CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36/2025 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Todarello, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Crotone, alla Via XXV Aprile, N. 55, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Gallo, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, Via Martiri Giuliani e Dalmati N. 2 A, in forza di procura alle liti in atti;
- appellata-
pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza del 16.12.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2022 la società sottoscriveva un contratto di adesione alla piattaforma Parte_1 online gestita da predisposta, per mezzo di algoritmi ed intelligenza artificiale, a raccogliere CP_1 ed elaborare eventuali disponibilità di trasporto da parte di vettori e, su richiesta di un committente, ad individuare quelli più idonei ad effettuare il trasporto richiesto, proponendoli in una piattaforma online.
Lamentando il mancato pagamento di un credito pari ad € 74.362,48 (come risultante dalle fatture inevase n. 72 del 31.10.2022, n.88 del 30.11.2022, n.97 del 31.12.2022 e n.5 del 30.1.2023), chiedeva ed CP_1 otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 2524/2024) per tale importo. proponeva opposizione a detto decreto chiedendone la revoca.. Parte_1
In particolare, a sostegno della propria pretesa l'opponente: (i) in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale di Milano a favore di quello di Torino, dal momento che nel contratto le parti avevano previsto, in caso di controversia, la competenza esclusiva del suddetto tribunale di Torino;
(ii) eccepiva altresì l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
(iii) esponeva di vantare a sua volta un controcredito nei confronti di per € CP_1
68.659,41, per “addebito per gravi inadempienze contrattuali, e per bancali non resi”, come da fatture n. 7/23 del
01.04.23 e n. 6/23 del 01.04.23, contestando altresì all'opposta di aver unilateralmente interrotto il servizio da gennaio 2023; (iv) contestava il valore probatorio delle fatture emesse da e la correttezza del CP_1 quantum azionato (eccependo di aver già pagato il dovuto); (v) eccepiva il difetto di legittimazione attiva di poiché il servizio di trasporto cui si riferivano le fatture insolute era stato effettuato da una CP_1 società distinta (RGN Truck S.r.l.s.).
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo n. 2524/2024,
Il Tribunale, con sentenza n. 2788/2025 pubblicata in data 02.04.2025, così decideva:
“rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 6832/23, emesso dal Tribunale di Milano in Parte_1 favore di ivi compresa la domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente; conferma il decreto ingiuntivo CP_1
n. 6832/23, emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara definitivamente esecutivo.Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA.”.
pagina 2 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
All'esito della prima udienza del 16.09.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha fissato davanti a sé l'udienza del 14 aprile 2026, poi anticipata al 16 dicembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni, già contenute, in parte, nell'ordinanza del 15 febbraio 2024 emessa in seguito all'udienza di prima comparizione:
- in primo luogo, ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva di rilevando che le fatture oggetto di ingiunzione riguardavano CP_1 esclusivamente il contratto di adesione alla piattaforma online azionato in sede monitoria e non il contratto di trasporto poi stipulato da con RGN Truck S.r.l.s; Parte_1
- del pari, ha rigettato l'eccezione circa il difetto di competenza del Tribunale di Milano, poiché la scelta del foro di Torino era contenuta nel contratto di trasporto (cui era estranea) e non, invece, in CP_1 quello di adesione alla piattaforma, che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Milano;
- con riferimento all'allegato inadempimento di (asserita interruzione del servizio dal gennaio CP_1
2023), ha rilevato che lo stesso doveva essere valutato alla luce dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opposta, ed era dunque motivato in virtù del ritardo nel pagamento della fattura n. 71 del 31.10.22 con scadenza al 31.12.22 e della mancata prestazione della fideiussione prevista in contratto da parte di Parte_1
- ha rilevato come l'effettività delle prestazioni eseguite da risultava documentata dai report CP_1 degli ordinativi, dagli ordini caricati sulla piattaforma e dai DDT del vettore, e come, al contrario, la contestazione dei corrispettivi da parte di era stata del tutto generica, non avendo la stessa Parte_1 indicato i compensi ritenuti invece corretti, né fornito prova dell'avvenuto pagamento. del pari, ha sottolineato che l'opponente non aveva fornito alcuna allegazione o prova concreta a sostegno del proprio preteso credito risarcitorio;
- infine, ha confermato l'infondatezza dell'opposizione in virtù del fatto che aveva allegato e CP_1 documentato il contratto, le scadenze delle fatture azionate e la proposta di piano di rientro formulata dalla stessa in data 25.1.2025 (costituente riconoscimento del debito), nonché l'effettività Parte_1
pagina 3 di 6 del servizio reso e la legittimità della sua sospensione, senza che avesse dimostrato alcun Parte_1 fatto estintivo della pretesa.
