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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALBO MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VALLONE DELLE PERE 1 88836 88836 COTRONEI presso il difensore avv. FALBO MARIA
RICORRENTE contro contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA G.DELEDDA, 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2023, la ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (25.02.2022) o dalla data stabilita dal
CTU nominato, in subordine da febbraio 2023 data di insorgenza della nuova patologia, con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sosteneva l'erroneità delle valutazioni peritale per omessa valutazione della gravità delle patologie da cui era affetta e per l'insorgenza di nuove patologie.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione del beneficio in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa in merito alla documentazione depositata in corso di causa e successivamente rinnovate le operazioni peritali, è così decisa.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non pagina 1 di 2 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, pur presentando un'invalidità totale al 100 %, non abbia la necessità di assistenza continua. In particolare, secondo il consulente tecnico la ricorrente è affetta da menomazioni che: “non ne compromettono l'autosufficienza in quanto non le impediscono di compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età, e la deambulazione avviene senza difficoltà e senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La stessa incontinenza fecale riscontrata alla sig.ra , non essendo causata da una perdita Parte_1 completa del controllo dello sfintere anale (visita Ambulatorio di Chirurgia Generale Az.
[...] : “Riscontro di normotono sfinteriale, lieve riduzione della contrazione Controparte_2 volontaria- Wexner score 16”- 29/11/24), e necessitando di una irrigazione retrograda del colon ogni due giorni con sistema Persisten Plus (cert. prescrizione presidi dr. - 12/12/24) non è tale da Per_1 compromettere l'autosufficienza della perizianda con necessità di assistenza continua, tutt'al più può essere causa di un disagio sociale”.
A fronte di tali valutazioni, mancano elementi di segno contrario, desumibili dalla scienza medica, non forniti da parte ricorrente neppure nelle note del 9.3.2025 in cui semmai è evidenziata una mera difficoltà nel compimento degli atti di vita quotidiana, anziché l'impossibilità di compimento autonomo, come invece richiesto dalla norma (ad esempio per le patologie connesse all'apparato articolare (spondiloartrosi lombare, gonartrosi e osteoporosi ) che, secondo la parte ricorrente, “si manifestano con astenia e dolore cronico diffuso che induce ansia, depressione ed assenza di progettualità, influendo negativamente sulla qualità della vita tanto da far sviluppare infatti un
“disturbo ansioso-depressivo!, che nulla dice in merito alla mancanza di autonomia).
In definitiva, si ritiene che, alla luce delle patologie accertate dal consulente tecnico, non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, con conseguente rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso per atpo.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALBO MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VALLONE DELLE PERE 1 88836 88836 COTRONEI presso il difensore avv. FALBO MARIA
RICORRENTE contro contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA G.DELEDDA, 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2023, la ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (25.02.2022) o dalla data stabilita dal
CTU nominato, in subordine da febbraio 2023 data di insorgenza della nuova patologia, con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sosteneva l'erroneità delle valutazioni peritale per omessa valutazione della gravità delle patologie da cui era affetta e per l'insorgenza di nuove patologie.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione del beneficio in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa in merito alla documentazione depositata in corso di causa e successivamente rinnovate le operazioni peritali, è così decisa.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non pagina 1 di 2 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, pur presentando un'invalidità totale al 100 %, non abbia la necessità di assistenza continua. In particolare, secondo il consulente tecnico la ricorrente è affetta da menomazioni che: “non ne compromettono l'autosufficienza in quanto non le impediscono di compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età, e la deambulazione avviene senza difficoltà e senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La stessa incontinenza fecale riscontrata alla sig.ra , non essendo causata da una perdita Parte_1 completa del controllo dello sfintere anale (visita Ambulatorio di Chirurgia Generale Az.
[...] : “Riscontro di normotono sfinteriale, lieve riduzione della contrazione Controparte_2 volontaria- Wexner score 16”- 29/11/24), e necessitando di una irrigazione retrograda del colon ogni due giorni con sistema Persisten Plus (cert. prescrizione presidi dr. - 12/12/24) non è tale da Per_1 compromettere l'autosufficienza della perizianda con necessità di assistenza continua, tutt'al più può essere causa di un disagio sociale”.
A fronte di tali valutazioni, mancano elementi di segno contrario, desumibili dalla scienza medica, non forniti da parte ricorrente neppure nelle note del 9.3.2025 in cui semmai è evidenziata una mera difficoltà nel compimento degli atti di vita quotidiana, anziché l'impossibilità di compimento autonomo, come invece richiesto dalla norma (ad esempio per le patologie connesse all'apparato articolare (spondiloartrosi lombare, gonartrosi e osteoporosi ) che, secondo la parte ricorrente, “si manifestano con astenia e dolore cronico diffuso che induce ansia, depressione ed assenza di progettualità, influendo negativamente sulla qualità della vita tanto da far sviluppare infatti un
“disturbo ansioso-depressivo!, che nulla dice in merito alla mancanza di autonomia).
In definitiva, si ritiene che, alla luce delle patologie accertate dal consulente tecnico, non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, con conseguente rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso per atpo.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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