Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 2383
CASS
Sentenza 10 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, espressamente richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 547 del 1955, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Commentari2

  • 1Omicidio colposo: non è configurabile la responsabilità del datore se l'incidente non è avvenuto con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul…
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del
    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 2383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2383
Data del deposito : 10 novembre 2005

Testo completo