Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 2
Il delitto di frode processuale è reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con la mera "immutatio loci", purchè questa si riveli idonea a trarre in inganno i soggetti destinatari della condotta fraudolenta.
In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2008, n. 10842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10842 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 218
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 016146/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TU IE N. IL 28/05/1944;
2) TU IE N. IL 08/11/1970;
avverso SENTENZA del 21/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
Udito per gli imputati l'avvocato Coletta Salvatore, in sostituzione dell'avvocato Ricciarelli, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 6 aprile 2004 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Carinola, dichiarava TU ET colpevole del delitto di cui all'art. 589 cod. pen. (capo A della rubrica), nonché TU ET e TU EL colpevoli, in concorso tra loro, dei reati di cui agli artt. 110, 374 cod. pen. (capo B della rubrica), e artt. 110 e 349 cpv. c.p., art. 61 c.p., n.2, (capo C). TU ET era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo in danno di LE AS, perché, nella sua qualità di amministratore unico di PRO.M.IN, società titolare di una cava in Pietravairano, per imprudenza, negligenza e imperizia, e segnatamente per non avere reso edotti i lavoratori dei rischi ai quali erano esposti e per non avere curato l'affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle norme di Polizia mineraria nonché di avvisi indicanti il divieto di permanenza nelle zone di azione degli escavatori (in violazione, rispettivamente, del D.P.R. n. 128 del 1998, artt. 7 e 121), aveva cagionato la morte del predetto LE, il quale, sceso dall'automezzo mentre era in corso la fase di carico di brecciolino, era stato investito dalla pala gommata a mezzo della quale questa veniva operata, riportando lesioni che ne avevano determinato la morte. A TU ET, nella predetta qualità, e a TU EL, quale custode dell'impianto estrattivo, era poi stato contestato di avere, in concorso tra loro, modificato lo stato dei luoghi e, segnatamente della cava teatro dell'incidente, sottoposta a sequestro probatorio dai Carabinieri di Vairano Scalo, violando i sigilli e collocando cartelli e avvisi di pericolo inesistenti al momento del sequestro, al fine di trarre in inganno il consulente tecnico nominato dal P.M.. Proposto gravame, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 21 ottobre 2005, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava le pene inflitte dal primo giudice confermando nel resto l'impugnata sentenza.
1.2 In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che il luogo in cui era avvenuto il sinistro, in quanto destinato allo svolgimento dell'ultimo segmento dell'attività produttiva, non poteva essere considerato a questa estraneo. Evidenziava poi come dall'istruttoria espletata fosse emerso che nessuna vigilanza veniva operata per impedire ai conducenti dei camion di lasciare il mezzo in fase di caricamento, mentre il nesso eziologico tra l'omessa predisposizione della cartellonistica prevista dalle norme cautelari e il sinistro verificatosi emergeva a sol considerare che le segnalazioni scritte avrebbero dovuto avere, tra l'altro, ad oggetto proprio il divieto di accesso nelle zone di carico del materiale estratto dalla cava. Quanto al delitto di frode processuale, il giudice di merito ne affermava la sussistenza sulla base delle dichiarazioni degli investigatori, concordi nell'escludere la presenza dei cartelli all'epoca del primo accesso, nonché delle caratteristiche di quelli rinvenuti nel corso del secondo sopralluogo, incompatibili con la loro installazione in epoca antecedente all'incidente in cui aveva perso la vita il LE. Rilevava infine che le finalità perseguite attraverso la immutazione dello stato dei luoghi rendevano prive di pregio le deduzioni difensive in ordine alla pretesa assenza di TU ET dall'Italia al momento della realizzazione della condotta criminosa.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione TU ET e TU EL.
TU ET ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art. 589 cod. pen. e D.P.R. n. 128 del 1959, art. 7 nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito affermato la sua penale responsabilità, benché il sinistro si fosse verificato in luogo distinto dalla cava, munito di un autonomo accesso, nonché nell'espletamento di un'attività diversa da quella propriamente estrattiva, effettuata a mezzo di un veicolo munito di tutti i segnali di avvertimento e di sicurezza imposti dalla legge. Lamenta segnatamente il ricorrente che la vendita di materiale per l'edilizia sia stata considerata la fase terminale di quella propria della cava, con conseguente applicazione della normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, laddove la distanza anche fisica dei luoghi ove l'una e l'altra venivano espletate avrebbe dovuto indurre il giudicante ad andare di diverso avviso. Nessuna risposta era poi stata data ai puntuali rilievi svolti nell'atto di gravame in punto di idoneità di segnalazioni di pericolo diverse e ulteriori rispetto a quelle delle quali la pala era già dotata, a scongiurare un evento che in realtà si era verificato per l'abnorme condotta della vittima;
- erronea applicazione degli artt. 40 e segg., 110, 374 e 349 cod. pen., art. 192 cod. proc. pen., ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e),
per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di colpevolezza relativamente al delitto di frode processuale, benché dagli atti processuali e dallo stesso testo della sentenza impugnata non risultassero elementi indicativi del suo concorso nella commissione dei predetti reati e benché i testi escussi all'udienza del 17 febbraio 2004 avessero analiticamente indicato le modalità di ripristino dei cartelli all'interno dell'area. Denuncia inoltre il ricorrente il malgoverno dei principi enunciati dal Supremo Collegio in punto di configurabilità del delitto in discorso solo in presenza di una immutazione dello stato dei luoghi idonea a ingenerare l'inganno o il pericolo di inganno, laddove nella fattispecie non vi sarebbe alcun nesso tra la predetta alterazione e l'oggetto dell'accertamento disposto dal P.M.;
- violazione degli artt. 164 e 157 cod. pen., art. 129 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito omesso qualsivoglia motivazione sul rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negata malgrado l'assenza di precedenti ostativi e per non avere inoltre dichiarato la prescrizione, espressamente sollecitata dalla difesa dell'imputato all'udienza dibattimentale.
Censure in buona parte analoghe, sia pure limitatamente ai soli profili attinenti all'affermazione di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 374 e 349 c.p., art. 61 c.p., n. 2 commessi in concorso con TU ET, ha svolto TU EL, che ha anche lamentato l'indebita estensione nei suoi confronti delle valutazioni espresse per argomentare la ritenuta responsabilità, per le medesime fattispecie criminose, del coimputato.
2.1 Ricorda il collegio che costituisce affermazione praticamente costante nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità che la posizione di garante della sicurezza degli impianti, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro funzionalità (confr. Cass. pen., sez. 4^, 4 febbraio 2004, n. 31303). Con tranquillante uniformità si afferma altresì che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). A fronte di tali principi, che il collegio condivide, le doglianze svolte da TU ET nel primo motivo di ricorso sono completamente destituite di fondamento. L'impugnante torna per vero a censurare come falso il convincimento del giudice di merito che "la vendita di materiale per l'edilizia costituisca una fase terminale dell'attività estrattiva", senza tuttavia mai avventurarsi a sostenere che essa era estranea alla sua impresa, unica deduzione idonea, in tesi, a scagionarlo.
Egli insiste pertanto sulla dislocazione logistica dei due segmenti dell'attività produttiva e sulla negazione della possibilità di connotarli come parti di un unico processo imprenditoriale, ignorando, o fingendo di ignorare, la sostanziale irrilevanza della rispondenza al vero di siffatte deduzioni, una volta assodato che le due fasi della lavorazione, o le due distinte lavorazioni, che dir si voglia, mettevano comunque capo alla stessa società di cui egli era amministratore unico, elemento dirimente, questo, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità per l'infortunio verificatosi.
Quanto poi alle doglianze volte a contestare la rilevanza causale delle omissioni ascrittegli, in ragione della esistenza e dell'osservanza "delle norme di sicurezza nel funzionamento e nell'utilizzazione della pala caricatrice", è sufficiente rilevare che il verificarsi dell'incidente ne smentisce clamorosamente da sè la fondatezza, laddove solo la predisposizione della cartellonistica prevista dalle norme cautelari e la vigilanza volta ad impedire ai conducenti dei camion di uscire dal mezzo in fase di caricamento ne avrebbero assicurato lo svolgimento senza incidenti, come invece non fu. In realtà, nella prospettiva del ricorrente, la regolarità della pala gommata, in punto di dotazione di presidi antinfortunistici, sarebbe condizione necessaria e sufficiente ai fini della esclusione della sua responsabilità, ma l'assunto è sbagliato sul piano logico e giudico, perché le misure la cui mancata predisposizione integra il profilo di colpa specifica addebitatogli sono tra loro complementari.
2.2 Completamente destituite di fondamento sono altresì le censure formulate in ordine all'affermazione della responsabilità penale dei prevenuti con riguardo ai connessi delitti di frode processuale e di violazione dei sigilli.
Non è anzitutto vero che non sussisteva nella fattispecie alcuna relazione tra la predisposta immutazione dello stato dei luoghi e l'oggetto dell'accertamento rilevante nell'ambito del procedimento penale, a sol considerare che l'alterazione di cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati era volta a eliminare uno degli aspetti della condotta omissiva ascritta a TU ET, e precisamente l'assenza della segnaletica imposta dal D.P.R. n. 128 del 1959, art. 7). Non è poi superfluo ricordare che la frode processuale, in quanto reato a consumazione anticipata, si perfeziona con il semplice compimento della condotta vietata, l'immutatio loci, alla cui rilevanza penale, una volta superata la soglia delle alterazioni talmente evidenti e grossolane da non creare quelle situazioni di pericolo che la legge intende colpire, è sufficiente la semplice attitudine all'inganno (confr. Cass. 23 giugno 2005, n. 23615). Infine il giudice di merito ha esplicitato in maniera adeguata e persuasiva le ragioni della positiva valutazione espressa in ordine alle responsabilità, in parte qua, di entrambi i prevenuti, evidenziando che essi erano, se non gli autori materiali, quanto meno i mandanti della artificiosa immutazione dello stato dei luoghi, essendo gli unici che dalla stessa potessero trarre vantaggio. Trattasi di apparato motivazionale che, in quanto immune da vizi logici e sorretto da un plausibile apprezzamento del compendio istruttorio, resiste alle critiche formulate nei ricorsi. Non va del resto dimenticato che la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1^, 4 novembre 1999, n. 12496).
2.3 Venendo al terzo motivo di ricorso di TU ET, le deduzioni svolte in punto di omessa motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non colgono nel segno a sol considerare che la richiesta di concessione del beneficio, effettivamente avanzata nell'atto di gravame, era tuttavia apodittica e perciò stesso inosservante del principio che esige, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'insussistenza di una critica mirata alla decisione adottata dal giudice di primo grado su questo aspetto del trattamento sanzionatorio, giustifica il silenzio serbato dalla Corte di Appello e rende manifestamente infondato il motivo di ricorso articolato dall'impugnante (confr. Cass. Pen. Sez. 6^, 30 marzo 1998, n. 5500). Infine l'assoluta infondatezza di tutti i motivi dei ricorsi proposti, comportandone l'inammissibilità, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione di alcuni dei reati ascritti ai prevenuti per prescrizione. È invero giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per effetto della prescrizione maturata nelle more (confr. Cass. Sez. un. 22 giugno 2005, n. 23428). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., nella misura ritenuta equa di Euro 1000,00 non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008