Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2009, n. 7267
CASS
Sentenza 10 novembre 2009

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Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori).

Commentari5

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  • 2Sicurezza sul lavoro. Condotta imprudente del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro e del dirigente con funzioni di delega ex D.Lgs. 81/2008, art. 16.
    Francesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 28 marzo 2021

    Con sentenza del 27.01.2021, n. 6505, depositata in data 19.02.2021, la Corte di Cassazione penale, sez. IV, si è espressa in materia di infortuni sul lavoro dinnanzi ad una condotta imprudente del lavoratore riconoscendo, tuttavia, anche la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente con funzioni di delega ex D.Lgs. 81/2008, art. 16. Nel dettaglio, in data 26.03.2019 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 20.10.2016, riconosceva la sussistenza della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., rideterminava la pena e confermava la responsabilità penale del responsabile della centrale termoelettrica e quindi dirigente con …

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    Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme. E' abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 maggio – 12 giugno 2018, n. 26858 Presidente Piccialli – …

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    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013

    1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2009, n. 7267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7267
Data del deposito : 10 novembre 2009

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