Sentenza 9 novembre 2018
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato, dopo avere determinato la vittima ad introdurre gioielli prelevati dalla propria abitazione in una borsetta, ed averla fatta salire sulla propria autovettura, la aveva poi indotta a scendere con una scusa e si era allontanato con la borsetta ed il suo contenuto).
Commentario • 1
- 1. Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2018, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2018 |
Testo completo
05435-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2136/18 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente - UP 09/11/2018 EMANUELE DI SALVO R.G.N. 25366/2018 DANIELA RITA TORNESI Relatore EUGENIA SERRAO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA ricorso proposto da: OR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina dichiarava AB ET responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, 61 nn. 5 e 7 cod. pen.
1.1. All'imputato è ascritto di essersi impossessato, con un complice rimasto non identificato, al fine di trarne profitto, di gioielli custoditi all'interno della borsa che CI FR aveva portato con sé all'interno di un'autovettura di cui i predetti avevano la disponibilità e di cui questi ultimi si impossessavano.
1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito è emerso che il 02 agosto 2007 il AB si avvicinava, con l'aiuto di altro soggetto rimasto ignoto, alla IO prospettandole che, a causa del padre morente e quindi per incassare l'ingente eredità, aveva bisogno di effettuare un atto notarile ed essendo a corto di liquidità la invitava ad effettuare un prelievo in banca per la stipula dell'atto. L'imputato affermava che la somma ereditata sarebbe stata affidata alla IO e all'altro soggetto rimasto ignoto affinchè gli stessi ne curassero la devoluzione ad enti benefici. La persona offesa si rifiutava di dare l'apporto economico ma, su pressante invito del AB, prelevava gli oggetti d'oro che aveva presso la sua abitazione (del valore di euro 35.000); acconsentiva, poi, a salire in auto con quest'ultimo il quale, ad un certo punto, le chiedeva di scendere dal veicolo con la scusa di acquistare una marca da bollo. Mentre la IO scendeva dall'auto per dirigersi in tabaccheria, lasciando all'interno dell'abitacolo la borsetta con i gioielli, il AB si allontanava repentinamente.
2. AB ET propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato si è basato su prove la rinnovazione acquisite illegittimamente tanto che era stata richiesta dell'istruttoria dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192, 194 e 546 cod. proc. pen. evidenziando che non sono state considerate circostanze decisive ai fini della decisione indicate nell'atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in quanto sostiene l'erronea qualificazione giuridica della condotta nel reato di furto in luogo di quello di truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2. Quanto ai primi due motivi, che vengono esaminati congiuntamente, si rappresenta quanto segue. Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. ritenendo che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o di ufficio, solo qualora il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Rv. 256968). E' stato precisato che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione poiché in tal caso deve rendere conto del potere discrezionale derivante dalla acquista consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872). Va inoltre soggiunto che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità quando si tratti di una prova decisiva, ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito della istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 37173 del 2008 Rv. 241009). È appena il caso di rilevare, come secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi «prova decisiva», ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667; Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752), ovvero quella prova che, non assunta o non 2 intaccandone la struttura portante (Sez. 3, valutata, vizia la sentenza n. 27581/2010, Rv. 248105). Le altre censure sono del tutto generiche e tendono in ogni caso ad affermare una diversa lettura delle emergenze istruttorie e una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte distrettuale che non è consentita in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali. Spetta infatti al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, fatto salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Ed invero, la previsione contenuta nell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo del giudice di legittimità - il cui compito non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito - bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione della corte di merito: incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte distrettuale, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989). Tenendo conto dei principi sin qui rammentati, deve concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure sopra esaminate e gli atti del processo evocati nel ricorso non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente intende sostituire una visione alternativa delle risultanze probatorie acquisite. M Le allegazioni difensive non valgono, dunque, a disarticolare l'apparato argomentativo delle pronunce di primo e secondo grado che, nel caso di doppia conforme, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
3. Il terzo motivo impone di delineare le coordinate ermeneutiche necessarie al fine della qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto, così come contestato, o in quello di appropriazione indebita, di cui il ricorrente ha prospettato l'applicazione.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del 3 mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino e, dunque, contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione e, in sostanza, di privarsene mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Rv. 273881; Sez. 5, n.18655 del 24/02/2017, Rv. 269640); Sez. 4, n.14609 del 22/02/2017, Rv. 269537). Siffatto criterio interpretativo si appalesa del tutto condivisibile, per cui va ribadito il principio secondo cui il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorre ogni qualvolta la consegna del bene non sia un atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale in virtù di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l'agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilità materiale a titolo precario e senza che si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, contro la volontà del medesimo. In altri termini, configura il delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento, l'interversione nel possesso della cosa altrui di cui l'agente sia riuscito a procurarsi, in virtù di una strumentale condotta artificiosa, la mera delenzione, realizzandosi in tal modo la condotta di sottrazione mediante spossessamento declinata all'art. 624 cod. pen. Nel reato di truffa, al contrario, la definitiva cessione del bene da parte dell'avente diritto si realizza attraverso un atto dispositivo patrimoniale volontario e consapevole, indotto attraverso una falsa rappresentazione della realtà da parte del soggetto agente, tale da determinare la persona offesa ali'immissione in possesso.
3.2. Ciò posto, osserva il Collegio che risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, 61 n. 5 e 7 cod. pen., così come contestato al AB e ritenuto dai giudici di merito. La Corte distrettuale ha infatti giustamente sottolineato, in coerenza alle emergenze probatorie, che la prospettazione artificiosa da parte del AB non è sfociata nell'ottenimento di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona offesa ma nella realizzazione maliziosa di condizioni di affidamento da parte di quest'ultima per impossessarsi, poi, repentinamente, invito domino, dei suoi gioielli. Lo spossessamento in danno della persona offesa si è realizzato nel momento di apprensione dei gioielli, anticipato da una precedente fase 4 preparatoria in cui l'imputato, con l'inganno ordito, ne aveva semplicemente facilitato la consumazione.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Maria Ciampi Daniela Rita Tornesi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 4 FEB 2019 IL FUNZION CIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 5