Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38299 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38299-25
In caso di difusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le paneraità e gli altri das identificativi indicat nell'allegato provvedimento, a norma del fart. 52 del DLvo n. 196 del 2003. IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NA FERRANTI
LA IN
UGO BELLINI
ON D'RI
- Presidente-
-Relatore -
CA LORENZETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez.
1052/2025
UP 07/11/2025 R.G.N. 24856/2025
sul ricorso proposto da: GI IN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. Guido Contestabile, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/01/2025 la Corte di appello di Regio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16/10/2018, che aveva condannato IN GI per i reati di furto aggravato e di evasione, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena e confermava nel resto la sentenza impugnata.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 356, 364, 178, lett. c), 191 e 214 cod. proc. pen, nonché travisamento della prova. Osserva che la ricognizione di
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persona effettuata dalla persona offesa si è svolta in assenza delle garanzie previste dal codice di rito, atteso che non è stato avvisato il difensore di fiducia e che, in ogni caso, è stata effettuata in sua assenza;
che, dunque, risulta violato il disposto di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen., atteso che in data 08/06/2012, quando cioè si è svolta la ricognizione, l'odierno ricorrente era già indagato;
che di conseguenza si è verificata una nullità assoluta ed insanabile, al sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che ha determinato la inutilizzabilità dei risultati della ricognizione, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto atto che presuppone la presenza dell'indagato e che per questo comporta l'assistenza necessaria del difensore;
che l'ammissione di un atto nullo come elemento indiziante centrale e l'omessa valutazione degli elementi di segno contrario hanno dato luogo ad un travisamento della prova e ad una motivazione illogica.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato si fonda su una motivazione apparente, atteso che si risolve in una acritica adesione alla sentenza di primo grado, senza considerare le doglianze difensive;
che, invero, con l'atto di appello era stato posto il tema /) della diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), da sussumere nella fattispecie di truffa, ii) della inattendibilità intrinseca della persona offesa, oltre che di quella estrinseca per la presenza di riscontri negativi, iii) della inattendibilità del dettaglio decisivo del molare mancante, contestato dal consulente di parte, ) della omessa valutazione delle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria e dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente delle dichiarazioni testimoniali difensive e della documentazione medica relativa alle condizioni di salute della persona offesa;
che le doglianze non hanno trovato risposta, essendosi limitata la Corte territoriale a riprendere le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione, avendo omesso la Corte di appello il vaglio rigoroso della sussistenza del fatto reato. Evidenzia che l'evasione è stata ritenuta provata solo in ragione della contestuale condanna per il furto pluriaggravato;
che, tuttavia, la ricostruzione effettuata è illogica, atteso che presuppone che il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato di oltre cinque chilometri dall'abitazione, trattenendosi fuori per un tempo consistente di diverse ore;
che risulta inverosimile che nessuno lo abbia notato, né fermato e che detta condotta sarebbe del tutto incompatibile con la condizione di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari;
che tale ricostruzione contrasta con quanto riferito dal
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testi a discarico, che hanno precisato di non aver mai visto il GI allontanarsi dall'abitazione durante la sottoposizione alla misura cautelare;
che anche dall'esame dei tabulati risulta che nei giorni in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, stante il divieto di utilizzo del mezzo telefonico, il suo cellulare non ha agganciato nessuna cella;
che, dunque, si imponeva il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione apparente e contraddittoria. Rappresenta che la sentenza di primo grado contiene molte imprecisioni, poi reiterate da quella impugnata;
che l'individuazione fotografica deve ritenersi svolta su supporto cartaceo e su supporto digitale, per cui l'errore interpretativo del giudice, che assume l'esistenza di immagini video agli atti, incide in maniera rilevante sulla valutazione dell'attendibilità del riconoscimento e sulla ricostruzione del fatto, determinando un travisamento della prova documentale;
che, quanto alla ricognizione di persona, l'art. 214, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che la persona da riconoscere sia posta accanto ad altre due persone il più possibile a lei somiglianti, mentre nel caso di specie i due soggetti erano due agenti della Polizia di Stato, che, sebbene non in uniforme, sono soggetti non neutri ed istituzionalmente riconoscibili;
che, dunque, anche la ricognizione è stata effettuata con modalità anomale, che non possono non riflettersi sul suo risultato, che deve ritenersi processualmente inutilizzabile, logicamente inattendibile ed inidoneo a fondare un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio;
che, in particolare, le affermazioni del Tribunale non trovano riscontro in atti, atteso che il verbale della ricognizione non descrive minimamente l'aspetto fisico dei soggetti di raffronto, non indica i criteri seguiti per la loro selezione, né chiarisce se fossero effettivamente comparabili al GI;
che, inoltre, la Corte territoriale erra anche nella indicazione del giorno in cui fu eseguita la perquisizione domiciliare, indicato in quello in cui fu commesso il reato, mentre la persona offesa si rivolse ai Carabinieri inizialmente e solo il 29/3/12 si recò in Questura, dove fu effettuata l'identificazione fotografica;
che erra anche nell'indicazione deila data di commissione del reato (22/3/23 in luogo del 22/3/12), creando ulteriore confusione.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A). Ritiene che entrambe le sentenze di merito errino nel sussumere la condotta di cui al capo A) nella fattispecie del furto pluriaggravato, dovendo, invece, la stessa essere ricondotta al reato di truffa, in considerazione degli artifici e raggiri posti in essere al fine di impossessarsi del denaro della persona offesa;
che, invero, l'anziana donna aveva consegnato il denaro
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all'odierno ricorrente all'interno dell'autovettura, già prima di scendere per acquistare la marca da bollo da questi richiesta, rappresentata come necessaria per la stipula dell'atto notarile di donazione in favore dei tre nipoti che da poco erano diventati orfani di padre;
che, dunque, quando il GI ed il correo - approfittando del momentaneo allontanamento della persona offesa dall'autovettura si dileguavano, erano già in possesso della somma di denaro;
che, del resto, proprio la contestazione delle circostanze aggravanti della minorata difesa e deila simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio costituisce ulteriore elemento che avvicina la struttura del fatto più alla truffa, che al furto.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione. Osserva che è mancata qualsivoglia valutazione delle incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto che quest'ultima /) ha fornito una descrizione approssimativa ed incompatibile con le caratteristiche fisiche del GI, ii) non ha menzionato alcun dettaglio relativo alla dentatura dell'imputato, diventata decisiva nella seconda denuncia, iii) ha descritto i capi di abbigliamento indossati da colui che si era appropriato del denaro, che non hanno trovato riscontro nelle perquisizioni effettuate il giorno dei fatti nell'abitazione del ricorrente;
che, peraltro, non si rinvengono in atti riscontri oggettivi che confermino la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa;
che ulteriore incongruenza riguarda la pettinatura, non coincidendo quella descritta con quella del ricorrente e l'uso degli occhiali, atteso che la persona offesa fa riferimento agli occhiali indossati da uno dei soggetti, ma nulla dice in relazione all'altro, identificato nell'odierno ricorrente, che, invece, porta regolarmente gli occhiali sin dall'adolescenza; che, inoltre, il modello dell'autovettura è indicato solo nella seconda denuncia;
che, in definitiva, trattasi di incongruenze che minano la coerenza complessiva delle dichiarazioni accusatorie e che ciò nonostante non sono state prese in considerazione di giudici di merito.
2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla sussistenza delle circostanze aggravanti ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia che il Tribunale ha comminato una pena pari al doppio di quella richiesta dal Pubblico ministero senza motivare in relazione a siffatta divergenza ovvero alle ragioni che giustificano un trattamento così severo;
che, anche con riferimento alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti, la motivazione è carente, posto che la minorata difesa non è automaticamente integrata sulla base della sola età anagrafica della persona offesa, in assenza di elementi che attestino una effettiva condizione di
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vulnerabilità incidente sulla capacità di difesa e che la simulazione della qualità di medico è stata ritenuta senza accertare se tale condotta fosse idonea a in generare affidamento o soggezione e senza valutarne l'incidenza causale diretta nella realizzazione del reato;
che, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è solo apparente, atteso che, rilevando l'assenza di elementi positivi per la loro applicazione, non ha assolto all'onere di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscerle, trascurando di valutare lo stato detentivo del ricorrente al momento dei fatti, il comportamento processuale e l'assenza di recidiva.
