Decreto cautelare 29 aprile 2022
Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2023, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00436/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
contro
Difensore Civico Regionale Presso la IO AM e IO AM (non costituiti in giudizio);
nei confronti
RA CO (non costituita in giudizio);
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto n. 30 del 27/04/2022 del Difensore Civico Regionale presso la IO AM avente ad oggetto “decreto di commissariamento ad acta ex art.136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le nomine delle assenti giunte municipali del Comune di Napoli”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Napoli il 18/8/2022:
Decreto n. 32 del 04/05/2022 del Difensore Civico presso la IO AM.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28 aprile 2022 e depositato in pari data, il Comune di Napoli ha premesso che il Difensore Civico Regionale presso la IO AM, con il Decreto n. 30 del
27/04/2022, (avente prot. n. 7057/U del 27/4/2022 del Consiglio Regionale della AM), nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL, ha nominato l’avv. RA CO “ Commissario ad acta del Comune di Napoli affinché, previo avviso pubblico con definizione di criteri preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalità del Comune di
Napoli ”, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL.
Il Difensore Civico Regionale è addivenuto alla nomina del commissario ad acta dopo aver rappresentato, nella parte motiva del provvedimento gravato, “ che sulla stampa, nelle dichiarazioni di consiglieri comunali di Napoli, nel dibattito nella seduta consiliare del consiglio comunale di Napoli di mercoledì 30 marzo 2022 risulta un’illegale omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni ”. Secondo il Difensore Civico Regionale “ la fiduciarietà e l'alta discrezionalità delle nomine assessorili non comporta il potere di non nominare; che è indubbia la sussistenza del potere surrogatorio in ogni caso di omissione di atto obbligatorio secondo i principi delle sentenze; che tale genere di controllo sostitutivo nella fattispecie vada effettuato direttamente da organo imparziale quale è il Difensore Civico regionale con criteri oggettivi ”.
Avverso tale provvedimento (e quelli conseguenti) è insorto il Comune di Napoli con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle seguenti censure.
1) violazione e falsa applicazione dell’art.136 del TUEL - difetto assoluto di attribuzione - incompetenza - violazione della legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23.
Secondo l’ente ricorrente il Difensore Civico Regionale sarebbe titolare di un potere sostitutivo solo nel caso in cui l’amministrazione locale abbia omesso un atto che debba essere compiuto in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l’applicazione di criteri di tipo oggettivo. Nel caso di specie, quindi, il Difensore Civico si sarebbe arrogato un potere che non gli competeva, ponendosi in aperto contrasto con i principi e con le norme di cui innanzi, è, dunque, illegittima per i vizi indicati in rubrica.
2) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23 – eccesso di potere - illogicità - contraddittorietà – difetto di istruttoria - violazione del principio democratico di cui all’art.1 della Costituzione.
Secondo il Comune di Napoli, pur riconoscendo il carattere essenzialmente fiduciario della nomina degli assessori, il Difensore Civico ha ritenuto di potersi illegittimamente sostituire alla volontà dell’ente comunale in asserita violazione degli istituti democratici e rappresentativi.
3) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23 – violazione degli art.5, 114, 118 e 119 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del TUEL e dell’art.85 dello Statuto del Comune.
Anche la selezione per l’individuazione degli assessori prospettata dal Difensore Civico, prosegue parte ricorrente, sarebbe viziata dalla violazione del principio di autonomia comunale costituzionalmente garantita ai Comuni.
4) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23 – eccesso di potere – genericità – difetto istruttorio - mancata delimitazione del potere.
La decisione di rimettere al commissario la scelta dei criteri sulla cui base operare la selezione, senza alcuna delimitazione del relativo potere, dunque, è anch’essa intrisa di illegittimità, atteso che la definizione dei criteri sulla cui base dovrebbe essere operata la scelta degli assessori municipali del Comune di Napoli è interamente rimessa all’arbitrio del Commissario.
5) violazione dell’art.136 del TUEL e dell’art.85 dello Statuto del Comune di Napoli – insussistenza di un obbligo di legge.
Il carattere eccezionale del rimedio impedisce ogni possibilità di ricorso ad interpretazioni estensive per cui deve escludersi che il potere sostitutivo possa essere esercitato per il compimento di atti la cui obbligatorietà non discende dalla legge ma dallo Statuto.
Parte ricorrente ha concluso proponendo un’istanza di esibizione di tutta la documentazione menzionata nel provvedimento impugnato.
