Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
Integra il concorso dell''extraneus' nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della società che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore e degli amministratori della società, concorra all'attività distrattiva posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori.
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- 1. concorso professionisti bancarottaRaffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 25 dicembre 2024
La crisi aziendale è un momento di elevata tensione anche per i professionisti poiché problemi di tipo economico, patrimoniale, commerciale e organizzativo, possono comportare ripercussioni anche sul piano giuridico. In questi contesti il ruolo dell'avvocato e del commercialista trascende quello di consulente contattato ogni tanto alla bisogna, finendo per diventare una vera guida strategica. Talvolta, intervento del consulente prescelto dagli esponenti dell'impresa in crisi oltre collocarsi sulla linea di demarcazione tra risanamento e aggravamento del dissesto finisce per sfiorare il confine della condotta lecita. In questa prospettiva vale la pena domandarsi fino a dove può spingersi …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta documentale e concorso del commercialistaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2008, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/02/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 759
Dott. FUMO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 030917/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IO N. IL 28/11/1956;
2) ON RI N. IL 26/01/1933;
avverso SENTENZA del 14/12/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO IO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. G. D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso MO e inammissibilità del ricorso AT;
uditi i difensori, avv.ti V. Desiderio per AT e G.L. Lebro per Sinoni che, illustrando i motivi dei rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 1412.2005, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha, nei confronti degli imputati AT IO e MO IC, dichiarato NDP con riferimento ai reati ex art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, L. Fall., artt. 224 e 217 perché estinti per prescrizione, assolto gli appellanti dal reato ex art. 2621 c.c. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, concesso, con riferimento alle residue imputazioni (L. Fall., artt. 223, 216 e 219, D.L. n. 429 del 1982, art. 1, u.c. e succ. mod.) al AT le attenuanti generiche e al MO quella ex art. 62 c.p., n. 6, rideterminando la pena in quella di anni 1 e mesi 4 di reclusione per ciascuno dei due imputati.
Ai due predetti imputati sostanzialmente si addebitano (al AT come amministratore di fatto, al MO come extraneus concorrente) condotte distrattivi con riferimento ai fallimenti della sas BO AL e della srl BO TECSERVICE, dichiarati con sentenze del 1995.
Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, i due predetti imputati.
Ricorso MO: deduce erronea applicazione della legge penale, atteso che il MO, professionista e consulente delle società, è stato arbitrariamente ritenuto concorrente "esterno" nei fatti di bancarotta. Secondo quanto ritenuto dai giudici del merito, egli avrebbe dato un contributo causale alla distrazione complessiva della somma di L. 987 mln, avrebbe concorso nelle fraudolente esposizioni in bilancio, sarebbe responsabile del mancato rogito notarile relativo all'immobile per il quale la BNL rilasciò finanziamento, nonché dell'affitto della BOLCG AL alla BO TECSERVICE e non avrebbe tempestivamente richiesto il fallimento delle due società. Così ragionando tuttavia, i giudicanti hanno assimilato la sua posizione a quella dei soci e/o amministratori, laddove egli, anche se a un certo punto investito di ampio mandato (finalizzato a tentare il salvataggio delle società), semplicemente non ha saputo proporre o assumere iniziative efficaci, A ben vedere, dunque, è stata fatta una cattiva applicazione dei principi di cui all'art. 117 c.p., atteso che la condotta del MO non contiene l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Cosa certa è che non può sostenersi (e la sentenza non lo sostiene) che egli, con la sua condotta, abbia concorso a causare il dissesto della azienda, atteso:
che, oltretutto, quando egli ricevette il ricordato mandato, il dissesto era già in atto.
In sintesi egli si è limitato a dar consigli e pareri, a redigere atti sulla scorta di dati che altri gli fornivano, non ha compiuto atti di gestione e non ha consigliato alcuna condotta illecita. È poi da rilevare che lo stesso, in quanto estraneo alla compagine sociale, non aveva comunque alcun obbligo di attivazione per evitare il compimento di atti contro legem.
