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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 617 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ASPESI ANDREA e dall'Avv. Parte_1
BERTERO ALICE, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOSNO SABRINA e dall'Avv. ROMEO CP_1
FEDERICA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 15.06.1986 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Loano al numero 11, parte II, serie A, anno 1986, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Loano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Dichiarare la Cessazione degli effetti civili del Matrimonio Concordatario contratto in Loano in data 15.06.1986 tra i sig.ri e e trascritto nel Registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Loano al n 11 parte 2 Serie A anno 1986 ordinando la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio anagrafe del Comune di Loano ed ogni successiva ed eventuale incombenza;
2) In adempimento agli impegni presi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor si impegna a cedere e trasferire alla signora CP_1
che accetta con ogni garanzia di legge la quota del 50% della piena proprietà Parte_1
del seguente immobile sito nel Comune di Boissano (SV), nel fabbricato distinto con il civico sette di via Santa Libera, e precisamente: appartamento uso civile abitazione segnato con l'interno due, posto al piano primo (rialzato), della consistenza catastale di quattro vani, con due balconi e con annesso piccolo locale sottoscala (posto di fronte alla porta di ingresso dell'appartamento stesso) censito a
Catasto Fabbricati del Comune di Boissano al foglio 8, mappale 883, subalterno 2, categoria A/3,
cl.3^, vani 4, rendita euro 382,18. Le parti convengono che la signora a fronte Parte_1
del trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a €14.196,06.=.) che i coniugi hanno verso la per un mutuo di Controparte_2
originari €130.000,00.=, di cui al contratto in data 29.07.2003 a rogito Notaio dottor Per_1
di Loano Repertorio numero 1710 Fascicolo numero 812.c. (registrato il 11/08/2003 N°
[...]
1859 Serie 1T.), garantito da ipoteca volontaria come risultante da CONTRATTO DI MUTUO
FONDIARIO MUTUO N. che si allega e che verrà cancellata a suo tempo a cura e P.IVA_1
spese dell'Istituto di Credito una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la signora riconosce di subentrare al signor verso la Banca mutuante e si Parte_1 CP_1
obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. L'atto di passaggio della proprietà avverrà presso il Notaio scelto dal sig. ed alla data da fissarsi entro e non oltre 3 mesi dal deposito della sentenza. Tutte CP_1
le spese per l'atto saranno ad esclusivo carico del sig. CP_1 3) che la Sig.ra entro 30 giorni dal deposito della sentenza effettuerà, a proprie spese, il Parte_1
passaggio di proprietà, in proprio favore, del motociclo Piaggio Free tg. X4LXD7 attualmente intestato al sig. CP_1
4) Avendo redditi propri i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni reciproco mantenimento e dichiarano che null'altra posizione debitoria hanno uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto pattuito nel presente ricorso;
5) Le spese legali per il presente procedimento vengono compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 07.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo