Sentenza 9 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/09/2003, n. 13139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13139 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Comunione SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE PER LE PARTI Comuni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 6073/01 Cron.27024 Presidente e Relatore 1 39/03 Rep. 3438 Consigliere Dott. BE Michele TRIOLA 1 3. 1 39 Consigli Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 03/04/03 onsigliere Dott. Ettore CCIANT Dott. Emilio - Consigliere ICA ha pronunciato là seguente 3 SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
3 ricorrente
contro
IT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA с BALBO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SPIGAROLO, che lo difende unitamente all'avvocato 2003 566 ANTONIO AMBROSINI, giusta delega in atti;
-1- 1 controricorrente avverso la sentenza n. 2098/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 03/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato D'OTTAVI Mario, dsifensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato SEOGAROLO Bruno, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ÷ Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto. -2- 64- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 15 luglio 1992, BE TO convenne davanti al Pretore di Verona DI e VA RA. Espose di essere comproprietario, in ragione della metà, del fabbricato in Comune di Pastrengo, via Rovereto 28, la cui altra metà apparteneva in nuda proprietà a DI RA ed in usufrutto a VA RA. Per il riscaldamento del fabbricato e per la manutenzione del relativo impianto aveva anticipato la somma complessiva di lire 7.728.483 e per l'acqua la somma di lire 288.371. Invano, aveva loro richiesto il rimborso della quota, pari a lire - 3.017.564. Domandò che i convenuti fossero condannati in solido a pagare la somma suddetta, con la rivalutazione monetaria e gli interessi. DI e VA RA chiesero il rigetto delle avverse istanze: risposero che le spese non erano state deliberate dall'assemblea della comunione e che non sussisteva il presupposto di cui all'art. 1110 cod. civ. Con sentenza 9 gennaio 1997, il Pretore respinse la domanda. Pronunziando sul gravame proposto da BE TO, il Tribunale di Verona, con sentenza 10 ottobre/3 novembre 2000, notificata alla parte unitamente al precetto, in totale riforma, condannò VA RA a pagare la somma di lire 3.017.000, oltre gli interessi;
compensò integralmente le spese processuali del doppio grado. Si legge nella sentenza che le spese per il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua e quant'altro non potevano considerarsi destinate soltanto al migliore godimento della cosa comune, essendo invece destinate alla provvista di quelle energie, senza le quali l'immobile non poteva essere idoneamente mantenuto. Si trattava, cioè, di spese necessarie alla conservazione della cosa comune. 2 · Allo stesso tempo la trascuranza era ripetuta ed inveterata, per cui doveva _ considerarsi pienamente giustificato l'atto di BE TO di effettuare le spese. Ricorre per cassazione VA RA. Resiste con controricorso BE TO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce:
1.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 1110 cod. civ., motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Le spese non erano necessarie alla conservazione della cosa comune, ma solo utili al migliore godimento della stessa, per cui non rientravano tra quelle per le quali è previsto il rimborso dell'art. 1110 cod. а civ. il riscaldamento e l'illuminazione non servono a rendere più т п а с confortevole la vita a chi in essi abita, ma principalmente al confort degli edifici.