3. In data 28/10/2025, è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse della costituita parte civile, IC AN IA LA, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la difesa sovrappone l'individuazione di persona - che è mezzo di ricerca della prova e che trova la sua naturale sede nel corso delle indagini preliminari e la ricognizione di persona, mezzo di prova che viene esperita nel corso del dibattimento ed acquisita nel contraddittorio delle parti, rileva il Collegio che, nel caso di specie, è stata effettuata una individuazione di persona all'interno della Questura di Reggio Calabria;
che solo con la legge n. 103 del 2017, che ha attuato la direttiva 2013/48/UE, l'individuazione di persona è stata inserita tra gli atti garantiti previsti dall'art. 364 cod. proc. pen., che, a pena di nullità (generale a regime intermedio), devono essere effettuati con la presenza del difensore dell'accusato; che l'individuazione di persona che qui occupa, effettuata nel 2012, dunque, prima della novella dell'art. 364 cod. proc. pen., è stata svolta secondo le norme allora vigenti, per cui è valida a tutti gli effetti alla luce del principio del tempus regit actum;
che, comunque, l'eccezione di nullità, sollevata solo nel ricorso per cassazione, sarebbe comunque tardiva, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, deducibile non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.
1.2. Il secondo motivo non è consentito, perché reitera le stesse doglianze già prospettate alia Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, con la quale la difesa si confronta solo in apparenza, per cui il motivo pecca anche di specificità.
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Va, innanzitutto, premesso che, in punto di responsabilità per le condotte di cui al capo A), la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...], Rv. 277218-01). Ciò posto, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come il fatto sia sussumibile nella fattispecie criminosa contestata, piuttosto che in quella della truffa, richiamando plurimi arresti di legittimità relativi al criterio distintivo tra i due reati, per cui non si può affermare che non abbiano motivato sul punto;
come le dichiarazioni della persona offesa, "al netto di piccole imprecisioni specie nella consecutio temporis degli eventi", dovute verosimilmente all'età della persona offesa (si veda pag. 8 della sentenza di primo grado), si siano rivelate attendibili e ricche di particolari, oltre che coerenti e dal contenuto inequivoco;
come abbiano superato anche il vaglio del controesame in dibattimento, rivelatosi particolarmente approfondito;
come abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Spanò, l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini, anche con riferimento al particolare della dentatura dell'odierno ricorrente, riscontrato anche direttamente dal teste, circostanza questa che ha smentito le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico della difesa, che aveva escluso, peraltro, in termini non assoluti, che ci si potesse accorgere della mancanza del molare;
come i testimoni addotti dalla difesa non abbiano apportato un contributo significativo in relazione aila circostanza che il GI non si fosse mai allontanato dall'abitazione durante tutto il periodo di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, né tanto meno in ordine alle condizioni psicologiche della persona offesa;
come il reiterato riconoscimento dell'imputato quale autore della condotta contestata al capo A) abbia privato di significato l'esito della perquisizione domiciliare e come il dato delle risultanze dei tabulati telefonici sia del tutto neutro. Quanto alla documentazione medica relativa alle condizioni di salute della persona offesa, acquisita dal Tribunale, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., trattasi della copia del verbale delia visita effettuata dalla Commissione invalidi civili in data 23/02/2010, che dà conto dell'età della persona offesa e della situazione di fragilità, che tuttavia, a giudizio del Collegio, non appare rilevante ai fini della valutazione della credibilità della dichiarante, quale risulta dalla linearità e coerenza della ricostruzione dei fatti effettuata. Del resto, sul punto il
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motivo è generico, atteso che non evidenzia quale sia la rilevanza di detta documentazione e come incida sulla credibilità della persona offesa. Del tutto prive di pregnanza probatoria, inoltre, sono state ritenute dai giudici di merito le dichiarazioni della nuora dell'anziana donna, fondate su mere impressioni o su apodittiche affermazioni. Dunque, volendo sintetizzare, può affermarsi che, piuttosto che di carenza di motivazione, si sia in presenza di un ordito motivazionale non condiviso dalla difesa, ma non per questo viziato perché carente o manifestamente illogico.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In proposito, è sufficiente evidenziare che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiede, per poter assolvere l'imputato in presenza di una causa di estinzione del reato, l'evidenza della prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, prova che nel caso di specie manca, tenuto conto del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e della ricostruzione dei fatti come da essa compiuta. Dunque, correttamente la Corte territoriale, a fronte della decorrenza del termine di prescrizione, ha rilevato la causa di estinzione del reato sub B).
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01). All'uopo, è che, quando è
1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa continua a confondere individuazione di persona e ricognizione. Sul punto, deve rilevarsi che l'individuazione di persona non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di un adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280598-02; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, [...], Rv. 263302 - 01; Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, [...], Rv. 253885 sufficiente porre a confronto l'art. 361 cod. proc. pen. necessario per la prosecuzione delle indagini, prevede che, senza formalità, il pubblico ministero proceda all'individuazione di persona con gli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., che disciplinano in maniera dettagliata la scansione procedimentale con cui si svolge la ricognizione di persona, tra cui la previa descrizione delle fattezze fisiche della persona oggetto della ricognizione, l'individuazione di persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella oggetto del riconoscimento e così via, prevedendo specifiche sanzioni in caso di inosservanza. Del tutto irrilevante, poi, è l'errore relativo all'indicazione delle immagini video, della data della perquisizione e di quella del commesso reato, evidente frutto di errore materiale, inidoneo a generare qualsivoglia confusione.
1.5. Il quinto motivo è destituito di fondamento. Invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha avuto più volte modo, anche di recente (Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, [...], Rv. 288285-02), di affermare che la differenza tra il
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delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, con la conseguenza che integra l'ipotesi di furto e non di truffa - la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, [...], Rv. 280323- 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, [...], Rv. 276113 02; in un caso del tutto speculare a quello che si sta scrutinando, Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275019 01; Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, [...], Rv. 27388101). In altri termini, l'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel primo caso l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò posto, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano correttamente inquadrato la condotta criminosa sub A), riconducendola all'ipotesi di furto aggravato, tenuto conto che l'impossessamento del denaro, di cui pure il ricorrente aveva la temporanea disponibilità, è avvenuto con la fuga, dunque, contro la volontà della persona offesa e non in forza di un atto dispositivo (volontario, ma posto in essere a seguito di artifizi o raggiri), tanto che i due correi hanno dovuto approfittare del fatto che la anziana donna era stata indotta a scendere dall'autovettura con la scusa dell'acquisto della marca da bollo per impossessarsi del denaro.
1.6. Il sesto motivo non è consentito, atteso che è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio
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probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 28337001; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01). In conclusione, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
1.7. Il settimo motivo relativo alla dosimetria della pena, alla sussistenza delle circostanze aggravanti ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Con riferimento ai primo profilo, si osserva che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 27124301), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza, che ha stimato decisive l'elevata portata offensiva del fatto, tenuto conto del danno cagionato alla persona offesa, superiore a diecimila euro, nonché la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalle modalità articolate e particolarmente insidiose della condotta criminosa e dalla biografia criminale del GI, gravato da un precedente penale per concussione. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in
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aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Anche le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 5 cod. pen. sono sorrette da congrua motivazione: in relazione alla prima, i giudici di merito hanno valorizzato l'età avanzata della persona offesa, che, per aver da poco perso un figlio, si trovava in una situazione di forte fragilità, cinicamente sfruttata dall'imputato, che, per carpirne la fiducia, simulava l'esistenza di una associazione di volontariato operante in favore dei soggetti malati di cancro;
in relazione alla seconda, le sentenze di merito hanno evidenziato come l'aver simulato di essere un medico in servizio presso l'ospedale cittadino circostanza questa resa verosimile anche dal luogo dell'incontro, avvenuto proprio nelle immediate vicinanze del nosocomio abbia costituito un elemento ulteriore che ha ingenerato affidamento nell'anziana donna, in tal modo facilitando la commissione del reato. Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che le ragioni si desumono agevolmente dalla complessiva trama motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, dalle quali emerge che i giudici di merito, alla luce della analitica ricostruzione degli accadimenti, hanno formulato un giudizio negativo in ordine alia personalità del GI, ritenendolo non meritevole dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., specificando, altresi, come non fossero emersi elementi di segno contrario, tali da giustificarne il riconoscimento. Del resto, il motivo di ricorso sul punto è generico, posto che non specifica la rilevanza dello "stato detentivo dell'imputato all'epoca dei fatti (era già sottoposto a misura cautelare)", circostanza questa che al più ne denoterebbe la pervicacia nel delinquere, né indica quale sia stato il comportamento processuale dell'imputato e le ragioni per le quali debba incidere in punto di circostanze attenuanti generiche. In particolare, premesso che a soddisfare l'esigenza di specificità è sufficiente anche una esposizione succinta, che risulta necessaria per non obbligare il giudice ad quem ad un'opera di relazione e supposizione che la legge processuale non gli affida, nel caso di specie, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla costituita parte civile IC AN IA LA, atteso che il difensore ha fatto pervenire una memoria scritta, senza comparire all'odierna udienza.
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In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581-03). Il principio, già ritenuto applicabile al giudizio di appello (Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, [...], Rv. 284725-01), si fonda sulla constatazione che, per l'attribuzione delle spese, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese a favore della parte civile costituita. Oscuramento dei dati sensibili della persona offesa. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Donato D'Auria
Il Presidente Donatella Ferranti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 26.11.2015
Bunzionario udiziaric Dr. Gianfranco Satenazzo
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