Sentenza 20 luglio 2002
Massime • 1
La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. Gli accertamenti in ordine alla natura del contratto sono di spettanza del giudice di merito, la cui decisione al riguardo è incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
10637/02 M r.g. n. 16229. pggetto: beneficiario contratto autonomo di garanzia (rol. 28243 Пер. 2181 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TERZA SEZIONE CIVILE Richiesta copia studio Sole riunita in camera di consiglio nelle persone dei dal Sig. 310 per diritu signori magistrati : il 22 LUG. 2002 IL CANCELLIERE Presidente;
dott. Gaetano NICASTRO relatore Consigliere;
dott. Francesco SABATINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Michele VARRONE UFFICIO COPIE ' Richiesta copia studio" dott. Alberto TALEVI DNN dal Sig. MANZO , dott. Gianfranco 3.10 per diritu 22 LUG. 2002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto UFFICIO COPIE da Richiesta copia studio 71 dal Sig. CI AN e CI RD ' CI RO 3.12 ' per dirity rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ducci e 22 LUG. 2002 IL CANCELLIERE con lui elett. dom. in Roma via Tuscolana n. 1312 ' ' presso lo studio dell'avv. Marco Marcotullio , come da procura a margine del ricorso ricorrente Ө
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 1 dal Sig. Ge per diritu 3.10 1972 il 2.2. LUG. 2002 -- IL CANCELLIERE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI TIRRENA s.p.a. ' FALLIMENTO SOC. EDIL RINOVA AS AR , ' NORMALE ER NORMALE NA NORMALE NE ' ' NORMALE AO , IACP della Provincia di Napoli intimati avverso la sentenza n. 1783 in data 3-28 luglio 1998 della •Corte di Appello di Napoli ( r.g. n. 2451/93 ) Udita nella pubblica udienza del 19 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Guido Raimondi che ha ' delchiesto l'accoglimento del secondo motivo ricorso ed il rigetto degli altri motivi . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della rescissione del contratto di pubblico appalto stipulato tra l'IACP di Napoli e successivamente la società Edil Ri Nova il committente chiese ed dichiarata fallita ' ottenne dal presidente del Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo di lire 149.179.220 nei confronti della PA RE ed in relazione obbligazionialle garanzie delle da questa prestate dell'appaltatrice 2 L'ingiunta propose opposizione , con la quale diriconvenzionale domanda avanzò anche e chiamò in rivalsa tra gli altri risarcimento ' e quali coobbligati solidali gli odierni ricorrenti AN , RO e RD IC di eredi di IA SA nella loro qualità NA contraddittorio delle parti Pronunciando nel ' del 10.12.1992 l'adito Tribunale ' con sentenza revocato il decreto opposto , condannò la RE al pagamento di lire 107.242.780 oltre accessori ' accoglimento rigettò la riconvenzionale e in condannò i chiamati in della domanda di rivalsa nel limite del causa a rimborsare alla RE ' le somme erogate per il titolo di cui dovuto sopra e le spese In parziale riforma di tale decisione , impugnata dai predetti IC , con la pronuncia , ora gravata la Corte di Appello ha rigettato la domanda di della RE nei confronti di rivalsa AN IC ha dichiarato irripetibili per superfluità ' le spese giudiziali di primo e secondo grado a favore della medesima e nei confronti della stessa RE ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado . 3 Per quanto ancora rileva la Corte ha osservato che in data 26 novembre 1982 AN IC rinunciò all'eredità materna;
per RD IC , all'epoca minore era stata invece prodotta mera ' alla rinuncia non autorizzazione di istanza ' lo stesso nel però da questa ' seguita ' maggiorenne doveva frattempo divenuto considerarsi erede essendo conseguentemente venuto accettazione beneficiata meno dil'obbligo dell'eredità . L'IACP era l'effettivo titolare della garanzia , e come tale legittimato a chiederne il pagamento mentre il vincolo a favore della Cassa DD.PP. apposto sulle polizze fideiussorie comportava prelazione convenzionale ed era inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo • Non rilevava il decorso del termine semestrale di ' trattandosi di contratto cui all'art. 1957 c.c. autonomo di garanzia estraneo allo schema del negozio fideiussorio Per la cassazione di tale decisione RO AN e RD IC hanno proposto ricorso ' affidato a quattro motivi . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 4 1 . Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 ' secondo c.p.c. ' la violazione degli artt. 2697 'C.C. nonché omessa motivazione ed comma e 519 affermano che anche in mancanza di uno specifico motivo di appello , la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che anche RO IC aveva materna questione rinunciato all'eredità : - nuova ma nondimeno i ricorrenti precisano avendo legittimità il sede di deducibile in "predetto mediante il deposito di tale rinuncia adempiuto all'obbligo di allegazione come previsto "I dall'art. 115 c.p.c. Il motivo è inammissibile . questione della all'eredità della rinuncia La NA risulta infatti dedotta in appello dai soli AN e RD IC ma non da anche RO IC come del resto gli stessi ' ricorrenti rilevano . la sanzione dela impedire Non vale ad alla novità della inammissibilità conseguente ' documentazione della l'allegata questione ' asserita rinuncia giacché in mancanza di uno ' quale specifico motivo di appello sul punto c.p.c. l'effetto richiesto dall'art. 342 ' 5 parzialmente devolutivo dell'impugnazione rendeva irrilevante la documentazione stessa • 2 . La Corte territoriale ha respinto il motivo con il quale costui di appello di RD IC didedotto rinunciatoaver all'eredità aveva osservando che agli atti era stata materna ' prodotta la sola istanza di autorizzazione alla ' non seguita però dall'atto di rinuncia rinuncia;
