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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2006/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4828/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelnuovo Di Porto - Piazza Vittorio Veneto,12 00060 Castelnuovo Di Porto RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1371 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1262/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Castelnuovo di Porto in data 13/02/2025 e depositato il 17/02/2025 il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 1371, notificato in data 24/01/2025, portante l'addebito di complessivi Euro 1.051,00 per un presunto “parziale/omesso versamento” di un importo di Euro 752,00
a titolo di I.M.U.
Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto le unità immobiliari sono gravate dal diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, cod. civ., in quanto riservate al coniuge superstite e madre del ricorrente.
Il Comune di Castelnuovo Di Porto si è costituito in giudizio comunicando di aver annullato l'avviso di accertamento e chiedendo venga dichiarata la cessata materia del contendere
Il ricorrente ha depositato istanza di cessazione di materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, preso atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento effettuato dall'ufficio, confermato da parte ricorrente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese, sull'accordo delle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4828/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelnuovo Di Porto - Piazza Vittorio Veneto,12 00060 Castelnuovo Di Porto RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1371 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1262/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Castelnuovo di Porto in data 13/02/2025 e depositato il 17/02/2025 il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 1371, notificato in data 24/01/2025, portante l'addebito di complessivi Euro 1.051,00 per un presunto “parziale/omesso versamento” di un importo di Euro 752,00
a titolo di I.M.U.
Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto le unità immobiliari sono gravate dal diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, cod. civ., in quanto riservate al coniuge superstite e madre del ricorrente.
Il Comune di Castelnuovo Di Porto si è costituito in giudizio comunicando di aver annullato l'avviso di accertamento e chiedendo venga dichiarata la cessata materia del contendere
Il ricorrente ha depositato istanza di cessazione di materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, preso atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento effettuato dall'ufficio, confermato da parte ricorrente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese, sull'accordo delle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.