Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod.pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria).
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 11360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11360 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1705
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 040001/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
1) SARTORI VIGILIO, N. IL 16/10/1942;
2) GELMINI DARIO, N. IL 14/12/1951;
3) ZULBERTI ANTONELLO, N. IL 13/06/1958;
avverso SENTENZA del 02/05/2003 TRIB. SEZ. DIST. di TIONE DI TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 aprile 2000, intorno alle ore 14,30; - all'interno della palestra della scuola media "Baschenis De Averaria" del comune di Spiazzo, durante una lezione di educazione motoria alla quale erano interessati gli alunni della quinta classe della scuola elementare dello stesso comune, il piccolo PA AL rimaneva ferito mentre, unitamente a due compagni, spostava una porta di pallamano verso il fondo della palestra ove si trovava l'insegnante. Nel compiere tale operazione, la porta si rovesciava e colpiva alla testa il PA che riportava un trauma cranico di grado A, con frattura temporale destra, secondo quanto accertato dall'ospedale di Bolzano ove il tento veniva ricoverato con prognosi riservata. Le lesioni riscontrate hanno avuto durata complessiva superiore a quaranta giorni, con postumi permanenti consistenti in ipoacusia e cefalee periodiche.
Avviate le indagini, dirette ad individuare le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità penali, i Carabinieri accertavano che la porta di pallamano che aveva colpito il giovane studente avrebbe dovuto essere fissata al pavimento mediante appositi bulloni filettati. I bulloni, tuttavia, erano stati da diverso tempo rimossi di guisa che era ormai da anni invalso l'uso di spostare le porte all'interno della palestra, secondo le contingenti necessità, sia dagli alunni delle scuole, medie ed elementari, sia dalle varie associazioni sportive che utilizzavano la palestra. Gli spostamenti avvenivano secondo il giudizio di quanti utilizzavano le porte, senza che alcuno avesse fornito, anche oralmente, disposizioni in merito. Si accertava, altresì, che la rimozione delle porte dai punti fissi di ancoraggio era stata conseguenza dell'allestimento, nell'anno 1997, nella palestra di tre nuove pareti in roccia artificiale che non era stata accompagnato dall'obbligatorio parere preventivo, che avrebbe dovuto esser fornito dall'ente proprietario dell'immobile, sull'adeguatezza dei locali scolastici a seguito delle modifiche apportate.
Si procedeva, quindi, a carico di RI VI, LM DA e BE NT per il reato di lesioni colpose ai danni del piccolo AL PA.
In particolare, il RI ed il LM venivano imputati, nelle rispettive qualità, il primo, di Direttore del Circolo didattico della Val Rendana e della scuola elementare di Spiazzo, il secondo, di Preside della scuola media "Baschenis De Averaria" di Spiazzo, del delitto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 590, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, perché, quali dirigenti scolastici, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, dell'art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, non avevano adottato, all'interno della palestra dell'edificio scolastico di proprietà del comune di Spiazzo, utilizzato dalla predetta scuola media e dalla scuola elementare di Spiazzo, misure tecniche ed organizzative dirette ad evitare la presenza di porte di pallamano non ancorate nelle proprie sedi all'interno della palestra durante le lezioni di educazione motoria, in modo da ridurre al minimo il rischio di rovesciamento connesso all'uso di tale attrezzo, e per non avere impedito che questo potesse essere utilizzato per operazioni o in condizioni non adatte, così creando i presupposti per il verificarsi dell'incidente a causa del quale il giovane NA era rimasto ferito. BE NT veniva imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 35, comma 2, per non avere adottato - nella sua qualità, al tempo dei fatti, di sindaco del comune di Spiazzo, proprietario dell'edificio scolastico adibito a scuola media ed a palestra, con specifica competenza in materia di fornitura di beni e servizi agli edifici scolastici e di custodia di questi, nonché tenuto a verificare le condizioni di sicurezza della palestra dopo l'allestimento di pareti in roccia artificiale ed a tornire un giudizio preventivo sull'adeguatezza dei locali in conseguenza delle previste modifiche - per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme infortunistiche, in particolare D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, misure tecniche ed organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle porte di pallamano, quali, ad esempio, la custodia dell'edificio per garantire che le predette porte venissero riposte negli ancoraggi fissi ovvero custodite in luoghi sicuri, la redazione di parere obbligatorio in ordine alla sicurezza dei locali in conseguenza delle modifiche strutturali apportate nel 1997, così creando i presupposti per il verificarsi dell'incidente a causa del quale il giovane PA era rimasto ferito.
Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, in composizione monocratica, con sentenza del 2 maggio 2003, dichiarava non doversi procedere, nei confronti dei tre imputati, per difetto di querela. Sosteneva il giudicante che non era possibile, nel caso di specie, ritenere sussistente l'ipotesi aggravata dell'art. 590 c.p., comma 3, non essendo applicabili ai fatti oggetto del procedimento le norme antinfortunistiche;
di guisa che non poteva che essere emessa sentenza di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, in realtà mai proposta dalla parte offesa. In particolare, nella sua sentenza il giudice di merito, richiamando il parere espresso con nota del 25/05/2001 dal Direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rilevava che la inapplicabilità, al caso di specie, delle leggi antinfortunistiche discendeva dall'impossibilità, da un verso, di ritenere la porta di pallamano una "attrezzatura di lavoro" ai sensi dell'art. 34 del citato D.Lgs., dall'altro, di qualificare, con riferimento a quanto prevede il D.M. n. 382 del 1998, art. 1, comma 2, lavoratori gli alunni impegnati nelle lezioni di educazione motoria. La citata normativa, assumeva il giudice di prime cure, al fine di garantire la sicurezza degli studenti, tende ad equiparare costoro ai lavoratori allorché essi, ai fini dell'apprendimento, adoperino sostanze, attrezzature, impianti, utilizzati nelle scuole professionali e sperimentali, analoghi a quelli occorrenti per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa. Equiparazione che, nel caso di specie, deve "intendersi esclusa poiché una porta di pallamano non presenta i requisiti necessari per l'applicazione di detta normativa.
Avverso tale sentenza propone diretto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento che deduce erronea applicazione della legge penale, in particolare del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e dell'art. 2087 c.c. Rileva il ricorrente che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Trento si presentano errate per una serie di considerazioni. È, anzitutto certo, a parere del P.M., che la palestra di un istituto scolastico deve considerarsi "luogo di lavoro", posto che vi si svolge l'attività di insegnamento della disciplina di educazione motoria. L'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs., invero, indica gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado come luoghi ove deve trovare applicazione la normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne consegue la piena applicabilità sia dell'art. 35 del predetto D.Lgs., sia dell'art. 2087 c.c.. Rileva, poi, il ricorrente che la porta di pallamano deve necessariamente considerarsi "attrezzatura di lavoro", ai sensi dell'art. 34 del predetto decreto, trattandosi di strumento utilizzato nello svolgimento di attività lavorativa. È pur vero, egli sostiene, che lo studente non assume la qualifica di "lavoratore dipendente", è però altresì vero che tale qualifica assume l'insegnante, che deve certo ritenersi, in rapporto al dirigente scolastico, lavoratore dipendente e dunque destinatario di tutte le garanzie dettate a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese quelle relative alle attrezzature a disposizione del lavoratore: nel caso di specie le porte di pallamano. Il giovane PA, quindi, è rimasto ferito in conseguenza dell'errata manovra di spostamento della porta di pallamano, alla quale era intento ed alla quale si era potuto apprestare a causa della non regolamentare predisposizione delle attrezzature di lavoro da parte del datore di lavoro. Ciò determina, secondo il ricorrente, una precisa responsabilità in capo agli odierni imputati per l'incidente che ha coinvolto una persona, pur estranea al rapporto di lavoro, ma occasionalmente presente e vittima della condotta colposa di costoro. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria pervenuta in cancelleria il 24 ottobre scorso, BE NT ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.M. di Trento. Rileva l'esponente che erroneamente il ricorrente ha ritenuto applicabile, al caso di specie, l'aggravante speciale prevista dall'art. 590 c.p., comma 3 sub, nonché la normativa antinfortunistica prevista dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dall'art. 2087 c.c.; specie con riferimento alla posizione di esso BE, al tempo rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile in cui si è verificato l'incidente. Contesta, anzitutto, l'esponente la qualifica dello studente infortunato quale "lavoratore" o "prestatore di lavoro", poiché l'equiparazione dello studente al lavoratore è prevista solo nei confronti di soggetti partecipanti a corsi di formazione professionale o a corsi sperimentali nei quali si faccia uso di apparecchi ed attrezzature di lavoro in condizioni del tutto simili a quelle del lavoratore;
