Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2003, n. 27975
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Massime1

In tema di reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalità richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che - nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento (morte della moglie di un lavoratore - addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto - che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito) ed omissione dell'imputato ( responsabile di una ditta esercente la lavorazione dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge), senza indicare le ragioni per le quali - avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo (circa 20 anni) esposizioni all'amianto prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - si è attribuita all'esposizione successiva all'assunzione della posizione di garanzia (durata cinque anni) una significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso).

Commentari3

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023

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  • 3Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2003, n. 27975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27975
Data del deposito : 15 maggio 2003

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