Articolo 10 della Legge 27 febbraio 1955, n. 53
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 marzo 1955
Art. 10.
Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.
Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall'art. 5 dovra' essere decurtato di quanto agli, interessati eventualmente spetti a titolo di indennita' una tantum a carico degli istituti di previdenza di categoria.
Entrata in vigore il 24 marzo 1955