CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NC VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
lettertft- le conclusioni del PG GASPARE STURZO c L. a -- udito il ensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8592 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.5.2024 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di De NC EV, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con esclusione del comportamento di cui al secondo capoverso del capo a) dell'imputazione, oltre che del reato di bancarotta preferenziale di cui alla contestazione suppletiva, ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, 648 e 649 del codice di rito. Il G.u.p. del Tribunale di Lanciano ha espressamente escluso la responsabilità penale dell'imputato in ordine al comportamento descritto nel secondo capoverso del capo a) (distrazione di beni mobili e attrezzature alberghiere). Ciò nonostante la sentenza impugnata fa riferimento alla circostanza secondo cui non venivano trovati beni mobili nè le attrezzature alberghiere e della ristorazione che sarebbero dovuti essere presenti all'interno della struttura dell'Hotel MI ed afferma che quindi tale distrazione di beni mobili appare evidente non essendo stata giustificata la loro mancanza in alcun modo. Innanzitutto, la Corte territoriale non poteva proprio pronunciarsi sulla distrazione dei beni mobili di cui al secondo capoverso del capo a) di imputazione perché, non avendo nessuna parte processuale proposto impugnazione su quel capo e/o punto della sentenza, su di esso si era formato il giudicato. La sentenza va quindi cassata sul punto avendo necessariamente la Corte di appello nel t-determinare la pena finale irrogata tenuto conto erroneamente anche della condotta in argomento per la quale era intervenuta sentenza di assoluzione non impugnata dal pubblico ministero. Diversamente la pena inflitta avrebbe potuto essere ragionevolmente più contenuta, scendere al di sotto degli anni due di reclusione con í benefici di legge. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle prove e manifesta illogicità della stessa. Sempre con riferimento al capo a) dell'imputazione, questa volta però in relazione al comportamento descritto nella prima parte (nel 2013 l'imputato avrebbe simulato un contratto di locazione quindicinale avente ad oggetto l'albergo Hotel MI con la società Futura 13 s.r.I., il cui amministratore risultava essere la consorte del De NC, 2 ed era stata emessa una fattura datata 15 gennaio 2016 che attestava il versamento anticipato dei canoni mensili 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di euro 64.448,96 di cui non si riscontravano tracce), la Corte di appello ha condiviso le conclusioni del Tribunale ritenendo provata la responsabilità del ricorrente in maniera non condivisibile. Ed invero, il contratto di affitto non era simulato perché la Futura 13 s.r.l. ha effettivamente gestito l'Hotel MI dal 2013 al 2017 allorquando l'immobile è stato venduto all'asta in procedura espropriativa, acquistando e pagando l'attrezzatura alberghiera. La semplice emissione della fattura del 15 gennaio 2016 relativa al versamento anticipato dei canoni per l'importo di euro 64.448,96 non è affatto sufficiente a dare prova dell'avvenuto pagamento, essa costituisce soltanto la prova del credito vantato dalla S.I.D.E.S. per i canoni di tal che non vi è stata alcuna dissimulazione. Il curatore avrebbe potuto reclamare dalla Futura 13 il pagamento di quanto dovuto ove quest'ultima non avesse dimostrato altrimenti il pagamento. Vero è infatti che il De NT non ha avuto nemmeno il tempo di attivarsi giudiziariamente per ottenere il pagamento del credito nei confronti della Futura 13 s.r.l, anche in ragione del fatto che nel mese di dicembre 2017 interveniva la definitiva dichiarazione di fallimento della società, Sicché la mancata riscossione del credito non può configurare nel caso di specie il reato di bancarotta fraudolenta contestato e ravvisato dai giudici di merito. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. La Corte di appello non ha inteso riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale tenue argomentando sul fatto che "fosse agevole rilevare come alla luce delle cifre oggetto di contestazione e risultate provate in giudizio non può assolutamente ritenersi tale ipotesi lieve", laddove la speciale tenuità del danno in argomento va valutata in relazione all'importo della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. La Corte territoriale non indica quale sarebbe l'entità della diminuzione patrimoniale riferendosi a "cifre oggetto di contestazione" conseguenti alle condotte del De NT, sicché la motivazione resa sul punto è apodittica e priva di riscontri concreti. In ogni caso l'entità della diminuzione assumerebbe connotazioni di particolare tenuità anche in caso di valutazione complessiva degli atti concreti di bancarotta contestati. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1,11 ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente rappresenta genericamente la decisività della questione legata alla sottrazione dei beni mobili e attrezzature da cui l'imputato è stato effettivamente assolto in primo grado. Lo stesso ricorso, pur ammettendo che l'erroneo riferimento alla distrazione dei beni mobili per i quali era intervenuta assoluzione in primo grado è stato operato nella sentenza impugnata in maniera del tutto ultronea, avendo costituito oggetto di appello unicamente la distrazione attraverso la locazione dell'albergo Hotel MI per la quale era intervenuta condanna - tant'è che la Corte di appello opera solo un accenno alla distrazione dei beni mobili non rinvenuti - assume poi che di tale condotta la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto anche in sede di rideterminazione della pena. Tuttavia, nella sentenza impugnata nulla conforta l'assunto difensivo. Da essa emerge piuttosto che la pena è stata rapportata a quella stabilita dal primo giudice - ritenuta eccessiva - in relazione all'unica condotta distrattiva per la quale è intervenuta condanna e alle altre due condotte di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta documentale per le quali l'imputato è stato parimenti condannato. Anzi, a ben vedere, la Corte di appello, nel giustificare la riduzione della pena, fa generico riferimento alle modalità della condotta tenuta - senza un benché minimo accenno alla distrazione dei beni mobili - oltre che alla personalità dell'imputato quale emergente dal fatto ascritto, e su tale punto argomentativo non vi è censura alcuna in ricorso. Indi, partendo dalla pena base minima di anni tre di reclusione, l'aumenta di soli mesi tre ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, riducendola poi per il rito ad anni due e mesi due di reclusione a fronte della pena di anni due e mesi otto inflitta in primo grado. Sicché, in definitiva, il motivo in scrutinio rimane del tutto generico quanto al rilievo che apoditticamente si assume che la sentenza impugnata avrebbe attribuito, ai fini della rideterminazione della pena, alla condotta per la quale è intervenuta assoluzione, a cui la Corte dì appello ha ìn realtà fatto riferimento unicamente ad altri fini e ìn un punto della motivazione del tutto distante e distinto rispetto a quello dedicato al trattamento sanzionatorio. Manca il motivo in scrutinio di indicare l'eventuale passaggio logico-argomentatívo dal quale dovrebbe desumersi - a fronte del generico richiamo della condotta e del fatto effettuato ìn sede di rideterminazìone della pena - che la Corte territoriale, ai fini della rideterminazione della pena, abbia invece inteso considerare anche la condotta oggetto di 4 assoluzione. Né esso enuclea doglianze specifiche sul trattamento sanzionatorio, esaurendosi la censura sulla pena nella generica lamentela indicata. 1.2. Il secondo motivo è infondato, non considerando che l'impostazione emergente dalle pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi costituiscono un unicum argomentativo - in punto di ricostruzione della fraudolenza dell'operazione di affitto dell'Hotel MI da parte della società, poì fallita, S.I.D.E.S. s.r.l. alla FUTURA 13 s.r.I., è più ampia di quanto, esso, assume. Il ricorso si limita a contestare la simulazione del contratto di affitto per avere la società affittuaria effettivamente gestito l'Hotel MI, acquistando e pagando anche l'attrezzatura alberghiera, e ad affermare che non vi fu alcuna dissimulazione perché l'emissione della fattura di euro 64.448,96 non sarebbe stata tesa a dimostrare il pagamento. Dalla fattura emergerebbe, secondo l'ipotesi difensiva, l'esistenza di un credito per canoni da versare da parte della FUTURA 13 in favore della società poi fallita, credito che avrebbe potuto essere riscosso dal curatore, essendo poi intervenuto il fallimento della società che aveva di fatto impedito al ricorrente di procedere alla esazione. Il ricorso omette di valutare il profilo distrattivo univocamente individuato dai giudici di merito nell'aver concesso, il ricorrente, per quindici anni, la gestione dell'unico bene della società alla FUTURA 13, amministrata da sua moglie, senza mai incassare il credito per i canoni pattuiti - definiti peraltro incongrui nella sentenza di primo grado - il cui versamento, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018, alla stregua dello stesso tenore della fattura in argomento, del 15.1.2016 - emessa due anni prima della dichiarazione di fallimento intervenuta il 4.12.2017 ma quando erano oramai intraprese le azioni esecutive individuali - doveva ritenersi anticipato e quindi già effettuato e non, come assume la difesa, ancora da effettuare. Alcun accredito in tal senso risultava invece mai effettuato in favore della società concedente. E che il versamento della somma per complessivi euro 64.448,96 - pari all'importo complessivo dei canoni per gli anni 2016, 2017 e 2018 - non sia stato mai corrisposto è d'altra parte circostanza non contestata dallo stesso ricorso, che assume che il debito era ancora da esigere e che quindi la fattura non avrebbe avuto contenuto dissimulatori°, laddove essa, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, attesterebbe proprio il versamento anticipato di canoni in realtà mai avvenuto (d'altra parte, la fattura per canoni anticipati deve anche per logica intervenire dopo il versamento, trattandosi di canoni non ancora scaduti non vi sarebbe altrimenti motivo di fatturarli, se non perché intervenuto anticipatamente il loro versamento). Né il ricorso si confronta con l'ulteriore circostanza, ritenuta particolarmente eloquente ai finì che occupano dal giudice di primo grado, secondo cui né il custode della procedura immobiliare all'epoca gravante sull'albergo, né la Soget s.p.a., nè Equitalia Riscossione, che avevano avviato due distinte procedure di pignoramento presso terzi sugli affitti, 5 siano riusciti a riscuotere i canoni. Non sarebbe quindi un caso - conclude la logica ricostruzione del Tribunale - che tra la scarna documentazione acquisita vi sia proprio la fattura del 15 gennaio 2016 da ritenere quindi fittiziamente emessa dalla SIDES in favore della Futura 13 SRL per simulare l'incasso dei 'canoni locazione pagati in anticipo per annualità 2016 2017 2018' pari a complessivi euro 64.000 8,96, con il chiaro intento di impedirne il pignoramento, e, nell'eventualità di certo non remota del fallimento - si aggiunge - la riscossione da parte della curatela (il tutto si verificava, a tacer d'altro, a fronte di un incasso per mutuo erogato dalla BPER per complessivi euro 1.490.000, che vedeva la restituzione per soli euro 200.000, la cui destinazione, secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado, non era in alcun modo individuabile;
mentre, di contro, si procedeva al pagamento del credito da lavoro esposto in favore della moglie del ricorrente e riconosciuto a seguito di transazione e pagato prima degli altri debiti). In definitiva la ricostruzione del giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 20/04/2020, Rv. 279044 - 01; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Rv. 274370 - 01); e nel caso di specie i giudici di merito danno atto che l'inattività della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento. D'altra parte, questa Corte ha anche già avuto modo di precisare che in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 26/05/2020, Rv. 279089 - 01), ovvero alla stregua di quegli "indici dì fraudolenza" di cui fanno cenno diverse pronunce dì questa Corte (cfr. tra tutte Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Rv. 283582 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 - 01), della cui sussistenza nel caso di specie le sentenze di merito hanno fornito ampia motivazione. 1.3.11 terzo motivo è fuori fuoco, dal momento che entrambi i giudici di merito, hanno impostato il ragionamento posto a base della negazione dell'attenuante di speciale tenuità del danno - invocata nuovamente, genericamente, dal ricorrente - facendo riferimento, in premessa, proprio all'orientamento di questa Corte, cui allude il ricorso, secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, 6 comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 - 01) I giudici hanno poi riscontrato che alla luce delle cifre relative alle condotte ascritte all'imputato non possa assolutamente ravvisarsi l'ipotesi lieve (il giudice di primo grado aveva a sua volta fatto espresso riferimento all'entità della diminuzione della massa attiva conseguita alle condotte del De NC). E' evidente che anche la Corte di appello nel riferirsi alle "cifre relative alle condotte" abbia inteso attribuire rilievo all'entità delle diminuzioni provocate dai comportamenti illeciti del ricorrente, non potendosi evidentemente ritenere foriera di danno lieve - a fronte dell'assenza di attivo di cui danno atto i giudici di merito - alcuna delle condotte ascritte all'imputato alla stregua dell'entità dell'importo a ciascuna riconducibile (ammontando addirittura ad euro 94.000,00 quello relativo alla bancarotta preferenziale). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 1891, oltre accessori di legge, come richiesto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1891 oltre accessori di legge. Così deciso il 19/12/2024.
lettertft- le conclusioni del PG GASPARE STURZO c L. a -- udito il ensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8592 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.5.2024 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di De NC EV, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con esclusione del comportamento di cui al secondo capoverso del capo a) dell'imputazione, oltre che del reato di bancarotta preferenziale di cui alla contestazione suppletiva, ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, 648 e 649 del codice di rito. Il G.u.p. del Tribunale di Lanciano ha espressamente escluso la responsabilità penale dell'imputato in ordine al comportamento descritto nel secondo capoverso del capo a) (distrazione di beni mobili e attrezzature alberghiere). Ciò nonostante la sentenza impugnata fa riferimento alla circostanza secondo cui non venivano trovati beni mobili nè le attrezzature alberghiere e della ristorazione che sarebbero dovuti essere presenti all'interno della struttura dell'Hotel MI ed afferma che quindi tale distrazione di beni mobili appare evidente non essendo stata giustificata la loro mancanza in alcun modo. Innanzitutto, la Corte territoriale non poteva proprio pronunciarsi sulla distrazione dei beni mobili di cui al secondo capoverso del capo a) di imputazione perché, non avendo nessuna parte processuale proposto impugnazione su quel capo e/o punto della sentenza, su di esso si era formato il giudicato. La sentenza va quindi cassata sul punto avendo necessariamente la Corte di appello nel t-determinare la pena finale irrogata tenuto conto erroneamente anche della condotta in argomento per la quale era intervenuta sentenza di assoluzione non impugnata dal pubblico ministero. Diversamente la pena inflitta avrebbe potuto essere ragionevolmente più contenuta, scendere al di sotto degli anni due di reclusione con í benefici di legge. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle prove e manifesta illogicità della stessa. Sempre con riferimento al capo a) dell'imputazione, questa volta però in relazione al comportamento descritto nella prima parte (nel 2013 l'imputato avrebbe simulato un contratto di locazione quindicinale avente ad oggetto l'albergo Hotel MI con la società Futura 13 s.r.I., il cui amministratore risultava essere la consorte del De NC, 2 ed era stata emessa una fattura datata 15 gennaio 2016 che attestava il versamento anticipato dei canoni mensili 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di euro 64.448,96 di cui non si riscontravano tracce), la Corte di appello ha condiviso le conclusioni del Tribunale ritenendo provata la responsabilità del ricorrente in maniera non condivisibile. Ed invero, il contratto di affitto non era simulato perché la Futura 13 s.r.l. ha effettivamente gestito l'Hotel MI dal 2013 al 2017 allorquando l'immobile è stato venduto all'asta in procedura espropriativa, acquistando e pagando l'attrezzatura alberghiera. La semplice emissione della fattura del 15 gennaio 2016 relativa al versamento anticipato dei canoni per l'importo di euro 64.448,96 non è affatto sufficiente a dare prova dell'avvenuto pagamento, essa costituisce soltanto la prova del credito vantato dalla S.I.D.E.S. per i canoni di tal che non vi è stata alcuna dissimulazione. Il curatore avrebbe potuto reclamare dalla Futura 13 il pagamento di quanto dovuto ove quest'ultima non avesse dimostrato altrimenti il pagamento. Vero è infatti che il De NT non ha avuto nemmeno il tempo di attivarsi giudiziariamente per ottenere il pagamento del credito nei confronti della Futura 13 s.r.l, anche in ragione del fatto che nel mese di dicembre 2017 interveniva la definitiva dichiarazione di fallimento della società, Sicché la mancata riscossione del credito non può configurare nel caso di specie il reato di bancarotta fraudolenta contestato e ravvisato dai giudici di merito. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. La Corte di appello non ha inteso riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale tenue argomentando sul fatto che "fosse agevole rilevare come alla luce delle cifre oggetto di contestazione e risultate provate in giudizio non può assolutamente ritenersi tale ipotesi lieve", laddove la speciale tenuità del danno in argomento va valutata in relazione all'importo della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. La Corte territoriale non indica quale sarebbe l'entità della diminuzione patrimoniale riferendosi a "cifre oggetto di contestazione" conseguenti alle condotte del De NT, sicché la motivazione resa sul punto è apodittica e priva di riscontri concreti. In ogni caso l'entità della diminuzione assumerebbe connotazioni di particolare tenuità anche in caso di valutazione complessiva degli atti concreti di bancarotta contestati. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1,11 ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente rappresenta genericamente la decisività della questione legata alla sottrazione dei beni mobili e attrezzature da cui l'imputato è stato effettivamente assolto in primo grado. Lo stesso ricorso, pur ammettendo che l'erroneo riferimento alla distrazione dei beni mobili per i quali era intervenuta assoluzione in primo grado è stato operato nella sentenza impugnata in maniera del tutto ultronea, avendo costituito oggetto di appello unicamente la distrazione attraverso la locazione dell'albergo Hotel MI per la quale era intervenuta condanna - tant'è che la Corte di appello opera solo un accenno alla distrazione dei beni mobili non rinvenuti - assume poi che di tale condotta la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto anche in sede di rideterminazione della pena. Tuttavia, nella sentenza impugnata nulla conforta l'assunto difensivo. Da essa emerge piuttosto che la pena è stata rapportata a quella stabilita dal primo giudice - ritenuta eccessiva - in relazione all'unica condotta distrattiva per la quale è intervenuta condanna e alle altre due condotte di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta documentale per le quali l'imputato è stato parimenti condannato. Anzi, a ben vedere, la Corte di appello, nel giustificare la riduzione della pena, fa generico riferimento alle modalità della condotta tenuta - senza un benché minimo accenno alla distrazione dei beni mobili - oltre che alla personalità dell'imputato quale emergente dal fatto ascritto, e su tale punto argomentativo non vi è censura alcuna in ricorso. Indi, partendo dalla pena base minima di anni tre di reclusione, l'aumenta di soli mesi tre ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, riducendola poi per il rito ad anni due e mesi due di reclusione a fronte della pena di anni due e mesi otto inflitta in primo grado. Sicché, in definitiva, il motivo in scrutinio rimane del tutto generico quanto al rilievo che apoditticamente si assume che la sentenza impugnata avrebbe attribuito, ai fini della rideterminazione della pena, alla condotta per la quale è intervenuta assoluzione, a cui la Corte dì appello ha ìn realtà fatto riferimento unicamente ad altri fini e ìn un punto della motivazione del tutto distante e distinto rispetto a quello dedicato al trattamento sanzionatorio. Manca il motivo in scrutinio di indicare l'eventuale passaggio logico-argomentatívo dal quale dovrebbe desumersi - a fronte del generico richiamo della condotta e del fatto effettuato ìn sede di rideterminazìone della pena - che la Corte territoriale, ai fini della rideterminazione della pena, abbia invece inteso considerare anche la condotta oggetto di 4 assoluzione. Né esso enuclea doglianze specifiche sul trattamento sanzionatorio, esaurendosi la censura sulla pena nella generica lamentela indicata. 1.2. Il secondo motivo è infondato, non considerando che l'impostazione emergente dalle pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi costituiscono un unicum argomentativo - in punto di ricostruzione della fraudolenza dell'operazione di affitto dell'Hotel MI da parte della società, poì fallita, S.I.D.E.S. s.r.l. alla FUTURA 13 s.r.I., è più ampia di quanto, esso, assume. Il ricorso si limita a contestare la simulazione del contratto di affitto per avere la società affittuaria effettivamente gestito l'Hotel MI, acquistando e pagando anche l'attrezzatura alberghiera, e ad affermare che non vi fu alcuna dissimulazione perché l'emissione della fattura di euro 64.448,96 non sarebbe stata tesa a dimostrare il pagamento. Dalla fattura emergerebbe, secondo l'ipotesi difensiva, l'esistenza di un credito per canoni da versare da parte della FUTURA 13 in favore della società poi fallita, credito che avrebbe potuto essere riscosso dal curatore, essendo poi intervenuto il fallimento della società che aveva di fatto impedito al ricorrente di procedere alla esazione. Il ricorso omette di valutare il profilo distrattivo univocamente individuato dai giudici di merito nell'aver concesso, il ricorrente, per quindici anni, la gestione dell'unico bene della società alla FUTURA 13, amministrata da sua moglie, senza mai incassare il credito per i canoni pattuiti - definiti peraltro incongrui nella sentenza di primo grado - il cui versamento, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018, alla stregua dello stesso tenore della fattura in argomento, del 15.1.2016 - emessa due anni prima della dichiarazione di fallimento intervenuta il 4.12.2017 ma quando erano oramai intraprese le azioni esecutive individuali - doveva ritenersi anticipato e quindi già effettuato e non, come assume la difesa, ancora da effettuare. Alcun accredito in tal senso risultava invece mai effettuato in favore della società concedente. E che il versamento della somma per complessivi euro 64.448,96 - pari all'importo complessivo dei canoni per gli anni 2016, 2017 e 2018 - non sia stato mai corrisposto è d'altra parte circostanza non contestata dallo stesso ricorso, che assume che il debito era ancora da esigere e che quindi la fattura non avrebbe avuto contenuto dissimulatori°, laddove essa, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, attesterebbe proprio il versamento anticipato di canoni in realtà mai avvenuto (d'altra parte, la fattura per canoni anticipati deve anche per logica intervenire dopo il versamento, trattandosi di canoni non ancora scaduti non vi sarebbe altrimenti motivo di fatturarli, se non perché intervenuto anticipatamente il loro versamento). Né il ricorso si confronta con l'ulteriore circostanza, ritenuta particolarmente eloquente ai finì che occupano dal giudice di primo grado, secondo cui né il custode della procedura immobiliare all'epoca gravante sull'albergo, né la Soget s.p.a., nè Equitalia Riscossione, che avevano avviato due distinte procedure di pignoramento presso terzi sugli affitti, 5 siano riusciti a riscuotere i canoni. Non sarebbe quindi un caso - conclude la logica ricostruzione del Tribunale - che tra la scarna documentazione acquisita vi sia proprio la fattura del 15 gennaio 2016 da ritenere quindi fittiziamente emessa dalla SIDES in favore della Futura 13 SRL per simulare l'incasso dei 'canoni locazione pagati in anticipo per annualità 2016 2017 2018' pari a complessivi euro 64.000 8,96, con il chiaro intento di impedirne il pignoramento, e, nell'eventualità di certo non remota del fallimento - si aggiunge - la riscossione da parte della curatela (il tutto si verificava, a tacer d'altro, a fronte di un incasso per mutuo erogato dalla BPER per complessivi euro 1.490.000, che vedeva la restituzione per soli euro 200.000, la cui destinazione, secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado, non era in alcun modo individuabile;
mentre, di contro, si procedeva al pagamento del credito da lavoro esposto in favore della moglie del ricorrente e riconosciuto a seguito di transazione e pagato prima degli altri debiti). In definitiva la ricostruzione del giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 20/04/2020, Rv. 279044 - 01; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Rv. 274370 - 01); e nel caso di specie i giudici di merito danno atto che l'inattività della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento. D'altra parte, questa Corte ha anche già avuto modo di precisare che in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 26/05/2020, Rv. 279089 - 01), ovvero alla stregua di quegli "indici dì fraudolenza" di cui fanno cenno diverse pronunce dì questa Corte (cfr. tra tutte Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Rv. 283582 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 - 01), della cui sussistenza nel caso di specie le sentenze di merito hanno fornito ampia motivazione. 1.3.11 terzo motivo è fuori fuoco, dal momento che entrambi i giudici di merito, hanno impostato il ragionamento posto a base della negazione dell'attenuante di speciale tenuità del danno - invocata nuovamente, genericamente, dal ricorrente - facendo riferimento, in premessa, proprio all'orientamento di questa Corte, cui allude il ricorso, secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, 6 comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 - 01) I giudici hanno poi riscontrato che alla luce delle cifre relative alle condotte ascritte all'imputato non possa assolutamente ravvisarsi l'ipotesi lieve (il giudice di primo grado aveva a sua volta fatto espresso riferimento all'entità della diminuzione della massa attiva conseguita alle condotte del De NC). E' evidente che anche la Corte di appello nel riferirsi alle "cifre relative alle condotte" abbia inteso attribuire rilievo all'entità delle diminuzioni provocate dai comportamenti illeciti del ricorrente, non potendosi evidentemente ritenere foriera di danno lieve - a fronte dell'assenza di attivo di cui danno atto i giudici di merito - alcuna delle condotte ascritte all'imputato alla stregua dell'entità dell'importo a ciascuna riconducibile (ammontando addirittura ad euro 94.000,00 quello relativo alla bancarotta preferenziale). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 1891, oltre accessori di legge, come richiesto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1891 oltre accessori di legge. Così deciso il 19/12/2024.