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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 869/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Pippi Paola la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per il resistente nessuno compare L'avv. Pippi insiste nel ricorso evidenziando di aver depositato la documentazione richiesta;
quanto al TFR rileva che non c'è prova del pagamento. Rispetto alla quantificazione fa presente che la discrasia dipende dal fatto che non è stata versata totalmente la retribuzione fino al momento delle dimissioni di talché sulla differenza la resistente non ha versato né contabilizzato il TFR. Quanto alla busta paga di agosto precisa che essa è di importo minore rispetto a quella di settembre perché non sono stati contati i giorni in cui il ricorrente non ha lavorato antecedenti alla messa in mora della società. Si riporta al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIPPI Parte_1 C.F._1 PAOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) – contumace - Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della per Controparte_2 tutte le causali meglio specificate in atti e pari, nel complesso, quantomeno ad € 6716,06 lordi, condannare la società convenuta…a corrispondergli la predetta somma di euro 6716,06 lordi, oppure quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo…>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 17.4.2023 è stato assunto da quale manovale Controparte_1 edile addetto all'unità produttiva di Piombino con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data 17.5.2023; il rapporto si è svolto regolarmente fino al mese di luglio 2024, quando iniziava a non ricevere più direttive dalla società circa il luogo in cui svolgere il suo lavoro e ciò nonostante avesse inviato al datore di lavoro comunicazioni circa la disponibilità a rendere la prestazione lavorativa;
di conseguenza si trovava costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 10 ottobre 2024.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza nella contumacia di parte resistente e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. I fatti costitutivi della pretesa creditoria del ricorrente risultano dimostrati per tabulas.
1 6. Il ricorrente ha infatti versato in atti: il contratto di lavoro a termine (dal 17.3.2023 al 17.4.2023) e comunicazione unilav di trasformazione a tempo indeterminato con espressa indicazione quale sede di lavoro Piombino;
l'estratto contributivo da cui risultano versamenti per lavoro dipendente fino al
9.10.2024, nonché accrediti stipendiali fino ad agosto 2024.
7. Risulta altresì documentato l'invio del modulo di dimissioni con decorrenza dal 10 ottobre 2024 per mancato pagamento della retribuzione delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024, nonché la certificazione unica relativa all'anno 2024 da cui risulta l'ammontare del TFR pari a € 2132,81.
8. In punto di quantificazione del credito azionato in giudizio, il ricorrente ha allegato conteggi che risultano in linea con le previsioni contrattuali collettive e individuali (quali riportate nei prospetti paga in atti), chiarendo all'udienza odierna, del tutto condivisibilmente, che il TFR quantificato nella CU in atti, elaborata da parte resistente, non tiene conto della retribuzione non corrisposta negli ultimi mesi di lavoro;
inoltre la retribuzione richiesta per il mese di agosto 2024 risulta inferiore a quella di settembre in quanto non sono considerati i giorni di lavoro antecedenti alla messa in mora della società, ovvero all'offerta della prestazione lavorativa.
9. Tanto chiarito deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente al pagamento a favore del ricorrente di € 6716,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento per i titoli di cui in parte motiva di € 6716,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in € 2108,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA, CPA.
Livorno, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 869/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Pippi Paola la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per il resistente nessuno compare L'avv. Pippi insiste nel ricorso evidenziando di aver depositato la documentazione richiesta;
quanto al TFR rileva che non c'è prova del pagamento. Rispetto alla quantificazione fa presente che la discrasia dipende dal fatto che non è stata versata totalmente la retribuzione fino al momento delle dimissioni di talché sulla differenza la resistente non ha versato né contabilizzato il TFR. Quanto alla busta paga di agosto precisa che essa è di importo minore rispetto a quella di settembre perché non sono stati contati i giorni in cui il ricorrente non ha lavorato antecedenti alla messa in mora della società. Si riporta al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIPPI Parte_1 C.F._1 PAOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) – contumace - Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della per Controparte_2 tutte le causali meglio specificate in atti e pari, nel complesso, quantomeno ad € 6716,06 lordi, condannare la società convenuta…a corrispondergli la predetta somma di euro 6716,06 lordi, oppure quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo…>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 17.4.2023 è stato assunto da quale manovale Controparte_1 edile addetto all'unità produttiva di Piombino con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data 17.5.2023; il rapporto si è svolto regolarmente fino al mese di luglio 2024, quando iniziava a non ricevere più direttive dalla società circa il luogo in cui svolgere il suo lavoro e ciò nonostante avesse inviato al datore di lavoro comunicazioni circa la disponibilità a rendere la prestazione lavorativa;
di conseguenza si trovava costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 10 ottobre 2024.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza nella contumacia di parte resistente e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. I fatti costitutivi della pretesa creditoria del ricorrente risultano dimostrati per tabulas.
1 6. Il ricorrente ha infatti versato in atti: il contratto di lavoro a termine (dal 17.3.2023 al 17.4.2023) e comunicazione unilav di trasformazione a tempo indeterminato con espressa indicazione quale sede di lavoro Piombino;
l'estratto contributivo da cui risultano versamenti per lavoro dipendente fino al
9.10.2024, nonché accrediti stipendiali fino ad agosto 2024.
7. Risulta altresì documentato l'invio del modulo di dimissioni con decorrenza dal 10 ottobre 2024 per mancato pagamento della retribuzione delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024, nonché la certificazione unica relativa all'anno 2024 da cui risulta l'ammontare del TFR pari a € 2132,81.
8. In punto di quantificazione del credito azionato in giudizio, il ricorrente ha allegato conteggi che risultano in linea con le previsioni contrattuali collettive e individuali (quali riportate nei prospetti paga in atti), chiarendo all'udienza odierna, del tutto condivisibilmente, che il TFR quantificato nella CU in atti, elaborata da parte resistente, non tiene conto della retribuzione non corrisposta negli ultimi mesi di lavoro;
inoltre la retribuzione richiesta per il mese di agosto 2024 risulta inferiore a quella di settembre in quanto non sono considerati i giorni di lavoro antecedenti alla messa in mora della società, ovvero all'offerta della prestazione lavorativa.
9. Tanto chiarito deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente al pagamento a favore del ricorrente di € 6716,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento per i titoli di cui in parte motiva di € 6716,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in € 2108,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA, CPA.
Livorno, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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