Subordinatamente deduce carenze dell'apparato motivazionale, atteso che dagli atti acquisiti (il processo è stato celebrato con rito abbreviato) emerge che, ne' i giudici fallimentari, ne' la GdF, ne' il curatore hanno ipotizzato alcuna sua responsabilità nella condotta distrattiva, che, a tutto voler concedere, altri hanno posto in essere;
avere i giudici penali deciso in senso contrario a tali emergenze processuali costituisce palese vizio motivazionale. In via ulteriormente gradata, nei fatti di causa poteva, al più, individuarsi la fattispecie della bancarotta semplice, come ipotizzato anche dai giudici del Tribunale civile di Bologna, potendosi al massimo addebitare al MO una responsabilità per singole violazioni contrattuali. I suoi atti non dettero invero in alcun modo luogo al dissesto sociale, ma erano tesi a salare il salvabile e/o a ritardare il fallimento. La stessa omissione del rogito si giustifica con l'intento di risparmiare alla società il pagamento delle imposte, ma, trattandosi di una società di persone, il bene sarebbe comunque rimasto nella disponibilità dei soci. Tale condotta dunque non assume alcuna rilevanza penale. Nè infine il MO può esser tenuto responsabile per i prelievi eseguiti dai soci, non avendo alcuna possibilità di opporsi a tanto e dovendo egli limitarsi a contabilizzarli.
Ricorso AT: deduce violazione degli artt. 529 e 530 c.p.p. e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste;
non costituisce reato, ovvero per non averlo l'imputato commesso.
Dagli atti di causa è emerso che non si sono verificate condotte determinanti una diminuzione effettiva del patrimonio aziendale in danno della massa dei creditori, giacché dal detto patrimonio non sono usciti uno o più beni allo scopo di impedirne l'apprensione ad opera degli organi fallimentari, ne' tali beni sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui erano destinati. Al AT in particolare è addebitata la sottrazione di L. 376 milioni, oltre all'importo di 350 milioni derivante da mutuo contratto con la BNL per estinguere precedente mutuo concesso a questo imputato da altra banca. Ebbene, innanzitutto immotivatamente la sentenza considera il AT quale amministratore di fatto, laddove lo stesso, socio accomandante, si limitò a rilasciare garanzia aderendo a una precisa richiesta dei creditori. L'amministratore di fatto è colui che si ingerisce stabilmente nella gestione dell'impresa e non chi episodicamente assume iniziative. La Corte bolognese poi non crede che, quanto ai prelievi, si sia trattato di meri artifici contabili cui non corrispondeva alcun movimento di denaro, artifici posti in essere per rimediare a "buchi" contabili. Mai e poi mai d'altronde gli imputati avrebbero lasciato traccia contabile di illeciti prelievi. Manca inoltre qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, non essendo stata raggiunta ne' fornita la prova della consapevole distrazione effettuata in danno dei creditori. A tutto voler concedere, dovevasi giungere a diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, potendo al massimo delinearsi la bancarotta semplice. Ciò in quanto non è ipotizzarle che questo imputato abbia voluto effettivamente operare distrazioni.
Per altro, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 2627 c.c., occorre che l'agente abbia cagionato il dissesto della società. Quanto alla pretesa distrazione di L. 350 milioni (finanziamento relativo a un immobile), essa non si è mai verificata, atteso che l'immobile fu posto a disposizione della società, che ne ebbe il possesso e l'uso. Il AT rilasciò promessa a vendere l'immobile stesso alla BO e il bene risulta acquisito al fallimento, tanto che fu posto in vendita e venduto, anche se indiviso. La sas dunque risulta arricchita dalla disponibilità dell'immobile stesso, per l'uso del quale nessun canone fu mai versato. Tutto dunque si è svolto nella maniera più limpida e palese. In data 29.11.2008 è stata depositata memoria con la quale si ribadiscono e si precisano le argomentazioni già svolte nel ricorso, tendenti a dimostrare la erroneità dell'assunto fatto proprio dai giudici del merito in base al quale il AT, semplice socio accomandante, fosse da considerare amministratore di fatto;
si osserva che in realtà la Corte di appello non ha dato adeguata risposta alle censure formulate sul punto con l'impugnazione, si cita giurisprudenza di legittimità ritenuta rilevante. La difesa di questo imputato inoltre ribadisce che i prelievi avevano solo natura documentale e non furono mai effettuati dai soci accomandanti.
Il ricorso del MO è infondato e merita rigetto.
Sulla base dei principi che regolano il concorso di persona nel reato (e dunque anche nel reato proprio), non è dubbio che in materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, e con riferimento alla partecipazione dell'extraneus in reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla struttura sociale può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione, intesa quest'ultima come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Nel caso in cui, la distrazione venga realizzata mediante l'azione "combinata" di più soggetti, la consapevolezza del partecipe extraneus deve abbracciare le varie condotte ed i reciproci loro nessi, protesi al raggiungimento dell'evento conclusivo (ASN 199906470-RV 213811).
