TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.13856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Catania via Passo di Aci Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 77, presso lo studio dell'Avv. SPITALERI ANTONIO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, già denominata (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via G.
D'Annunzio, 62, presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 6.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con contestuale richiesta di ATP ex artt. 696 e 699 c.p.c. CP_3
proprietario dell'immobile sito in Gravina di Catania via Catanzaro n. 13, ha lamentato lesioni ai
[...] muri perimetrali del proprio immobile verificati successivamente all'inizio dei lavori eseguiti sul tratto di strada a ridosso della propria abitazione e commissionati dall'odierna comparente al fine di
1 procedere all'interramento di un cavo della linea elettrica commissionati da Controparte_4
costituitasi in giudizio, ha contestato ogni addebito chiedendo la chiamata in
[...] causa dell'impresa alla quale erano stati affidati i lavori in appalto, unica responsabile del Controparte_5 danno.
Denegata la chiamata del terzo richiesta dal convenuto, sulla scorta del principio di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “le eventuali pattuizioni previste in un contratto di appalto, in base alle quali tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, non possono essere invocate dal committente convenuto dal terzo danneggiato per la loro valenza inter partes, essendo, quindi, inidonee ad essere opposte al terzo danneggiato dall'opera, stante il principio di relatività del contratto e ex art. 1372 c.c. (così Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363; v. anche Sez. 2 , Sentenza n. 20840 del 30/06/2022); con la conseguenza che
«se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode”
(Cass.21977/22; Cass. n. 20840 del 30/06/2022).
Disposto ATP a seguito di ricorso in corso di causa da parte del ricorrente, la relazione è stata depositata in data 4.5.2025.
Disposto il richiamo del CTU nel giudizio di merito, non potendo il risarcimento condurre ad una ingiusta locupletazione del danneggiato, la relazione integrativa è stata depositata in data 3.7.2025.
All'esito del giudizio risultano comprovati i danni al muro attoreo arrecati in occasione dei lavori effettuati dalla convenuta di esecuzione di opere di interramento di un cavidotto elettrico in una zona immediatamente a ridosso del muro di recinzione nord che separa la proprietà dell'attore dalla via
Catanzaro. Secondo quanto accertato dal CTU (vedi immagini allegato C della relazione di CTU), il muro “presenta delle profonde lesioni, particolarmente in prossimità del cancello d'ingresso, dove alcuni blocchi risultano già crollati. Il muro oggetto di analisi, per circa la metà della sua lunghezza, risulta essere pericolosamente imbarcato verso il lato strada con evidente pericolo di crollo e di danneggiamento di cose e persone. Trattandosi di una strada piuttosto stretta ed a doppio senso di circolazione, un eventuale crollo di blocchi su strada potrebbe non essere visto da un conducente con evidente rischio per la sicurezza della circolazione stradale”.
Il CTU ha individuato la causa del danno arrecato al muro nord alle vibrazioni prodotte in occasione dei lavori di scavo a sezione obbligata per l'interramento di un cavidotto condotti in prossimità della fondazione del muro.
Il CTU ha poi individuato i rimedi consistenti nel rifacimento del muro opere per complessivi
€8.735,97 da ritenersi già liquidato all'attualità. Nessuna parte ha trasmesso osservazioni alla relazione
2 del CTU che risulta ampiamente motivata e argomentata sulla scorta di valutazioni tecniche pervenendo a conclusioni senz'altro condivisibili.
Da ultimo la parte attrice all'udienza di discussione ha aderito alle conclusioni del CTU.
Va conseguentemente accertata la responsabilità della convenuta per l'evento lesivo oggetto di causa e disposta la condanna al pagamento della somma di €8.735,97 da ritenersi già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore secondo il criterio del decisum ed alla bassa complessità della controversia e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC dichiaratosi antistatario. Va altresì disposta la refusione delle spese, in favore di parte attrice, delle spese dell'ATP, liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore secondo il criterio del decisum ed alla bassa complessità della controversia e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie la domanda attorea e condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno della somma di €8.735,97 già liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €2.540,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC e per il procedimento di ATP in corso di causa in €1.170,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del convenuto soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Catania via Passo di Aci Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 77, presso lo studio dell'Avv. SPITALERI ANTONIO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, già denominata (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via G.
D'Annunzio, 62, presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 6.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con contestuale richiesta di ATP ex artt. 696 e 699 c.p.c. CP_3
proprietario dell'immobile sito in Gravina di Catania via Catanzaro n. 13, ha lamentato lesioni ai
[...] muri perimetrali del proprio immobile verificati successivamente all'inizio dei lavori eseguiti sul tratto di strada a ridosso della propria abitazione e commissionati dall'odierna comparente al fine di
1 procedere all'interramento di un cavo della linea elettrica commissionati da Controparte_4
costituitasi in giudizio, ha contestato ogni addebito chiedendo la chiamata in
[...] causa dell'impresa alla quale erano stati affidati i lavori in appalto, unica responsabile del Controparte_5 danno.
Denegata la chiamata del terzo richiesta dal convenuto, sulla scorta del principio di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “le eventuali pattuizioni previste in un contratto di appalto, in base alle quali tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, non possono essere invocate dal committente convenuto dal terzo danneggiato per la loro valenza inter partes, essendo, quindi, inidonee ad essere opposte al terzo danneggiato dall'opera, stante il principio di relatività del contratto e ex art. 1372 c.c. (così Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363; v. anche Sez. 2 , Sentenza n. 20840 del 30/06/2022); con la conseguenza che
«se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode”
(Cass.21977/22; Cass. n. 20840 del 30/06/2022).
Disposto ATP a seguito di ricorso in corso di causa da parte del ricorrente, la relazione è stata depositata in data 4.5.2025.
Disposto il richiamo del CTU nel giudizio di merito, non potendo il risarcimento condurre ad una ingiusta locupletazione del danneggiato, la relazione integrativa è stata depositata in data 3.7.2025.
All'esito del giudizio risultano comprovati i danni al muro attoreo arrecati in occasione dei lavori effettuati dalla convenuta di esecuzione di opere di interramento di un cavidotto elettrico in una zona immediatamente a ridosso del muro di recinzione nord che separa la proprietà dell'attore dalla via
Catanzaro. Secondo quanto accertato dal CTU (vedi immagini allegato C della relazione di CTU), il muro “presenta delle profonde lesioni, particolarmente in prossimità del cancello d'ingresso, dove alcuni blocchi risultano già crollati. Il muro oggetto di analisi, per circa la metà della sua lunghezza, risulta essere pericolosamente imbarcato verso il lato strada con evidente pericolo di crollo e di danneggiamento di cose e persone. Trattandosi di una strada piuttosto stretta ed a doppio senso di circolazione, un eventuale crollo di blocchi su strada potrebbe non essere visto da un conducente con evidente rischio per la sicurezza della circolazione stradale”.
Il CTU ha individuato la causa del danno arrecato al muro nord alle vibrazioni prodotte in occasione dei lavori di scavo a sezione obbligata per l'interramento di un cavidotto condotti in prossimità della fondazione del muro.
Il CTU ha poi individuato i rimedi consistenti nel rifacimento del muro opere per complessivi
€8.735,97 da ritenersi già liquidato all'attualità. Nessuna parte ha trasmesso osservazioni alla relazione
2 del CTU che risulta ampiamente motivata e argomentata sulla scorta di valutazioni tecniche pervenendo a conclusioni senz'altro condivisibili.
Da ultimo la parte attrice all'udienza di discussione ha aderito alle conclusioni del CTU.
Va conseguentemente accertata la responsabilità della convenuta per l'evento lesivo oggetto di causa e disposta la condanna al pagamento della somma di €8.735,97 da ritenersi già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore secondo il criterio del decisum ed alla bassa complessità della controversia e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC dichiaratosi antistatario. Va altresì disposta la refusione delle spese, in favore di parte attrice, delle spese dell'ATP, liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore secondo il criterio del decisum ed alla bassa complessità della controversia e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie la domanda attorea e condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno della somma di €8.735,97 già liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €2.540,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC e per il procedimento di ATP in corso di causa in €1.170,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge da distrarre in favore dell'Avv.Spitaleri ON IC;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del convenuto soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
3