la Corte ha quindi aggiunto che lo stesso in difetto di accettazione all'epoca minore e , beneficiata non erede successivamente aveva ' acquisito tale qualità essendo venuto meno beneficiata al l'obbligo dell'accettazione compimento della maggiore età . Tale punto della èdecisione parzialmente investito dal secondo motivo del ricorso con il con riferimento quale i ricorrenti allegano ' all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli ' artt. 471 480 e 489 c.c. e la contraddittoriertà ' motivazione : senza censureproporre in della alla denegata rinuncia , sostengono che i ordine giudici del merito hanno trascurato di considerare che la qualità di erede si acquista per effetto dell'accettazione sia essa esplicita od implicita ' le per possesso dei beni ° gestione della res 6 accettazione non ereditaria;
affermano che tale che il relativo diritto si intervenuta e definitivamente perento essendo trascorsi dieci anni dall'apertura della successione . Il motivo è inammissibile in entrambi i profili prospettati . Le questioni dell'accettazione e della rinuncia all'eredità sono infatti diverse poiché ' importano distinte indagini di fatto ' dirette ad acclarare vise sia la prova di quanto rispettivamente previsto dagli artt. 470 a 476 e dall'art. 519 c.c. Nella specie , nella quale il motivo specifico di - motivo era limitato alla rinuncia appello respinto con decisione sulla quale si è formato il il giudice dell'impugnazione non era giudicato - ' affatto tenuto ad accertare altresì ' pertanto , se e qualicon modalità fosse intervenuta l'accettazione né tanto meno se il relativo : essendo la diritto fosse prescritto non ' prescrizione rilevabile d'ufficio ( art. 2938 cod. civ. ) Le argomentazioni della sentenza che , in par te , trattano tali questioni sono pertanto sovrabbondanti , ed esse non toccano comunque i 7 due profili non formanti oggetto di appello e pertanto nuovi - di cui al ricorso 3 . La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale era stata riproposta ' difetto di di qualificatal'eccezione dell'IACP con il rilievo legittimazione attiva ' l'effettivo quest'ultimo era che semprepur titolare della garanzia giacché il vincolo a favore apposto sulle polizze della Cassa DD.PP. ' - ed prelazione convenzionale comportante inquadrabile in parte nello schema del contratto a favore di terzo - non escludeva la legittimazione del contraente creditore a chiedere giudizialmente il pagamento , salvo munirsi nella fase di incasso della relativa autorizzazione da parte del terzo sulla titolare del vincolo : questione , peraltro , 'quale in mancanza di uno specifico motivo di appello , non poteva emettersi alcuna pronuncia . In contrasto con tali argomentazioni i ricorrenti ' sempre con con il terzo motivo denunciano ' la riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ' violazione degli artt. 100 c.p.c. e 1411 C.C. e nel ribadire la nonché vizio di motivazione ' carenza di legittimazione ad causam ed il conseguente difetto di interesse dell'IACP ad agire 8 richiamano la giurisprudenza in giudizio ' formatasi in tema di contratto a favore di terzo . Il motivo è infondato . tenere distinti i Occorre in primo luogo ' rapporti tra l'IACP e la Cassa DD.PP. estranei al ' presente giudizio ' da quelli di esso invece ' oggetto , tra il predetto Istituto la RE e gli odierni ricorrenti e basato sui contratti autonomi di garanzia così qualificati - delle - obbligazioni della società appaltatrice dei lavori conferiti dall'Istituto stesso : contratti rispetto alle quali gli odierni ricorrenti hanno ' com'è giudicato la veste di coobbligati per la quale giudizio a titolo di sono stati chiamati in rivalsa • Occorre poi distinguere tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto attiva ○ passiva ' prima è processuale istituto controverso : la che ha il potere di soggetto alriferibile esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti l'azione può essere esercitata;
la seconda concerne invece l'appartenenza soggettiva , anch'essa attiva o passiva , del rapporto;
