Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 maggio 2012 |
Commentari • 3
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ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di scarico e accidentalità della fuoriuscita di sostanze – Illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Responsabilità del legale rappresentante ed amministratore della società – Artt. 74, 91, 124, 137, 318 septies, 318 octies d.lgs. n. 152/2006. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 Sentenza n.5239 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Controlli in loco – Coefficiente di densità del bestiame – Conteggio degli animali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea – Regolamenti (CE) n. 1698/2005, …
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Giurisprudenza • 93
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2021, n. 20384Provvedimento: 20384\ 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE AVVOCATI RI AS ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - Ud. 08/06/2021 - U.P.cam. BIAGIO VIRGILIO R.G.N. 2228/2021 GIACOMO MARIA STALLA Rel. Consigliere - RT IU - Consigliere - Rep. C.U. MARCO MARULLI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Cear. 20384 ENZO VINCENTI - Consigliere - OR CO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2228-2021 proposto da: NO EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio …Leggi di più...
- fondamento·
- sussistenza·
- utilizzabilità·
- avvocato e procuratore·
- procedimento·
- giudizi disciplinari
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.
- Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:
a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;
b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.