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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/08/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado per scioglimento del matrimonio iscritto al n. 545/2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1
Impera, giusta delega depositata in atti, domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AN;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 15/07/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto artt. 2 e 3, comma 3 lett. B, della legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74787, lo scioglimento civile del matrimonio, contratto tra la
pagina 1 di 3 signora e e conseguentemente ordinarsi all' Ufficiale della Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) Dichiarare le figlie e maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti, e pertanto che nulla è dovuto per il loro mantenimento e conseguentemente revocare
l'assegno di mantenimento a carico del padre;
c) Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
d) Spese legali compensate
In caso di opposizione del signor condannarlo alle spese di lite. CP_1
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova, anche a seguito della costituzione del signor ”. CP_1
e dal Pubblico Ministero in data 17/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di OL numero 1774 di data 29/04/2011 e depositato in data 29/04/2011.
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 la parte ricorrente chiede pronuncia di divorzio alle condizioni in epigrafe riportate. La parte convenuta non si è costituita ed è Controparte_1 stata dichiarata contumace all'udienza del 15/07/2025.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti, dalla loro separazione pronunciata con il sopra richiamato decreto di omologa, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Le figlie nate dal matrimonio sono tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente). In base alle condizioni di separazione, omologate con decreto n. 1774 del
29/04/2011, è ancora previsto un contributo di mantenimento a loro favore e carico del padre CP_1
Pertanto tale contributo deve essere revocato.
[...]
In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, nulla va disposto in punto spese di lite (non essendosi costituita la parte convenuta) che resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011).
pagina 2 di 3 Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale, nonostante la parte resistente sia residente o domiciliata nel Comune di CASSANO DELLE MURGE (BA), (doc. 3 di parte ricorrente), perché l'incompetenza territoriale non è stata tempestivamente eccepita e rilevata (cfr. art. 473 bis.47
c.p.c. e sul punto Cass.n. 23106/2015, Cass.n. 21944/2018, Cass.n. 21672/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (BZ) il 01/07/2006 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 110, Parte I, dell'anno 2006 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1. viene revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre , a favore Controparte_1 delle figlie e , poiché le stesse risultano Persona_3 Persona_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto per il loro mantenimento;
2. Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in OL, il 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Ivan Rauzi Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado per scioglimento del matrimonio iscritto al n. 545/2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1
Impera, giusta delega depositata in atti, domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AN;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 15/07/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto artt. 2 e 3, comma 3 lett. B, della legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74787, lo scioglimento civile del matrimonio, contratto tra la
pagina 1 di 3 signora e e conseguentemente ordinarsi all' Ufficiale della Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) Dichiarare le figlie e maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti, e pertanto che nulla è dovuto per il loro mantenimento e conseguentemente revocare
l'assegno di mantenimento a carico del padre;
c) Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
d) Spese legali compensate
In caso di opposizione del signor condannarlo alle spese di lite. CP_1
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova, anche a seguito della costituzione del signor ”. CP_1
e dal Pubblico Ministero in data 17/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di OL numero 1774 di data 29/04/2011 e depositato in data 29/04/2011.
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 la parte ricorrente chiede pronuncia di divorzio alle condizioni in epigrafe riportate. La parte convenuta non si è costituita ed è Controparte_1 stata dichiarata contumace all'udienza del 15/07/2025.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti, dalla loro separazione pronunciata con il sopra richiamato decreto di omologa, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Le figlie nate dal matrimonio sono tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente). In base alle condizioni di separazione, omologate con decreto n. 1774 del
29/04/2011, è ancora previsto un contributo di mantenimento a loro favore e carico del padre CP_1
Pertanto tale contributo deve essere revocato.
[...]
In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, nulla va disposto in punto spese di lite (non essendosi costituita la parte convenuta) che resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011).
pagina 2 di 3 Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale, nonostante la parte resistente sia residente o domiciliata nel Comune di CASSANO DELLE MURGE (BA), (doc. 3 di parte ricorrente), perché l'incompetenza territoriale non è stata tempestivamente eccepita e rilevata (cfr. art. 473 bis.47
c.p.c. e sul punto Cass.n. 23106/2015, Cass.n. 21944/2018, Cass.n. 21672/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (BZ) il 01/07/2006 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 110, Parte I, dell'anno 2006 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1. viene revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre , a favore Controparte_1 delle figlie e , poiché le stesse risultano Persona_3 Persona_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto per il loro mantenimento;
2. Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in OL, il 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Ivan Rauzi Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3