Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, espressamente richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 547 del 1955, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.
Commentari • 2
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1704
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 32824/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IO n. ad Adria il 12/08/1938;
AR ZO n. a Cordignano il 11/06/1953;
avverso la sentenza in data 23.5.2003 della Corte di Appello di Venezia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo B e nel resto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Luceri Giorgio del Foro di Roma che ha concluso per la conferma della impugnata sentenza;
uditi i difensori degli imputati: per PI IO, l'avv. Di Terlizzi Domenico del Foro di Trani;
per EL ZO, l'avv. D'Urbano Franco Pasquale, del Foro di Roma che hanno chiesto l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano, con cui PI IO e EL ZO erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica e condannati alla rifusione delle spese del grado a favore della parte civile.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 14/09/1999 a RI Domenico, dipendente della ditta "MA", contestato al PI, nella qualità di legale rappresentante della ditta sopra indicata ed al EL, quale legale rappresentante della s.r.l. Officine san Giacomo, presso la quale era stata inviata per alcune riparazioni la pressa meccanica, durante l'utilizzazione della quale avvenne l'infortunio in questione.
Non sono in contestazione ne' le modalità dell'infortunio, come ricostruite dai giudici di merito ne' che il fatto che questo si sia verificato per difetto dei sistemi di sicurezza a salvaguardia degli specifici sistemi di lavorazione cui era preposta la pressa meccanica, acquistata nel gennaio del 1999 dalla ditta MA e rientrata ancora in garanzia presso lo stabilimento della ditta costruttrice, per alcune verifiche di funzionamento. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge che: 1) la macchina rientrò nello stabilimento della ditta costruttrice Officine priva delle porte di protezione e dello stampo, contenuti in una cassa separata, e che la stessa era stato sottoposta ad operazioni di verifica di funzionamento, a vuoto, sia a ciclo singolo che continui;
2) la pressa venne armata con lo stampo proprio dal RI per predisporla alla produzione secondo il normale funzionamento a ciclo singolo circa mezzora prima dell'incidente; 3) dopo l'avviamento della pressa a ciclo singolo, mentre il lavoratore introduceva le mani nella macchina per prendere il pezzo stampato, veniva colpito dal punzone che ridiscendeva nuovamente ed imprevedibilmente, a causa della manomissione dei dispositivi di sicurezza, sulla mano destra dello stesso, procurandogli lesioni personali gravi, consistite nella amputazione delle ultime quattro dita, con conseguente indebolimento permanente dell'organo della prensione;
4) la riferita manomissione era consistita nell'avere eluso il sistema di sicurezza, costituito dalla presenza di due porte riparo munite di un particolare dispositivo elettronico (linguette maschio che, nell'ipotesi di ciclo continuo, consentivano l'avvio della macchina solo in presenza delle porte di protezione chiuse, andandosi ad inserire nel microinterruttore femmina) e nell'avere asportato dalle porte le richiamate linguette maschio inserendole nei microinterruttori femmina, in modo da consentire alla pressa di avviarsi a ciclo continuo anche con le porte aperte o mancanti.
A carico del PI e del EL venivano individuati profili di colpa, sia generica che specifica, cui causalmente andavano ricondotte le lesioni del RI.
In particolare, si addebitava al PI di aver consegnato la pressa priva dei dispositivi di sicurezza e di aver inviato il dipendente RI a provarla in quelle condizioni;
al EL di aver consentito che il lavoratore della ditta MA utilizzasse la pressa manomessa.
Da ciò la ritenuta violazione, a carico di entrambi, sempre a titolo di colpa specifica, del disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c), in riferimento all'art. 47 dello stesso decreto, e del
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 2, in riferimento all'art. 35 dello stesso decreto.
Propongono ricorso per Cassazione, tramite difensore, entrambi i prevenuti.
IO PI deduce con un unico motivo l'inosservanza di legge penale, sub specie del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 115 e 375 ed il difetto di motivazione.
In particolare, lamenta che i giudici del merito avrebbero illogicamente esclusa la rilevanza, ai fini della decisione, dell'accertamento sul luogo ove era stata posta in essere la manomissione che consentiva alla macchina di funzionare a ciclo continuo anche senza le porte di protezione, sull'errato rilievo che tale sistema di sicurezza assolvesse una funzione protettiva anche nell'utilizzo a ciclo singolo ed anche in previsione di errori del lavoratore nell'avviamento del ciclo.
Tale conclusione non avrebbe tenuto conto che l'infortunio si era verificato non perché le porticine erano state aperte o rimosse (ciò, infatti, in condizioni normali avrebbe impedito l'attivazione del ciclo continuo, mentre sarebbe stato irrilevante per il ciclo singolo, in cui la funzione protettiva era data dalla conformazione della pulsantiera) ma perché era intervenuta una anomala manomissione al sistema di protezione elettrico, in quanto dalle porticine erano state asportate le linguette maschio ed erano state inserite nei microinterruttori femmina, determinando così la possibilità di avviare il ciclo continuo anche con le porticine aperte o rimosse.
Ne consegue, ad avviso della difesa, che non può essere contestato al PI, a titolo di colpa, di avere esposto il lavoratore al rischio di infortuni consentendogli l'utilizzo della pressa senza le porticine, dovendosi legittimamente ritenere che lo stesso nell'inviare il RI presso l'officina S. Giacomo era legittimato a prospettarsi il montaggio delle porticine per consentire, con la chiusura delle medesime, l'attivazione del circuito elettrico necessario per avviare la pressa a ciclo continuo, non essendo prevedibile l'operazione di rimozione delle linguette dalle porticine ed il loro inserimento nei microinterruttori femmina. ZO EL lamenta il difetto di motivazione laddove la sentenza impugnata respinge l'assunto difensivo secondo il quale il lasso di tempo in cui il RI aveva operato, attrezzando la macchina in guisa da diventare potenzialmente lesiva, era stato così breve da non consentirgli alcun intervento repressivo.
In particolare, la difesa del EL valorizza i seguenti dati di fatto incontestati: 1) la macchina pervenne alle Officine priva delle porte di protezione e dello stampo, contenuti in una cassa separata, e la stessa era stato sottoposta ad operazioni di verifica di funzionamento, a vuoto, sia a ciclo singolo che continui;
2) la pressa venne armata con lo stampo proprio dal RI per predisporla alla produzione secondo il normale funzionamento a ciclo singolo circa mezzora prima dell'incidente.
Sulla base di tali elementi si sostiene che, poiché prima di detto montaggio non poteva ritenersi configurarsi l'esistenza della macchina nella sua completa funzionalità, non era addebitabile al EL l'omessa vigilanza in relazione al breve periodo di tempo in cui il RI aveva operato, non essendo peraltro previsto una presenza continua sul luogo di lavoro. Nè poteva ritenersi corretto il riferimento fatto dai giudici di appello al D.P.R. n. 347 del 1955, art. 375 che si riferirebbe alle operazioni di riparazione e manutenzione e non a quelle di collaudo, come quella in corso. Si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della illogicità, anche nella parte in cui in, nel valutare la responsabilità del EL, non aveva tenuto conto del comportamento abnorme del lavoratore, il quale aveva attivato la pressa priva delle porte riparo, senza che tale manipolazione fosse a conoscenza del EL. In via preliminare rileva la Corte che la contravvenzione di cui al capo B, contestata ad entrambi gli imputati, avente ad oggetto violazione alla normativa antinfortunistica, commessa in data 14/09/1999, è estinta per intervenuta prescrizione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato sopra indicato e l'eliminazione della pena relativa.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Con riferimento al EL si osserva quanto segue.
Al di là delle censure concernenti la ricostruzione fattuale dell'episodio, qui improponibili, vi è da rilevare assorbentemente che, in materia di normativa antinfortunistica, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1, espressamente richiamato dal D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, capo 1^, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari) della normativa de qua, ma ha la finalità di definirne l'ambito di applicazione, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, stesso D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 3, comma 2, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende l'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dal citato D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purché sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale (tra le tante, Cass., Sez. 4^, 27 novembre 2002, Bosia). In questa prospettiva, correttamente l'addebito è stato ritenuto a carico dell'imputato, il quale, nella propria attività imprenditoriale, aveva consentito all'infortunato, lavoratore dipendente della impresa proprietaria della macchina inviatagli per la riparazione, di utilizzarla pur in condizione di pacifica irregolarità.
La regola prudenziale è maggiormente violata ove si consideri proprio la ragione della presenza in loco della macchina: la riparazione cui questa doveva essere sottoposta imponeva particolarissima cautela nel consentirne il successivo riutilizzo. Neppure può legittimamente invocarsi l'abnormità della condotta del lavoratore.
È noto, in proposito, che poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr., di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 3 novembre 2004, Volpi;
Sez. 4^, 14 gennaio 2005, Schifilliti ed altro;
Sez. 4^, 7 giugno 2005, Pistoiesi). È l'ipotesi che qui interessa, ove si ponga attenzione che correttamente il giudicante, con apprezzamento del resto incensurabile in fatto, neppure ha evidenziato una specifica condotta imprudente del lavoratore, che, in ogni caso, anche a volerla ipotizzare, non potrebbe assurgere al rango di causa eccezionale ed imprevedibile, trattandosi di un utilizzo della macchina comunque connesso a quello proprio. Con la conseguenza che non può qui sostenersi trattarsi di attività abnorme, eccezionale ed imprevedibile ai fini della pretesa interruzione del nesso causale. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione del PI, per il quale l'addebito colposo è fondato sulla circostanza dell'invio del proprio lavoratore per la prova del macchinario.
Per escludere la responsabilità del titolare di una posizione di garanzia a fronte di un evento ritenuto prevedibile ed evitabile, come l'utilizzo improprio da parte del lavoratore della macchina sfornita delle porte di protezione, potrebbe valere il principio dell'affidamento, alla cui base, come si sa, vi è la considerazione che ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che, di volta in volta, viene in questione. Cosicché, proprio invocando il principio dell'affidamento, il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.
Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).
Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2003, Guida;
Sez. 4^, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri;
Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri). In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale", dall'art. 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, Cassazione, Sezione 4^, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri). È in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata. Or bene, l'invio del proprio lavoratore presso l'azienda ove la macchina era in riparazione, con l'indiscussa consapevolezza da parte del PI che la pressa era stata rimessa alla ditta costruttrice con le porticine non montate ed era stata ivi utilizzata anche a ciclo continuo (come risulta dalla corrispondenza tra le parti), senza avvertire di tale situazione il dipendente, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale, qualificata dalla mancata sollecitazione nel lavoratore di una particolare attenzione in considerazione della peculiare situazione della macchina.
Data questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico. In senso contrario, piuttosto, potrebbe valere l'eventuale rilievo riconosciuto ad una causa eccezionale, sopravvenuta, tale da interrompere il nesso tra la rilevata condotta colposa e l'evento dannoso. Causa che, in via di ipotesi, potrebbe rinvenirsi nella anomala manomissione al sistema di protezione elettrico (consistita nella asportazione dalle porticine delle "linguette maschio" e nell'inserimento di queste nei microinterruttori femmina, con la conseguente possibilità di avviare il ciclo continuo anche con le porticine aperte o rimosse). Trattasi di profilo correttamente evidenziato anche nei motivi di ricorso che, peraltro, non può trovare qui accoglimento.
Ciò perché, a ben vedere, alla base della medesima causa eccezionale vi è stata pur sempre la condotta colposa del PI, il quale, non rappresentando adeguatamente la particolare situazione della macchina al lavoratore e le cautele che dovevano essere garantite, ha posto egli stesso le condizioni per la verificazione della condotta che ha reso possibile l'evento.
In tal modo, i giudici di merito, nel fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato, pur in presenza di una manomissione al sistema di protezione elettrico, hanno fatto corretta applicazione, nella subiecta materia, del principio dell'equivalenza delle cause (v. Cassazione, Sezione 5^, 14 luglio 2000, Falvo), accolto dal nostro ordinamento penale (art. 41 c.p.), secondo il quale il nesso causale può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l'occasione per svilupparsi;
cioè quando tale causa si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (art. 41 c.p., comma 2); e tale, come è noto, può considerarsi solo la causa sopravvenuta, assolutamente imprevedibile ed eccezionale, che sia stata del tutto indipendente dal fatto del reo, e cioè avulsa dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, sicché non può essere considerata causa sopravvenuta quella che abbia causato l'evento "in sinergia" con la condotta dell'imputato (Cass., Sez. 4^, 6 giugno 2005, Bracchi). In conclusione, ciò che era legittimo pretendersi dal PI era l'informazione fornita al proprio lavoratore, non potendo invocarsi a suo carico un dovere di controllo delle attività che venivano svolte in altro ambito lavorativo, sul quale egli non aveva alcuna capacità (e potere) di intervento. Sotto questo profilo non è censurabile la decisione del giudice del merito che ha ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità l'accertamento volto ad identificare il luogo dove la dedotta manomissione era stata posta in essere.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo B della rubrica, trattandosi di reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta nel resto i ricorsi;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile le spese le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2374,31, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006