Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2009, n. 36857
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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In tema di reati colposi, e con riguardo alle attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994, la necessità della redazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto, introdotta dalla L. n. 123 del 2007 (che ha modificato il predetto art. 7) non riguarda le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta legge.

La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (cosiddetta causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato il proscioglimento dell'imputato, poiché si era accertato che il pieno rispetto delle regole cautelari - la cui violazione era stata contestata - non avrebbe evitato il verificarsi dell'evento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2009, n. 36857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36857
Data del deposito : 23 aprile 2009

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