equiparazione che certamente non può riguardare il giovane PA che, quale studente elementare, non svolgeva attività alcuna assimilabile a quella di un lavoratore. Ugualmente inapplicabile al caso di specie sarebbe la norma dell'art. 2087 c.c., che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale possa sussistere l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e morale del dipendente, posto che al giovane infortunato non può attribuirsi la qualifica di lavoratore subordinato. Del tutto corretta, quindi, sarebbe la sentenza impugnata che ha ritenuto l'impossibilità di contestare, nel caso di specie, violazioni di norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro stante l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l'alunno di una scuola e, con riferimento alla posizione dell'esponente, il rappresentante legale dell'ente proprietario dell'immobile teatro dell'incidente. Contesta, ancora, l'esponente l'affermazione secondo cui la porta di pallamano possa considerarsi "strumento di lavoro", sia pure con riguardo all'insegnante di educazione motoria nel corso di una lezione. Tuttavia, ove anche volesse ammettersi una simile ipotesi, dovrebbe rilevarsi che la porta in questione era, comunque, inutilizzabile ai fini didattici per espresso ordine impartito dal dirigente scolastico. In ogni caso, soggiunge ancora l'esponente, ipotesi di responsabilità avrebbero potuto formularsi solo nel caso in cui la parte offesa fosse stata un lavoratore dipendente, poiché l'obbligo di garanzia imposto dalla legge al datore di lavoro si rivolge solo al lavoratore e non a terzi estranei che si trovino occasionalmente presenti sul luogo di lavoro. In ogni caso, la sentenza impugnata ha certamente correttamente ritenuto il difetto di procedibilità almeno nei confronti dell'esponente ove si consideri che il rapporto di lavoro che starebbe, secondo l'accusa, alla base delle responsabilità dei dirigenti scolastici, certamente deve ritenersi inesistente nei confronti del rappresentante legale dell'ente proprietario della scuola, nei cui confronti non possono certo operare gli obblighi di garanzia di cui al citato D.Lgs. Nei confronti dello stesso esponente, peraltro, il P.M. ricorrente non ha mai prospettato l'assunzione della veste di "datore di lavoro", di guisa che coperta dal giudicato dovrebbe essere la statuizione di proscioglimento emessa dal Tribunale di Treviso. Se il requisito soggettivo che renderebbe il reato contestato perseguibile d'ufficio è stato individuato dal P.M. nel rapporto di lavoro subordinato intercorrente con i dirigenti scolastici, poiché tale veste non è mai stata opposta al sindaco di Spiazzo, dunque privo di qualsivoglia posizione di garanzia, la statuizione di improcedibilità deve ritenersi ormai intangibile. Segnala, infine, il ricorrente, l'assoluta estraneità ai fatti dello BE in vista della delega dallo stesso conferita a terzi delle competenze relative alla manutenzione degli edifici comunali, comprensiva dell'onere di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina antinfortunistica.
Conclude l'esponente chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, specificato che l'esame della Corte è, nel caso di specie, particolarmente circoscritto, essendo esclusivamente volto ad accertare se la causa di improcedibilità dell'azione penale, rilevata dal Tribunale di Trento, sezione di Tione, sia stata dal giudice di merito esattamente ritenuta, di guisa che corretta debba ritenersi la sentenza di proscioglimento dallo stesso adottata, ovvero se detta causa sia stata erroneamente apprezzata, per cui non conforme a legge debba ritenersi tale decisione. In particolare, dovrà accertarsi se il delitto, contestato ai tre imputati, di concorso in lesioni personali colpose, debba considerarsi, o no, aggravato ai sensi dell'art. 590 c.p., comma 3 cioè se esso sia stato, o no, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Trento si presenta fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
In punto di fatto, per quanto direttamente in questa fase interessa, è stato accertato che l'incidente oggetto del procedimento: a) ha avuto quale vittima il giovane PA AL, studente della quinta elementare, b) si è verificato all'interno della palestra annessa alla scuola media "Baschenis De Averaria", sita nel comune di Spiazzo, ove lo scolaro si trovava, unitamente ai compagni ed all'insegnante, durante la lezione di "educazione motoria"; c) è stato determinato dall'incauto spostamento, da parte del PA e di due suoi compagni, nel corso della lezione, di una porta di pallamano verso il fondo della palestra, in posizione che potesse consentire lo svolgimento di una partita.
Orbene, non v'è dubbio circa la qualificazione di "luogo di lavoro" della palestra scolastica, in quanto luogo ove si svolge l'attività lavorativa di insegnamento della disciplina di "educazione motoria", ed in conseguenza soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 1, comma 2, invero, espressamente estende l'ambito di applicazione di detta normativa anche agli "istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado", sia pure "tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato". Con riferimento a tali ambienti, dunque, devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dall'art. 35 del predetto D.Lgs. che impongono al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute (comma 1), ma anche di attuare "le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte" (comma 2).