^^^^ L'appellante critica tale decisione con un unico motivo d'appello, in cui impugna Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
:
(i) in via preliminare e pregiudiziale contesta “l'incompetenza del tribunale Milano in favore di quello di
Torino” (cfr. pag. 6 atto di appello);
(ii) lamenta un'asserita disparità di trattamento nella valutazione delle prove, affermando, da un lato, che “nel corso del processo di primo grado, non è stata data prova del credito, di parte opposta, fondato sull'erroneo presupposto, di fatture arbitrariamente emesse e contestate”, mentre, al contrario “la società ha Parte_1 provato per come da consolidato orientamento giurisprudenziale con fatture il proprio credito… per come da fatture
N. 7/23 del 01.04.23 e N. 6/23 del 01.04.23 notificate, per la somma complessiva di Euro 68.659,41 per addebito per gravi inadempienze contrattuali, e per bancali non resi, giungendo alla conclusione per cui “il credito della e' provato con fattura, per come anche quello della solo che il Parte_2 CP_1 credito della e' stato riconosciuto, quello della , adoperando il giudice di prime cure due CP_1 Parte_3 pesi e due misure” e, dunque, il Giudice “avrebbe dovuto applicare la compensazione fra le due posizioni di crediti
e debiti” (cfr. pagg. 9 e 10 atto d'appello);
(iii) censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, infondato, per i seguenti motivi.
La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. n. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima;
vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. N 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli pagina 4 di 6 errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”.
Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Nulla di tutto questo è accaduto nel caso di specie.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, parte appellante si è limitata ad esplicitare i fatti di causa attraverso la riproposizione delle domande e delle tesi difensive svolte in primo grado, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del primo decidente e senza alcuna puntuale enucleazione dei motivi di doglianza delle stesse
E così, per quanto concerne la statuizione sulla competenza, si limita a contestarla senza argomentarne il motivo e senza prendere posizione su quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la clausola di competenza territoriale in favore del Tribunale di Torino invocata dall'appellante è contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra e RGN Truck Srls, estraneo alla causa de quo mentre al contrario il contratto Parte_1 sottoscritto tra e (unico rilevante nel caso di specie) prevede espressamente la CP_1 Parte_1 competenza del Tribunale di Milano.
Né ha preso posizione sulla argomentazione del primo decidente con la quale, da un lato, ha giustificato la interruzione del servizio (dalla fine di gennaio 2023) come eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dall'opposta e, dall'altro, ha fatto richiamo all'art. 642 c.p.c. sulla scorta della proposta di piano di rientro formulata da
Parte_1
Anche a ritenere poi ammissibile il motivo sulla pretesa “disparità di trattamento” nella valutazione delle prove da parte del primo giudice, è sufficiente osservare che il credito di è stato in realtà CP_1 compiutamente provato attraverso la produzione documentale già indicata nella sentenza di primo grado
(tra cui i report degli ordinativi ricevuti, gli ordini caricati sulla piattaforma, i DDT del vettore) e- soprattutto- dal riconoscimento del debito espresso nel piano di rientro del 25.1.2025; al contrario, non ha fornito alcuna prova concreta del proprio controcredito, salvo per la generica Parte_1 allegazione di alcune fatture.
Ne consegue che anche la richiesta di compensazione avanzata dall'appellante appare destituita da qualsiasi fondamento, posto che le fatture emesse da per asserite “gravi inadempienze contrattuali" e "bancali Parte_1 non resi" non solo attengono al rapporto tra quest'ultima e il vettore RGN Truck Srls, estraneo alla presente controversia, ma rappresentano in ogni caso, come già sottolineato dal primo giudice, una generica pagina 5 di 6 allegazione non sorretta da alcun ulteriore fondamento probatorio (affermazione del Tribunale peraltro ancora una volta non contrastata, in questa sede, dall'appellante con contrapposte deduzioni o richiami ad elementi istruttori volti a smentirla).
Da ultimo, anche le critiche proposte da rispetto al rigetto delle istanze istruttorie e la mancata Parte_1 esecuzione di una CTU contabile per la quantificazione dei danni subiti si sostanziano nella letterale reiterazione di censure già proposte in primo grado e correttamente respinte dal giudice di prime cure.
Infatti, la CTU è chiaramente solo esplorativa perché volta genericamente “a verificare tutti i pagamenti effettuati, eventuali compensazioni, oltre che, verificare e quantificare il risarcimento dei danni subiti”.
Ed anche la prova per testi sulla quale insiste (senza riprodurre nell'atto d'appello i capitolati) correttamente non è stata ammessa dal Tribunale perché riferita a circostanze non contestate (articolato sub a) e tuttavia giustificate, come detto, ex art.1460 c.c. o del tutto generiche (sub b :”ha emesso, arbitrariamente, le fatture; sub c : “ha creato un ingente danno economico alla da determinare la perdita di numerosi clienti” ). Parte_4
In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo i in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2788/2025, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA e CP_1 rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto, nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36/2025 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Todarello, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Crotone, alla Via XXV Aprile, N. 55, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Gallo, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, Via Martiri Giuliani e Dalmati N. 2 A, in forza di procura alle liti in atti;
- appellata-
pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza del 16.12.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2022 la società sottoscriveva un contratto di adesione alla piattaforma Parte_1 online gestita da predisposta, per mezzo di algoritmi ed intelligenza artificiale, a raccogliere CP_1 ed elaborare eventuali disponibilità di trasporto da parte di vettori e, su richiesta di un committente, ad individuare quelli più idonei ad effettuare il trasporto richiesto, proponendoli in una piattaforma online.
Lamentando il mancato pagamento di un credito pari ad € 74.362,48 (come risultante dalle fatture inevase n. 72 del 31.10.2022, n.88 del 30.11.2022, n.97 del 31.12.2022 e n.5 del 30.1.2023), chiedeva ed CP_1 otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 2524/2024) per tale importo. proponeva opposizione a detto decreto chiedendone la revoca.. Parte_1
In particolare, a sostegno della propria pretesa l'opponente: (i) in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale di Milano a favore di quello di Torino, dal momento che nel contratto le parti avevano previsto, in caso di controversia, la competenza esclusiva del suddetto tribunale di Torino;
(ii) eccepiva altresì l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
(iii) esponeva di vantare a sua volta un controcredito nei confronti di per € CP_1
68.659,41, per “addebito per gravi inadempienze contrattuali, e per bancali non resi”, come da fatture n. 7/23 del
01.04.23 e n. 6/23 del 01.04.23, contestando altresì all'opposta di aver unilateralmente interrotto il servizio da gennaio 2023; (iv) contestava il valore probatorio delle fatture emesse da e la correttezza del CP_1 quantum azionato (eccependo di aver già pagato il dovuto); (v) eccepiva il difetto di legittimazione attiva di poiché il servizio di trasporto cui si riferivano le fatture insolute era stato effettuato da una CP_1 società distinta (RGN Truck S.r.l.s.).
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo n. 2524/2024,
Il Tribunale, con sentenza n. 2788/2025 pubblicata in data 02.04.2025, così decideva:
“rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 6832/23, emesso dal Tribunale di Milano in Parte_1 favore di ivi compresa la domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente; conferma il decreto ingiuntivo CP_1
n. 6832/23, emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara definitivamente esecutivo.Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA.”.
pagina 2 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
All'esito della prima udienza del 16.09.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha fissato davanti a sé l'udienza del 14 aprile 2026, poi anticipata al 16 dicembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni, già contenute, in parte, nell'ordinanza del 15 febbraio 2024 emessa in seguito all'udienza di prima comparizione:
- in primo luogo, ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva di rilevando che le fatture oggetto di ingiunzione riguardavano CP_1 esclusivamente il contratto di adesione alla piattaforma online azionato in sede monitoria e non il contratto di trasporto poi stipulato da con RGN Truck S.r.l.s; Parte_1
- del pari, ha rigettato l'eccezione circa il difetto di competenza del Tribunale di Milano, poiché la scelta del foro di Torino era contenuta nel contratto di trasporto (cui era estranea) e non, invece, in CP_1 quello di adesione alla piattaforma, che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Milano;
- con riferimento all'allegato inadempimento di (asserita interruzione del servizio dal gennaio CP_1
2023), ha rilevato che lo stesso doveva essere valutato alla luce dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opposta, ed era dunque motivato in virtù del ritardo nel pagamento della fattura n. 71 del 31.10.22 con scadenza al 31.12.22 e della mancata prestazione della fideiussione prevista in contratto da parte di Parte_1
- ha rilevato come l'effettività delle prestazioni eseguite da risultava documentata dai report CP_1 degli ordinativi, dagli ordini caricati sulla piattaforma e dai DDT del vettore, e come, al contrario, la contestazione dei corrispettivi da parte di era stata del tutto generica, non avendo la stessa Parte_1 indicato i compensi ritenuti invece corretti, né fornito prova dell'avvenuto pagamento. del pari, ha sottolineato che l'opponente non aveva fornito alcuna allegazione o prova concreta a sostegno del proprio preteso credito risarcitorio;
- infine, ha confermato l'infondatezza dell'opposizione in virtù del fatto che aveva allegato e CP_1 documentato il contratto, le scadenze delle fatture azionate e la proposta di piano di rientro formulata dalla stessa in data 25.1.2025 (costituente riconoscimento del debito), nonché l'effettività Parte_1
pagina 3 di 6 del servizio reso e la legittimità della sua sospensione, senza che avesse dimostrato alcun Parte_1 fatto estintivo della pretesa.
