Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2011, n. 43645
CASS
Sentenza 11 ottobre 2011

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In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. - nei confronti di un lavoratore, salito su un tetto per la tinteggiatura di un comignolo - per l'omessa realizzazione di un ponteggio, in quanto il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione, rischio che non si era affatto concretizzato, perché la lavorazione aveva avuto termine senza alcun pregiudizio, mentre la caduta al suolo si era verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto).

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  • 1Bambina morsa nell'area cani: padrone condannato (Cass. 31874/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2011, n. 43645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43645
Data del deposito : 11 ottobre 2011

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