1.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1108, 1110 cod. civ.; motivazione illogica ed insufficiente, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Il suo rifiuto di rimborsare le spese non poteva qualificarsi come trascuranza, perché l'altro comproprietario non lo aveva neppure interpellato ed il Tribunale non poteva fondare siffatto requisito ad una mera supposizione.. 2.- La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, riguarda la individuazione delle spese per le cose comuni disciplinate dagli artt. 1108 1110 cod.civ. in tema di - 3 * comproprietà, delle quali possa chiedere il rimborso il partecipante, che le anticipate in seguito alla trascuranza degli altri: ciò suppone la definizione • del significato e del valore della distinzione tra le spese di conservazione e le spese per il godimento della cosa comune e la precisa individuazione dei due tipi di contributi. L'art. 1104 cod. civ., è risaputo, stabilisce che "ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune"; l'art. 1110 cod. civ. dispone che “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso". w o 3.- Stando ad una recente pronunzia della suprema corte (Sez. II, 27 o d luglio 2002, n. 12568), il diritto al rimborso delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune, secondo la sua destinazione, spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate. La prescrizione dell'art. 1110 cit. deve ritenersi applicabile, oltre che alle spese per la conservazione, anche a quelle necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria, secondo la peculiare destinazione impressale. Servizi essenziali quali la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento o anche della video- citofonia, in relazione alle cresciute esigenze di sicurezza, tenuto conto del progresso materiale raggiunto dalla nostra civiltà, debbono ritenersi indispensabili ai fini della reale fruibilità di una unità immobiliare destinata al soddisfacimento delle necessità abitative: fruibilità intesa nel senso d'una 4 condizione di essa consona all'evoluzione delle necessità generali dei cittadini e dello sviluppo delle moderne concezioni in tema di elementi costitutivi o, se si vuole, di requisiti minimi imprescindibili degli immobili adibiti ad uso abitativo. Dovendo i detti servizi gestiti in tema di comunione essere considerati connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione, non altrimenti che le sue componenti strutturali, le relative spese, in quanto intese non solo alla conservazione degli impianti ma anche alla continuità nel funzionamento di essi, vanno, a loro volta, considerate alla stregua delle spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni dell'edificio, non essendo condivisibile una interpretazione degli artt. 1104 e 1110 cod. civ., che configuri come godimento piuttosto che и т л come conservazione della funzione essenziale di un immobile ad uso о х abitativo l'ordinaria erogazione di detti servizi: donde la qualificazione delle spese di manutenzione e di gestione delle quali si tratta come spese necessarie. 4.- 4. Il tentativo di estendere l'applicazione dell'art. 1110 cit., in funzione delle rinnovate esigenze abitative, in conformità con le istanze della società attuale, è degno di considerazione e di apprezzamento. Ma la soluzione accolta contrasta con la disciplina positiva delle spese, che si fonda sulla netta distinzione tra le spese per la conservazione e quelle per il godimento della cosa comune e che i due tipi di spese regola secondo un regime differente. 15 5.- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 disp. sulla legge in generale, conviene muovere dalla distinzione tra il significato proprio delle parole "conservazione" e "godimento", in quanto il significato proprio del termine "conservazione” differisce nettamente da quello della espressione "godimento". La conservazione designa l'attività di custodire, mantenere una cosa in modo che duri a lungo, che non si sciupi. Per contro, il godimento attiene all'uso (effettuato nell'esercizio del diritto): godimento, quindi, significa ricavare dalla cosa le utilità, di cui la stessa è suscettibile secondo la natura intrinseca e la destinazione, in conformità con i poteri e le facoltà compresi nel diritto esercitato. La distinzione è confortata dalla disamina del sistema. 6.- Occupandosi della distinzione delle spese in tema di condominio и negli edifici, la suprema corte (sez. II, 19 giugno 2000, n. 8292) ha avuto т п е occasione di sottolineare la diversità di funzione e di fondamento delle с spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, con argomenti che possono applicarsi alla comunione, in quanto desunti dall'intero sistema e principalmente dal disposto dell'art. 1104 cit.. La suddivisione si riconduce al fine, che l'obbligazione di contribuire alle spese persegue, ed al fondamento, da cui l'obbligazione medesima ha origine. Del tutto evidente è la differenza tra il valore capitale di un bene ed il costo del suo uso. La funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione del valore capitale, vale a dire per la tutela o il ripristino della sua integrità, sono diversi rispetto alla funzione ed al fondamento delle spese per il godimento. Le spese per la conservazione 9 sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi. Le spese per il godimento riguardano " l'uso effettuato nell'esercizio del diritto: per ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire. La diversità della funzione e del fondamento si riflette sui soggetti, cui i contributi vanno imputati, perché alla conservazione sono oggettivamente interessati tutti i comproprietari;
al godimento sono invece soggettivamente interessati soltanto coloro i quali si trovino, in concreto, ad esercitarlo (oltre lo stesso proprietario, l'usufruttuario, il conduttore etc.). Le spese per la conservazione, dovute in ragione della appartenenza, si ascrivono e si ripartiscono in proporzione con le quote;