Nè la veste professionale del MO può tenerlo indenne da tal tipo di responsabilità posto che (cfr: ASN 200400569-RV 226973) i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso. Ebbene, i giudici del merito hanno posto in evidenza come questo imputato, investito di ampio mandato (irrevocabile e senza obbligo di rendiconto), non solo assistette senza batter ciglio al prelievo di oltre L. 987 mln (il che, se non sostanzia una sua responsabilità omissiva, certamente illumina sulla consapevolezza che egli non poteva non avere circa i "meccanismi di svuotamento" della BO AL sas), ma esercitò, nel 1994, un potere reale ben più vasto di quello di un semplice consulente. Invero egli progettò e portò ad esecuzione il contratto di affitto di azienda (la predetta sas) senza effettiva contropartita. Il magazzino fu trasferito "in blocco" (e senza inventario) con la conseguenza che fu poi impossibile accertare quali vendite dovessero tornare a vantaggio della azienda "affittata". Come e perché tale attività avrebbe dovuto essere interpretata quale tentativo di salvare l'azienda in difficoltà il ricorrente non chiarisce. Appare viceversa molto più logica e aderente alla realtà fattuale (come illustrata in sentenza) la spiegazione che di tale condotta (peraltro tenuta appena 10 giorni dopo il conferimento del mandato) danno i giudici di appello: un evidente vantaggio per i soci a scapito dei creditori. E allora, sulla base di tale - certo non illogica o arbitraria - ricostruzione dell'accaduto, appare non censurabile la conclusione cui pervengono i giudici del merito, i quali hanno ritenuto che questo imputato abbia significativamente concorso, sia pure da extraneus, alla attività distrattiva posta in essere dagli amministratori. In questa ottica è stata, coerentemente, "letto" anche l'intervento del MO, che si oppose alla stipulazione del rogito relativo all'immobile che (grazie al mutuo BNL, le cui rate erano pagate dalla sas), il AT aveva acquieto nella sua disponibilità.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che la condotta del MO, come ricostruita dai giudici del merito, non può, per l'evidente finalismo che la informa, essere ipotizzata come conseguenza di un atteggiamento superficiale, distratto, imperito o imprudente (con il che viene ad essere implicitamente esclusa ogni ipotesi di bancarotta semplice), atteso che la sentenza dimostra che l'azione del consulente era evidentemente tesa a favorire i soci nella riconoscibile opera di distrazione dei beni societari. È poi appena il caso di rilevare che il contenuto dei documenti riconducigli alla GdF, al Tribunale civile o al curatore è certamente (specie in sede di giudizio abbreviato) conoscibile da parte del giudice penale, il quale tuttavia non rimane affatto vincolato dalle valutazioni formulate da tali organi, in quanto - come è ovvio - dalle "fonti" Scaturiscono le prove, ma la valutazione delle stesse spetta unicamente al giudice. Il ricorso del AT è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Invero l'atto di impugnazione, pur lungo e articolato (e ulteriormente "arricchito" con lo scritto successivamente depositato), si risolve in gran parte in una riformulazione di censure già prospettate al giudice di appello e motivatamente rigettate. Tale riformulazione (rectius-riproposizione), peraltro, non raramente, avviene con modalità che non rendono del tutto comprensibile la trama logica che la supporta. Al proposito basterà riportare, a titolo di esempio, uno dei passaggi argomentativi del ricorso (es. quello di cui al punto 10 a pag. 3) che, volendo contestare essersi verificata condotta distrattiva, afferma che l'assunto accusatorio è privo di fondamento "giacche la gravità prospettata dai giudici di merito non emerge da alcun elemento risultato nelle carte processuali, ma soprattutto perché nella contestazione dell'addebito non risultano elementi o circostanze che, per la loro natura o entità, da uscirne dalla connotazione della ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti e conseguentemente che non possono per legge essere distribuiti per avere una qualificazione dei fatti diversa dalla originaria imputazione".
Con il che sembrerebbe (ma si tratta di mera ipotesi interpretativa di questo Collegio) si sia voluto significare che i prelievi effettuati non furono espressione di una illecita attività di distrazione, ma furono effettuati a titolo di redistribuzione di utili.
Orbene, è di tutta evidenza che tale argomento (se il suo senso è quello sopra sintetizzato) si pone in insanabile contrasto con quello, pur nel medesimo riscorso illustrato, in base al quale i prelievi non si verificarono affatto, tanto che le relative annotazioni costituiscono meri artifici contabili. A ben vedere;
anche altri passaggi manifestano il medesimo "ermetismo argomentativo" e mal si prestano ad essere intesi come una ragionata critica della sentenza impugnata. Fatto sta che, per quanto si riesce a comprendere, il ricorso, come anticipato, ripercorre sostanzialmente l'iter attraverso il quale si snodano le censure già sottoposte alla Corte di appello.
Orbene, per quanto riguarda la qualifica di amministratore di fatto che la Corte bolognese ha riconosciuto in capo al AT, va ricordato - come del resto diligentemente fa lo stesso ricorrente - che il concetto di amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinato con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali è negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (ASN 199809222-RV 212145).
La medesima pronunzia afferma poi che trattasi di apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica.
Conseguentemente compito del giudice del merito è quello di individuare eventuali elementi sintomatici del fatto che persona non formalmente investita della relativa carica aziendale, sia in realtà un soggetto che ne esercita di fatti i poteri.
Ebbene, nel caso in esame, i giudici di appello, da un lato tengono - correttamente - distinto, sul piano concettuale, il fatto dell'ingerenza nella vita societaria del AT dalle ragioni per le quali tale ingerenza si verifica, dall'altro, individuano gli acta concludentia nella effettiva assunzione di responsabilità che "quando la società era in disarmo" (pag. 6 della sentenza) il AT, insieme con tale Cocchi, effettuò. Tale dato, si legge (pag. 14 della sentenza), non è posto in discussione neanche dalla difesa del AT, la quale si limitò a pretendere l'accertamento dei motivi per i quali l'ingerenza si era verificata. Non è dunque corretto affermare, come si fa nei motivi aggiunti, che la Corte di appello non ha dato adeguata risposta al quesito relativo alla individuazione degli elementi in base ai quali si è affermata la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al AT, atteso che, viceversa, si era semplicemente contestato che potesse rivestire tale ruolo chi si era sì ingerito nella amministrazione aziendale, ma aveva ciò fatto aderendo alle richieste dei creditori.
Inapplicabile è poi il dettato dell'art. 2627 c.c. al caso in esame, dal momento che al AT è addebitata mera condotta distrattiva e non l'illegale appropriazione di utili o riserve. Quanto al motivo con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che i prelievi (e per quel che riguarda il AT) non fossero meri artifici contabili, ma rispecchiassero effettivi episodi di spoliazione dell'azienda, si è già detto prima come tale argomentazione contrasti con quella in base alla quale i prelievi effettivamente si verificarono, ma furono effettuati a titolo di distribuzione di utili. Secondo il ricorrente, poi, la ricostruzione operata dai giudici di merito sarebbe da scartare in quanto, se il AT e gli altri avessero voluto impadronirsi delle dette somme, non ne avrebbero lasciato tracce contabili. Al proposito la sentenza impugnata osserva che si è evidentemente trattato di una condotta disaccorta. Il rilievo, di per sè non illogico, risulta corroborato dall'esame della residua condotta addebitata al AT, quella relativa alla operazione immobiliare afferente al fabbricato in località Castenaso. In tal caso anche furono lasciate (e non avrebbe potuto essere altrimenti) inequivoche tracce documentali e contabili di un'operazione di spoliazione in danno della sas;
Come si legge in sentenza (e come neanche il ricorrente nega), infatti, la BNL erogò un finanziamento di L. 350 mln, che non furono incassati dalla BO AL, ma furono utilizzati per ripianare un debito personale che il AT aveva con altro istituto di credito. L'imputato si limitò a sottoscrivere una scrittura privata con la quale accusava ricevuta della somma di L. 350 mln quale caparra per promessa di acquisto di una porzione del predetto immobile, porzione che si impegnava a rivendere alla sas per un prezzo non determinato. Fatto sta, come anticipato, che il rogito non fu mai stipulato e la proprietà non passò mai alla BO, la quale, tuttavia, rimase obbligata verso la BNL, a favore della quale versava le relative rate di mutuo.
La sentenza impugnata afferma (pag. 15) che non risulta affatto che il bene fosse nella disponibilità della società, atteso che il curatore ebbe a riferire che il fallimento non potette provvedere alla vendita, essendo esso intestato pro quota a persone non fallite. A tale perentoria affermazione si contrappone - frontalmente ma sterilmente - quella di segno contrario proveniente dal ricorrente, che, non ancorando il suo assunto ad alcun preciso dato processuale, produce, ancora una volta, una censura assolutamente generica, MO e AT vanno condannati a pagamento, in solido, delle spese del grado;
il solo AT anche al versamento di somma - che si stima equo determinare in Euro 1000,00 - a favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso di AT IO e rigetta il ricorso di MO IC;
condanna entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento;
condanna inoltre il AT al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008