Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 14175
CASS
Sentenza 8 novembre 2005

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 547 del 1955 - che prevede che gli organi pericolosi delle macchine devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con i congegni di messa in moto e di movimento della macchina - intende evitare il rischio che chiunque, addetto o non alle macchine, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa venire a contatto con le parti pericolose del congegno e riportare danni: la norma dunque non ha come specifico destinatario l'operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 14175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14175
Data del deposito : 8 novembre 2005

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