le spese per il godimento, originate da un fatto soggettivo e personale, si imputano e si и т п suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esso. е л Per la verità, le spese per la conservazione costituiscono delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediato tra l'obbligazione e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo. Per conseguenza, il quantum resta sempre commisurato alla proporzione espressa dalla quota che, per determinazione normativa, esprime la misura dell'appartenenza. L'obbligazione di concorrere alle spese per il godimento, invece, scaturisce dall'uso, cioè da un fatto personale e mutevole e, ciò che più conta, indipendentemente dalla misura proporzionale dell'appartenenza. Pertanto, il contributo è adeguato al godimento che, in ordine alla stessa cosa, può cambiare da un partecipante all'altro in modo del tutto autonomo rispetto al valore della quota. Quanto alla imputazione ed alla ripartizione dei due tipi di spese, l'ordinamento attribuisce rilevanza decisiva a due dati non omogenei: esclusivamente al rapporto di diritto, nel primo caso;
essenzialmente alla relazione di fatto, nel secondo. Relativamente alle spese per la conservazione, al rapporto di diritto costituito dalla proprietà comune commisurato alla quota;
alle spese per il godimento, alla relazione di fatto consistente nell'uso compiuto nell'esercizio di una facoltà inerente al diritto di comproprietà (ovvero a quello di usufrutto o al rapporto di locazione) e ragguagliato all'uso. Quanto detto spiega perché nell'art. 1104 cit. siano previsti due и diversi tipi di spese (per la conservazione e per il godimento), т п • е contrassegnate da una diversa funzione e da un differente fondamento, л mentre nell'art. 1110 siano contemplate le sole spese per la conservazione. La ragione del trattamento difforme è chiara. Le spese per conservazione, nel caso di "trascuranza"degli altri comproprietari, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse. E' perciò coerente che possa chiederne il rimborso il comunista, che le ha anticipate. Quanto alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, non avrebbe senso prevedere il rimborso in quanto il singolo comunista le anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione. 7.- Per completare il discorso, dal collegato disposto degli artt. 1105 comma 4 e 1110 cit. si desume che la seconda disposizione è norma di " stretta interpretazione. La regola generale per i casi, nei quali non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione o non si forma una maggioranza, è che ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria (art. 1105 comma 4). Hanno carattere meramente residuale l'ipotesi della anticipazione delle spese nel caso di "trascuranza” degli altri comunisti e del diritto al rimborso, che resta circoscritta alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali oggettivamente и и interessano tutti i comproprietari. т а 8.- Formano oggetto della controversia diversi tipi di contributi: a) le л spese per il combustibile e l'energia elettrica per l'impianto di riscaldamento b) le spese per la manutenzione dell'impianto suddetto;
c) le spese per l'acqua potabile d) le spese per l'acqua per l'irrigazione del giardino. E' del tutto evidente che le spese per il combustibile e per l'energia elettrica occorrenti per l'impianto di riscaldamento, nonché quelle per l'acqua potabile raffigurano spese per il mero godimento. Spese per il godimento devono considerarsi anche quelle occorrenti per le piccole manutenzioni dell'impianto (lubrificazioni, messa a punto etc.), perché senza di esse l'impianto stesso non potrebbe essere mantenuto in efficienza e utilizzato dai singoli. Per queste spese dalla legge non è previsto il diritto al rimborso. Diverso è il caso dell'acqua destinata alla irrigazione del 9 * giardino, trattandosi di un bene immobile caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori che, per il fatto stesso della coltivazione, necessita della irrigazione con continuità affinché le piante ed i fiori siano tenuti in vita e attribuiscano la qualità giardino al tratto di terreno. (Il che suppone l'accertamento in fatto trattarsi di un giardino e non di un terreno di rispetto). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata e il processo rimesso alla Corte d'Appello di Venezia, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità uniformandosi ai seguenti principi di diritto. Le spese per la conservazione и sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo т к А che duri a lungo, che non si sciupi, mentre le spese per il godimento riguardano l'uso effettuato nell'esercizio del diritto, per ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire. Soltanto le spese per conservazione e nel caso di “trascuranza"degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e soltanto delle spese per la conservazione il comunista, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso. Relativamente alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione. Sono destinate alla conservazione le spese per l'acqua 10 ⚫ occorrente per la irrigazione del giardino;
mentre sono destinate al Fgodimento le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per l'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Venezia. Roma, 3 aprile 2003. Il Presidente est. (Rafaele Corona) ретт IL CANCELLIERE C1 Francese Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia DEPOSITATO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 it 28-11-2003 serie 4 al n. 39723 versate € 160.10 Roma 9 SET 2003. IL CANCE MERECT apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Frane valailid IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA BE Ricci co