mentre la prima può essere verificata dal giudice anche e grado del processo ( d'ufficio in ogni stato 9 formarsi del giudicato interno ) la salvo il ' ' questione di merito sulla seconda è invece ' quale non è consentito l'esame d'ufficio ( tra le altre in tal senso Cass. n. 5407/97 ) ' ' Nella specie nella quale l'Istituto , creditore delle prestazioni dovute dalla società appaltatrice ha fatto valere la e come sopra garantite - si verte conseguentemente in tema di garanzia del rapporto che è stata titolarità attiva accertata dai giudici del merito con i già : che non possono essere richiamati rilievi fatto dai 'infirmati dall'erroneo richiamo ricorrenti alla diversa nozione di legitimatio ad causam La decisione impugnata è sufficientemente e 'come tale è sotto coerentemente motivata e ' ' insindacabile in questa sede tale aspetto , ' vizi motivazionali ' seppure del resto ' vengono però ricorrenti non enunciati dai specificati • Gli stessi ricorrenti i quali nulla osservano - prelazione convenzionale pure riguardo alla affermata in sentenza fanno altresì riferimento a sostegno della loro tesi alla figura generale del contratto a difavore terzo affermato ' 10 in sentenza in parte e anch'esso ' ' ' con l'accertatacompatibile ritenuto peraltro -titolarità attiva del rapporto : tesi che stante il già rilevato difetto di specifiche censure sulla questione di fatto motivatamente decisa dalla sentenza ed in considerazione inoltre della ' pure rilevata estraneità al presente giudizio del rapporto tra IACP e Cassa DD.PP. non può condurre www alle conseguenze pretese . 4 . La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 1957 C.C. il quale dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le abbia con istanze contro il debitore e le sue - con il rilievo che come diligenza continuate ' primi giudicidai accertato senza era stato incorrere in censure nella specie si verteva in ' tema di contratto autonomo di garanzia;
non era esatto che come preteso dagli appellanti , tale inquadramento riguardasse la sola PA RE avendo essi accettato la clausola "I a prima ' obbligandosi così direttamente "I nei richiesta confronti di questa a depositare l'importo preteso dal garantito . 11 Tale punto della decisione è investito dal quarto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1957 e 1341 c.c. nonché vizi di motivazione ed a sostegno di esso : la natura di contratto autonomo di osservano garanzia , affermata in primo grado , aveva formato oggetto di appello;
la polizza fideiussoria è in con l'appalto per il rapporto di accessorietà quale fuessa rilasciata irrilevantei è la clausola a prima richiesta , inoltre non approvata a norma dell'art. 1341 c.c. ' mentre quest'ultima Osserva la Corte che ' come tale a sua volta censura è nuova e ' relativamente alla qualificazione inammissibile del rapporto questa C.S. ha più volte affermato ( da ultimo sent. n. 3964/99 ) che la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia distinguerlo dalla fideiussione è tale da ' dell'elemento dell'accessorietà della l'assenza garanzia , onde il garante si impegna a pagare al creditore senza possibilità di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga alla fideiussione posta regola essenziale della dall'art. 1945 c.c. 12 Orbene i ricorrenti non censurano i criteri astratti utilizzati al riguardo dai giudici del merito in implicita adesione a tale indirizzo ' criteri che mostrano anzi di condividere così acome non censurano l'affermata inapplicabilità detto autonomo contratto dell'art. 1957 c.c. Le censure si appuntano invece sulla concreta applicazione di detti criteri generali alla fattispecie dedotta in giudizio ed investono 'gli accertamenti di fatto compiuti pertanto dai giudici del merito , la cui decisione , essendo motivata ed esente da vizi logici e giuridici , insindacabile nella presente sede di legittimità : nella quale i ricorrenti ' attraverso la prospettazione di vizi motivazionali mirano nella ' sostanza al non consentito riesame delle risultanze processuali . 'Deve anzi rilevarsi che a fronte dell'autonomia della garanzia affermata già dalla sentenza di ' primo grado gli odierni ricorrenti nell'atto di ' appello non mossero ad essa censure quanto al rapporto RE-IACP e limitarono le doglianze ' alla sola loro posizione che la Corte territoriale non ha inteso però differenziare 13 Infine non può non rilevarsi che la tesi opposta è sostenuta dai ricorrenti non già con puntuali richiami alla concreta fattispecie ' idonei ad invalidare la motivazione della decisione impugnata sibbene con astratti riferimenti a norme di legge e precedenti giurisprudenziali • 5 . Il ricorso deve pertanto essere respinto ' ' senza provvedimenti sulle spese non avendo gli ' intimati svolto attività difensiva . 1007/2911
p.q.m.
456T 41,32 La Corte Nulla per le spese TOT 170,43rigetta il ricorso • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 19 novembre 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente встало шай Fra batic. IL CANCELLIERE C1 Dott.se IA Aiello Depositata in Cancelleria 20.07.02 IL CANCELLIERE C1 13 Dott.ssa IA Aiello Oggi, 0 te /2 ntra 3 E 5/0 elle a om d 2 genzia i R Iscritto a ruolo il 7 d fficio 9 8 A U / rt. n. 13 14 A