Con decreto 29 aprile 2022, n. 884 il Presidente del Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione ex art. 56 c.p.a. sulla base della seguente motivazione: << Ritenuto che il Difensore Civico Regionale presso la IO AM, con il Decreto n. 30 del 27/04/2022, (avente prot. n. 7057/U del 27/4/2022 del Consiglio Regionale della AM), nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL, ha nominato l’avv. RA CO “Commissario ad acta del Comune di Napoli affinché, previo avviso pubblico con definizione di criteri preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalità del Comune di Napoli”;
Ritenuto che il Difensore Civico Regionale è addivenuto alla nomina del commissario ad acta dopo aver rappresentato, nella parte motiva del provvedimento gravato, “che sulla stampa, nelle dichiarazioni di consiglieri comunali di Napoli, nel dibattito nella seduta consiliare del consiglio comunale di Napoli di mercoledì 30 marzo 2022 risulta un’illegale omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni”.
Ritenuto che con il ricorso di cui in epigrafe si lamenta che il decreto n. 30 del 27/04/2022 (prot. n. 7057/U del 27/4/2022 del Consiglio Regionale della AM), l’invito prot. n.5363 del 01/04/2022 e tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e consequenziali, sarebbero illegittimi per
violazione e falsa applicazione dell’art.136 del TUEL - difetto assoluto di attribuzione - incompetenza - violazione della legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23;
Ritenuto che la domanda cautelare di adozione di misure cautelari monocratiche merita accoglimento per le seguenti le ragioni:
Sulla portata e sui limiti del potere sostitutivo del Difensore Civico della IO AM hanno già avuto modo di esprimersi tanto il Consiglio di Stato che questo TAR.
In materia, infatti, sono state rese le sentenze TAR AM, sez. I, 21 maggio 2019, n. 2701; TAR AM, sez. I, 24 novembre 2020, n.5506; Consiglio di Stato, sez. V, n.5365 del 16/07/2021.
A mente dell’art.136 del TUEL “Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”;
Nella IO AM, inoltre, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella Legge regionale AM 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico presso la IO AM) che ha istituito il Difensore Civico Regiona l’art. 2, comma 4, dispone che “Il Difensore Civico qualora nell’esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell’operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3”;
ai sensi del successivo art. 3, comma 3, “se il Difensore Civico accerta che l’atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l’obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto omesso”;
Nel delineare l’assetto di poteri discendente dalle richiamate previsioni normative, il Consiglio di Stato, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 15 giugno 2004, n. 173; sentenza Corte Cost. 18 febbraio1988, n. 177; Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 460; n. 342 del 1994; n. 313 del 2003; Corte cost., sent. n. 416 del 1995 e ord. n. 53 del 2003), ha chiarito che << la previsione di cui all’art. 136 TUEL, che prevede il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all’esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, deve riferirsi esclusivamente ai casi in cui ’amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l’applicazione di criteri di tipo oggettivo, ed in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale, sì che tali poteri sono esercitabili anche in via surrogatoria senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale degli enti locali negli spazi di propria competenza.
Il combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge regionale trova applicazione nell’ipotesi di esercizio di quei poteri che comparino interessi, rispetto ai quali possono intervenire solo gli organi regionali di vertice, in quanto espressione della comunità territoriale e dotati di investitura democratica (anche su segnalazione del Difensore Civico),laddove l’art. 136 del TUEL resta invece applicabile per i casi, come detto, di sostituzione degli enti locali nell’esercizio di compiti e poteri che non presentino contenuti di ponderazione di interessi;
La nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 136 del TUEL, costituendo rimedio di carattere eccezionale, sostanzialmente ablativo di poteri costituiti, deve essere assistita da cautele volte ad evitare in radice la possibilità che sia lesa o compromessa l’autonomia dell’ente surrogato, dovendo la sua efficacia, come per ogni provvedimento dettato da esigenze eccezionali e volto a comprimere poteri ordinariamente riconosciuti a soggetti dotati di autonomia, essere delimitata con estrema precisione.
Il provvedimento di nomina del Commissario ad acta, pertanto, deve sempre indicare specificamente sia i limiti finalistici del mandato che i limiti temporali entro cui l’azione straordinaria dev’essere conclusa, con tassativa indicazione dei poteri conferiti che, per quanto possibile, devono essere diretti al compimento di atti determinati e vanno limitati a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato, sez. V, n.5365 del 16/07/2021)
Ritenuto che il Difensore Civico Regionale, con il provvedimento impugnato, ha esercitato il potere sostitutivo ai fini della nomina degli assessori delle Municipalità cittadine, ovvero per la nomina dei componenti di un organo politico delle articolazioni dell’Ente.
Ritenuto che ci si trova al cospetto di un di un provvedimento appare allo stato e ad un primo sommario esame in contrasto con la disciplina normativa innanzi richiamata per difetto di competenza, non essendo ascrivibile ad alcun organo regionale il potere sostitutivo nell’adozione di un atto, quale è quello di nomina degli assessori, che presenta carattere altamente discrezionale e fiduciario.
Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile dal momento che la nomina dell’Avv. RA CO, come riportato nella nota prot. n. 330575 del 28/04/2022 del Segretario Generale del Comune di Napoli, pone le condizioni per procedere all'insediamento e all’adozione degli gli atti che riterrà di sua competenza secondo l'incarico ricevuto ed una tale evenienza comporterebbe l’adozione di atti, in linea con le ipotesi previste dal Difensore Civico, che minerebbero irrimediabilmente l’autonomia dell’Ente Locale e l’operatività dei meccanismi democratici e rappresentativi di cui è espressione la nomina degli assessori di Municipalità.
Ritenuto che, stante la rilevanza e l’immanenza del danno, ed attesa la necessità di assicurare che questo Tribunale amministrativo regionale valuti la questione, in sede collegiale, res adhuc integra, sussistono i presupposti per accogliere l’istanza, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. >>.
Con ordinanza 13 maggio 2022, n. 986 questa Sezione ha confermato il decreto appena riportato e ha accolto l’istanza di sospensione cautelare sulla base delle seguenti considerazioni:
<< Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Napoli ha contestato la legittimità del decreto 27 aprile 2022, n. 30 con cui il Difensore Civico Regionale ha nominato l’avv. RA CO “Commissario ad acta del Comune di Napoli affinché, previo avviso pubblico con definizione di criteri preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalità del Comune di Napoli”;
Rilevato che a tale determinazione il Difensore Civico Regionale è giunto dopo aver rilevato che “nel dibattito nella seduta consiliare del consiglio comunale di Napoli di mercoledì 30 marzo 2022
risulta un’illegale omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni”;
Rilevato che secondo il gravato decreto regionale “nella fattispecie delle nomine assessorili la nomina da parte del Difensore Civico regionale per indugio, nonostante invito, ha una portata meramente organizzativa senza ponderazione di interessi confliggenti, con l'applicazione di criteri oggettivi ed escludendo opzioni di tipo valoriale mentre un potere del Presidente di IO in materia porrebbe conflitti fra visioni diverse e contrasti fra maggioranze in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, precisando altresì che “la fiduciarietà e l’alta discrezionalità delle nomine assessorili non comporta il potere di non nominare; che e indubbia la sussistenza del potere surrogatorio in ogni case di omissione di atto obbligatorio secondo i principi delle sentenze; che tale genere di controllo sostitutivo nella fattispecie vada effettuato direttamente da organo imparziale quale e il Difensore Civico regionale con criteri oggettivi”;
Rilevato, in particolare, che il Comune di Napoli ha censurato la legittimità di tale decreto eccependo in particolare che il provvedimento impugnato esorbiterebbe dai poteri che l’art. 136 del TUEL a mente del quale “Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”
Rilevato che l’art. 3, co. 3, della legge della IO AM, n. 23/1978 che attua la previsione di cui al citato art. 136 del TUEL dispone che: “se il Difensore Civico accerta che l’atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l’obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto omesso”;
Rilevato che con decreto 29 aprile 2022, n. 884 cautelare ex art. 56 c.p.a., il Presidente di questo TAR ha accolto l’istanza di tutela e nell’articolata motivazione ha fra l’altro affermato che: “La nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 136 del TUEL, costituendo rimedio di carattere eccezionale, sostanzialmente ablativo di poteri costituiti, deve essere assistita da cautele volte ad evitare in radice la possibilità che sia lesa o compromessa l’autonomia dell’ente surrogato, dovendo la sua efficacia, come per ogni provvedimento dettato da esigenze eccezionali e volto a comprimere poteri ordinariamente riconosciuti a soggetti dotati di autonomia, essere delimitata con estrema precisione” e che l’atto di nomina degli assessori delle Municipalità cittadine costituisce “presenta carattere altamente discrezionale e fiduciario”;
Rilevato che il Collegio nell’ambito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, condivide le valutazioni svolte nel predetto decreto ex art. 56 c.p.a., rammentando che secondo la costante giurisprudenza costituzionale il potere sostitutivo degli organi regionali rispetto agli enti locali presuppone comunque il “rispetto di alcuni principi derivanti dall’esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali”; (Corte costituzionale, sentenza n. 173/2004);
Rilevato che la stessa Corte costituzionale ha precisato che “i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l’incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della IO e non già ad apparati amministrativi (sentenze n. 460 del 1989, n. 352 del 1992, n. 313 del 2003), dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità” (Corte Cost., sentenza, n. 112/2004);
