Articolo 5 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 settembre 1967
Art. 5.
Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.
Il numero degli iscritti e' illimitato.
I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.
Ogni iscritto non puo' avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16.
Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967