Non v'è dubbio, altresì, circa la qualificazione di "attrezzatura di lavoro" delle porte di pallamano. L'art. 34 del citato D.Lgs., invero, specifica che, ai fini della normativa antinfortunistica, per "attrezzatura di lavoro" deve intendersi "..qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro". Formula con la quale si è, evidentemente, inteso ricomprendere qualsiasi strumento utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e dunque anche la porta di pallamano che certamente è, quantomeno per il docente di educazione motoria, uno "strumento" attraverso il quale egli svolge il proprio lavoro. Si può, dunque, concludere nel senso che l'incidente, del quale è rimasto vittima il giovane PA, si è verificato in un luogo abitualmente destinato allo svolgimento di attività lavorative (palestra scolastica) ed è stato determinato dell'uso di uno strumento di lavoro (porta di pallamano); in un ambiente, quindi, certamente destinatario della normativa antinfortunistica e con l'uso di un attrezzo il cui utilizzo deve pure avvenire nel rispetto di precise regole. In particolare, della norma, sopra già riprodotta, che impone al datore di lavoro, da un lato, di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate anche ai fini della sicurezza e della salute di chi le utilizza, dall'altro, di porre in essere ogni possibile misura che sia idonea a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di tali attrezzature e ad impedirne l'uso non corretto. Ne consegue che, nel caso di infortunio del quale, in tale contesto, dovesse rimanere vittima un lavoratore (come, ad esempio, l'insegnante di educazione motoria o l'addetto alla pulizia dei locali), eventuali addebiti di natura penale che dovessero essere rivolti al datore di lavoro non potrebbero che essere aggravati, nell'ipotesi di lesioni personali, nei termini specificati dell'art. 590 c.p., comma 3 sub.
Tanto accertato, occorre a questo punto stabilire se le norme dettate a garanzia della sicurezza dell'ambiente di lavoro, di cui certamente è destinatario l'insegnante che nella palestra svolge la propria attività lavorativa e che si pone, nei confronti del dirigente scolastico, quale lavoratore dipendente, riguardino, oltre che l'insegnante e qualunque altro lavoratore dipendente, anche terzi estranei al rapporto di lavoro che, nel medesimo ambiente lavorativo, siano coinvolti in un incidente dal quale patiscano lesioni. Nel caso di specie, dovrà stabilirsi se il giovane AL PA, scolaro della quinta elementare che legittimamente si trovava nei locali della palestra, unitamente agli altri compagni ed all'insegnante, per la lezione di educazione motoria, possa, o no, ritenersi destinatario delle predette norme di garanzia. Ritiene la Corte che a tale quesito debba rispondersi affermativamente.
Se è vero, infatti, che il PA non può, evidentemente, essere ritenuto, con riferimento ai fatti oggetto del processo, lavoratore dipendente, e che a questo egli non può essere equiparato, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, sub a) e del D.M. n. 382 del 1998, comma 2 del Ministero della Pubblica Istruzione, che una tal equiparazione stabiliscono solo nei riguardi di studenti il cui insegnamento preveda la frequenza e l'utilizzo di "laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici", e che dunque adoperino, in concreto, le medesime attrezzature ed impianti normalmente utilizzati dai lavoratori sul posto di lavoro, condizione che non può certo attribuirsi al PA, è tuttavia altrettanto vero che ciò non basta per escludere costui dalle garanzie dettate dalla citata normativa. Egli, infatti, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, era tuttavia legittimamente presente nella palestra per partecipare alla lezione di educazione motoria, nel corso della quale ha patito l'incidente dal quale ha riportato lesioni, di guisa che, ove l'incidente dovesse ricondursi alla mancata osservanza, da parte del datore di lavoro e di chiunque altro abbia colposamente cooperato nella produzione dell'evento, delle norme per la prevenzione degli infortuni, eventuali responsabilità penali non potrebbero che ritenersi aggravate ai sensi della predetta normativa. In realtà, l'art. 590 c.p., comma 3, fa generico riferimento a fatti "commessi con violazione delle norme... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", senza limitarne l'applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. Tale norma non è per nulla collegata alla qualità del soggetto che riporta le lesioni, bensì all'esposizione a rischio di quanti, dipendenti o no, si trovino legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa Questa Corte ha, d'altra parte, in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, "è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso, legame che non può ritenersi escluso sol perché il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.c.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'"attivita" e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi" (Cass. n. 6025/1989). A tali principi questa Corte intende uniformarsi, di guisa che, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la fattispecie delittuosa contestata agli odierni imputati deve ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 590 c.p., comma 3 e dunque perseguibile anche in assenza di querela, secondo quanto prevede l'ultimo comma dello stesso articolo. Ferma restando la piena libertà del giudice di merito di verificare la concreta sussistenza, nei confronti di ciascun imputato, di responsabilità penali in ordine all'incidente patito dal PA, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Trento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006