2 Persona_4 data 19.6.1929 il sig. (cfr. doc. 3); Persona_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 4.11.1954 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 3) nasceva in Argentina in data
[...] Persona_6
18.5.1965 la sig.ra odierna ricorrente (cfr. doc. 4); Parte_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.8.2012 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 4) nasceva in Argentina in data Parte_1 Parte_2
20.8.2004 la sig.ra (cfr. doc. 4), odierna ricorrente. Persona_7
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i
5 ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
6. Quanto alla posizione del sig. si evince dal ricorso che egli ha agito in Parte_2 giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con la sig.ra . Parte_1
La domanda del sig. deve pertanto essere dichiarata improcedibile. Parte_2
Invero, il sig. richiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento Parte_2 della cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii. Ma, dagli atti prodotti in giudizio, non risulta allegato né provato che il ricorrente abbia presentato – in via ammnistrativa – la domanda di “concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani (naturalizzazione)”.
Al riguardo, si rileva che – come costantemente affermato in giurisprudenza – “in tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art.
8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (così Cass. n. 1000 del
27/01/1995, rv. 490049; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 25398 del 23/09/2024, rv.
672297).
La necessità di presentare previamente la domanda in via amministrativa trova cioè la sua giustificazione – in materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione – proprio nell'attribuzione di un potere discrezionale alla PA di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.
Né può sopperire l'allegazione del fatto notorio consistente nella natura “endemica” dei ritardi dei Consolati italiani all'estero nella processazione delle domande di cittadinanza. Si tratta invero di un “fatto notorio” costituitosi con riferimento alla materia delle cittadinanze iure
6 sanguinis (unica fattispecie in relazione alla quale il ricorrente ha allegato documentazione proveniente dal sito del ), mentre non si conoscono i tempi di definizione delle Parte_5 domande amministrative di naturalizzazione (in relazione alle quali, come detto, si richiede alla PA un provvedimento – almeno in parte – discrezionale, e non vincolato).
Dunque, in assenza della proposizione di una domanda in via amministrativa, è stato nella specie precluso alla PA l'esercizio del suo potere discrezionale. Ne consegue l'improcedibilità della domanda qui presentata per la prima volta in via giudiziale.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda presentata dal sig. sig. Parte_2
- accoglie nel resto il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Parte_3
20.8.2004, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 12 agosto 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7162 / 2024 promossa da: nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina in data 10.10.1972; nata in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Plagenza
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, emesse le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso: – accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa al presente ricorso che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
– per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
1 stato civile, della cittadinanza dei su citati ricorrenti, provvedendo alle eventuali necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 23.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani Controparte_1 iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
, emigrato in Argentina, in data 4.11.1899 contraeva matrimonio con la Persona_1 sig.ra (cfr. doc. 1) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data Parte_4
27.10.1900 il sig. (cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano non si Persona_2 naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai dai diciotto anni di età, non si incontra registrato/a fino alla data odierna o , nato il [...] in [...], Cuneo – Persona_1 Per_3
Fossano – Defunto.” (cfr. doc. 1)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 14.5.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 14.7.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di
2 accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Fossano (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_5 consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_6 norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(cfr. doc. 1) e contraeva matrimonio in Argentina in data 4.11.1899 con la sig.ra
(cfr. doc. 1); Parte_4
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 1);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Parte_4
Argentina in data 27.10.1900 il sig. (cfr. doc. 2); Per_2 Persona_2
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 10.4.1924 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 2) nasceva in Argentina in Persona_2 Persona_4 data 19.6.1929 il sig. (cfr. doc. 3); Persona_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 4.11.1954 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 3) nasceva in Argentina in data
[...] Persona_6
18.5.1965 la sig.ra odierna ricorrente (cfr. doc. 4); Parte_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.8.2012 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 4) nasceva in Argentina in data Parte_1 Parte_2
20.8.2004 la sig.ra (cfr. doc. 4), odierna ricorrente. Persona_7
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i
5 ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
6. Quanto alla posizione del sig. si evince dal ricorso che egli ha agito in Parte_2 giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con la sig.ra . Parte_1
La domanda del sig. deve pertanto essere dichiarata improcedibile. Parte_2
Invero, il sig. richiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento Parte_2 della cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii. Ma, dagli atti prodotti in giudizio, non risulta allegato né provato che il ricorrente abbia presentato – in via ammnistrativa – la domanda di “concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani (naturalizzazione)”.
Al riguardo, si rileva che – come costantemente affermato in giurisprudenza – “in tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art.
8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (così Cass. n. 1000 del
27/01/1995, rv. 490049; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 25398 del 23/09/2024, rv.
672297).
La necessità di presentare previamente la domanda in via amministrativa trova cioè la sua giustificazione – in materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione – proprio nell'attribuzione di un potere discrezionale alla PA di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.
Né può sopperire l'allegazione del fatto notorio consistente nella natura “endemica” dei ritardi dei Consolati italiani all'estero nella processazione delle domande di cittadinanza. Si tratta invero di un “fatto notorio” costituitosi con riferimento alla materia delle cittadinanze iure
6 sanguinis (unica fattispecie in relazione alla quale il ricorrente ha allegato documentazione proveniente dal sito del ), mentre non si conoscono i tempi di definizione delle Parte_5 domande amministrative di naturalizzazione (in relazione alle quali, come detto, si richiede alla PA un provvedimento – almeno in parte – discrezionale, e non vincolato).
Dunque, in assenza della proposizione di una domanda in via amministrativa, è stato nella specie precluso alla PA l'esercizio del suo potere discrezionale. Ne consegue l'improcedibilità della domanda qui presentata per la prima volta in via giudiziale.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda presentata dal sig. sig. Parte_2
- accoglie nel resto il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Parte_3
20.8.2004, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 12 agosto 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7