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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6159 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 CP_1 CP_2 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 [...]
, , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 , , , ,
[...] CP_24 CP_25 Controparte_26 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Pt_24 Parte_25 Parte_26
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Parte_27
Nunziata e Adriana Cioffi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Salerno alla via Irno n. 11;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_27
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Consiglia
Serena Alfano e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno CP_28
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_29
;
[...]
- RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 26.11.2024 i ricorrenti sopra nominativamente indicati esponevano di essere dipendenti del Controparte_27
già nell'anno 2013.
[...]
Lamentavano il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità CP_27
di servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepivano la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010
il quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro,
del 2013.
Chiedevano, pertanto, di condannare il a collocare i ricorrenti al livello CP_27
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_27
prescrizione del diritto richiesto e, nel merito, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui a indicare. In via preliminare, anzitutto va respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione fatta valere dal . Controparte_27
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui
il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente
per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati
nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la
prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la
prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti
ancora non prescritti”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, n.2232;
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n.27021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti.
A chiarire tale aspetto è anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale con la circolare n. 28 del 2.12.2021 precisa che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Chiarito ciò, scendendo nel merito della questione, l'art. 9 del D.L. 78/2010
conv in L. 122/2010, "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da
eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 6264/2019 ha precisato che: “la
relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo"
dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni
2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010",
che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da
corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le
componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella
norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle
derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi,
che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo
oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura
della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve
avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che
prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli
effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione
degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così
come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità
della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà
considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione. La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata affrontata anche dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 66/2024 cui questo Giudice
aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di Appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14,
219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina,
limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010,
precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è
quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Inoltre di recente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16133 del 11/06/2024ha
ribadito che: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali
collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del
d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli
anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito
in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con
lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010) (Cfr. Cassazione
civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133).
Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò
funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dagli odierni ricorrenti sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio,
oltre interessi legali nei limiti della prescrizione quinquennale.
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite. E
infatti, l'assoluta novità della questione trattata impone la sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6159 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_1 [...] , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
, , , , CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , , ,
[...] CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] Controparte_26 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, nei confronti del Parte_26 Parte_27 Controparte_27
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_30
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25
, , , , Controparte_26 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 , , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , , Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
alla ricostruzione della propria carriera considerando per Parte_27
intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2) condanna il a collocare , Controparte_27 Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25
, , , , Controparte_26 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , , Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio Parte_27
maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondergli le eventuali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6159 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 CP_1 CP_2 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
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, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 [...]
, , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 , , , ,
[...] CP_24 CP_25 Controparte_26 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Pt_24 Parte_25 Parte_26
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Parte_27
Nunziata e Adriana Cioffi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Salerno alla via Irno n. 11;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_27
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Consiglia
Serena Alfano e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno CP_28
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_29
;
[...]
- RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 26.11.2024 i ricorrenti sopra nominativamente indicati esponevano di essere dipendenti del Controparte_27
già nell'anno 2013.
[...]
Lamentavano il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità CP_27
di servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepivano la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010
il quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro,
del 2013.
Chiedevano, pertanto, di condannare il a collocare i ricorrenti al livello CP_27
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_27
prescrizione del diritto richiesto e, nel merito, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui a indicare. In via preliminare, anzitutto va respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione fatta valere dal . Controparte_27
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui
il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente
per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati
nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la
prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la
prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti
ancora non prescritti”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, n.2232;
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n.27021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti.
A chiarire tale aspetto è anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale con la circolare n. 28 del 2.12.2021 precisa che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Chiarito ciò, scendendo nel merito della questione, l'art. 9 del D.L. 78/2010
conv in L. 122/2010, "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da
eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 6264/2019 ha precisato che: “la
relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo"
dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni
2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010",
che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da
corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le
componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella
norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle
derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi,
che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo
oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura
della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve
avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che
prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli
effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione
degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così
come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità
della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà
considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione. La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata affrontata anche dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 66/2024 cui questo Giudice
aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di Appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14,
219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina,
limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010,
precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è
quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Inoltre di recente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16133 del 11/06/2024ha
ribadito che: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali
collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del
d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli
anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito
in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con
lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010) (Cfr. Cassazione
civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133).
Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò
funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dagli odierni ricorrenti sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio,
oltre interessi legali nei limiti della prescrizione quinquennale.
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite. E
infatti, l'assoluta novità della questione trattata impone la sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6159 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
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, nei confronti del Parte_26 Parte_27 Controparte_27
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_30
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
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alla ricostruzione della propria carriera considerando per Parte_27
intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2) condanna il a collocare , Controparte_27 Parte_1
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al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio Parte_27
maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondergli le eventuali differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro