Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24551 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 941
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 14566/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LE, parte civile;
nel procedimento a carico di:
IS IA, nata a [...] il [...];
MA NE, nato a [...] il [...];
IC OR RU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 23.11.2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 23.11.2007 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, dispose la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 3.7.2006 della Corte predetta integrando la frase "conferma nel resto" con le parole "ad eccezione della provvisoria esecuzione della provvisionale concessa al OL nei confronti della IS, giusta ordinanza di questa Corte in data 3.6.2005". Ricorre per cassazione il difensore della parte civile deducendo:
1. incompetenza funzionale della Corte territoriale in quanto, essendo stata la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, giudice competente alla correzione di errore materiale sarebbe stata la Corte suprema di cassazione;
2. violazione della legge processuale non essendo stato dato avviso alla parte civile dell'udienza camerale fissata per la correzione di errore materiale;
3. violazione della legge processuale in quanto la correzione ha prodotto una modifica essenziale del provvedimento. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Cass. Sez. 6 sent. n. 47456 del 15.11.2004 dep.
7.12.2004 rv 230759). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. La decisione assunta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009