^^^^ L'appellante critica tale decisione con un unico motivo d'appello, in cui impugna Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
:
(i) in via preliminare e pregiudiziale contesta “l'incompetenza del tribunale Milano in favore di quello di
Torino” (cfr. pag. 6 atto di appello);
(ii) lamenta un'asserita disparità di trattamento nella valutazione delle prove, affermando, da un lato, che “nel corso del processo di primo grado, non è stata data prova del credito, di parte opposta, fondato sull'erroneo presupposto, di fatture arbitrariamente emesse e contestate”, mentre, al contrario “la società ha Parte_1 provato per come da consolidato orientamento giurisprudenziale con fatture il proprio credito… per come da fatture
N. 7/23 del 01.04.23 e N. 6/23 del 01.04.23 notificate, per la somma complessiva di Euro 68.659,41 per addebito per gravi inadempienze contrattuali, e per bancali non resi, giungendo alla conclusione per cui “il credito della e' provato con fattura, per come anche quello della solo che il Parte_2 CP_1 credito della e' stato riconosciuto, quello della , adoperando il giudice di prime cure due CP_1 Parte_3 pesi e due misure” e, dunque, il Giudice “avrebbe dovuto applicare la compensazione fra le due posizioni di crediti
e debiti” (cfr. pagg. 9 e 10 atto d'appello);
(iii) censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, infondato, per i seguenti motivi.
La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. n. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima;
vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. N 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli pagina 4 di 6 errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”.
Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Nulla di tutto questo è accaduto nel caso di specie.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, parte appellante si è limitata ad esplicitare i fatti di causa attraverso la riproposizione delle domande e delle tesi difensive svolte in primo grado, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del primo decidente e senza alcuna puntuale enucleazione dei motivi di doglianza delle stesse
E così, per quanto concerne la statuizione sulla competenza, si limita a contestarla senza argomentarne il motivo e senza prendere posizione su quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la clausola di competenza territoriale in favore del Tribunale di Torino invocata dall'appellante è contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra e RGN Truck Srls, estraneo alla causa de quo mentre al contrario il contratto Parte_1 sottoscritto tra e (unico rilevante nel caso di specie) prevede espressamente la CP_1 Parte_1 competenza del Tribunale di Milano.
Né ha preso posizione sulla argomentazione del primo decidente con la quale, da un lato, ha giustificato la interruzione del servizio (dalla fine di gennaio 2023) come eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dall'opposta e, dall'altro, ha fatto richiamo all'art. 642 c.p.c. sulla scorta della proposta di piano di rientro formulata da
Parte_1
Anche a ritenere poi ammissibile il motivo sulla pretesa “disparità di trattamento” nella valutazione delle prove da parte del primo giudice, è sufficiente osservare che il credito di è stato in realtà CP_1 compiutamente provato attraverso la produzione documentale già indicata nella sentenza di primo grado
(tra cui i report degli ordinativi ricevuti, gli ordini caricati sulla piattaforma, i DDT del vettore) e- soprattutto- dal riconoscimento del debito espresso nel piano di rientro del 25.1.2025; al contrario, non ha fornito alcuna prova concreta del proprio controcredito, salvo per la generica Parte_1 allegazione di alcune fatture.
Ne consegue che anche la richiesta di compensazione avanzata dall'appellante appare destituita da qualsiasi fondamento, posto che le fatture emesse da per asserite “gravi inadempienze contrattuali" e "bancali Parte_1 non resi" non solo attengono al rapporto tra quest'ultima e il vettore RGN Truck Srls, estraneo alla presente controversia, ma rappresentano in ogni caso, come già sottolineato dal primo giudice, una generica pagina 5 di 6 allegazione non sorretta da alcun ulteriore fondamento probatorio (affermazione del Tribunale peraltro ancora una volta non contrastata, in questa sede, dall'appellante con contrapposte deduzioni o richiami ad elementi istruttori volti a smentirla).
Da ultimo, anche le critiche proposte da rispetto al rigetto delle istanze istruttorie e la mancata Parte_1 esecuzione di una CTU contabile per la quantificazione dei danni subiti si sostanziano nella letterale reiterazione di censure già proposte in primo grado e correttamente respinte dal giudice di prime cure.
Infatti, la CTU è chiaramente solo esplorativa perché volta genericamente “a verificare tutti i pagamenti effettuati, eventuali compensazioni, oltre che, verificare e quantificare il risarcimento dei danni subiti”.
Ed anche la prova per testi sulla quale insiste (senza riprodurre nell'atto d'appello i capitolati) correttamente non è stata ammessa dal Tribunale perché riferita a circostanze non contestate (articolato sub a) e tuttavia giustificate, come detto, ex art.1460 c.c. o del tutto generiche (sub b :”ha emesso, arbitrariamente, le fatture; sub c : “ha creato un ingente danno economico alla da determinare la perdita di numerosi clienti” ). Parte_4
In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo i in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2788/2025, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA e CP_1 rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto, nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 6 di 6