Rilevato in ogni caso che per il Giudice delle leggi l’esercizio dei poteri sostitutivi della IO, e a maggior ragione del Difensore Civico Regionale, possa riguardare solo il compimento di attività "prive di discrezionalità nell’an", la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l’intervento sostitutivo (sentenza Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 177), disponendo altresì che il potere surrogatorio sia esercitato da un organo di governo della IO o almeno sulla base di una sua decisione (Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 460; n. 342 del 1994; n. 313 del 2003) e prevedendo al contempo congrue garanzie procedimentali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all’ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (Corte cost., sent. n. 416 del 1995 e ord. n. 53 del 2003);
Rilevato che la giurisprudenza di questa Sezione ha evidenziato che “i poteri surrogatori di cui all’art. 136 TUEL del Difensore civico rispetto agli inadempienti degli enti locali non possano configurarsi nei casi di atti e provvedimenti di competenza degli enti locali inadempienti che costituiscano espressione di un potere amministrativo connotato da un contenuto di ponderazione o di comparazione di interessi” (TAR AM, sez. I; 21 maggio 2019, n. 2701) e che l’orientamento di questa Sezione ha trovato autorevole conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all’esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, deve riferirsi esclusivamente ai casi in cui l’amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l’applicazione di criteri di tipo oggettivo, ed in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale, sì che tali poteri sono esercitabili anche in via surrogatoria senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale degli enti locali negli spazi di propria competenza” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2021, n. 5365);
Rilevato, quanto al caso di specie, che la nomina degli assessori delle municipalità, lungi dal presentare carattere tecnico, è atto connotato da natura ampiamente fiduciaria ed è ispirata da valutazioni di tipo discrezionale e che, sulla base delle considerazioni precedenti, un potere siffatto non parrebbe poter essere oggetto di surroga da parte del Difensore Civico Regionale;
Rilevato che non vale a superare i sollevati dubbi di legittimità la circostanza che la selezione degli assessori avverrebbe secondo la determinazione impugnata sulla base di criteri selettivi di tipo oggettivo e tecnico, atteso che l’atto oggetto di surroga non cessa per questa ragione di presentare il segnalato carattere discrezionale alla base del rapporto fiduciario tra gli assessori e gli organi di vertice della Municipalità;
Rilevato che l’inerzia nella nomina degli assessori delle Municipalità parrebbe, invece, inquadrarsi nell’ambito dell’impossibilità di funzionamento dell’ente che dovrebbe trovare risposta in altri rimedi previsti dall’ordinamento per i casi della specie >>.
Con decreto n. 31 del 4 maggio 2022 il Difensore Civico Regionale annullava in autotutela il gravato decreto n. 30 del 26 aprile 2022. Con decreto n. 32 adottato in pari data il Difensore Civico richiedeva ex art. 16 della l. n. 127/1997 al Prefetto di Napoli l’espletamento di ogni verifica sulla persistenza di violazioni di legge e l’esercizio di “ ogni conseguente potere previsto dall’ordinamento, salva, inoltre, ogni sua riservata decisione in considerazione di aspetti di sicurezza pubblica ”.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 luglio2022 e depositato il successivo 18 agosto, il Comune di Napoli ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Difensore Civico n. 32/2022 con il quale quest’ultimo ha sollecitato i poteri di verifica del prefetto di Napoli sul Comune ricorrente, chiedendo invece la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo all’originaria impugnazione.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2022 il Collegio ha dato avviso alla parte ricorrente della ricorrenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del codice del processo amministrativo, atteso che il Difensore Civico Regionale è intervenuto in autotutela, annullando il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo con la conseguente caducazione anche degli atti conseguenti. Ne deriva che parte ricorrente ha conseguito esattamente la medesima utilità che avrebbe raggiunto nel caso di pieno accoglimento del ricorso introduttivo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, al di là della tardività del deposito avvenuto a distanza di oltre 30 giorni dall’ultima notifica, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 45 del codice del processo amministrativo, esso è comunque inammissibile per carenza di interesse, atteso che oggetto di impugnazione è un atto che non produce effetti nella sfera giuridica di parte ricorrente, limitandosi il Difensore Civico a sollecitare ex art. 16 della l. n. 1271997 l’esercizio delle verifiche da parte del Prefetto. Trattasi di un potere meramente sollecitatorio e di segnalazione che non radica alcun interesse oppositivo concreto ed attuale in capo al Comune.
In definitiva deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
In considerazione della peculiarità e novità della questione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso introduttivo;
- Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO