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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 732/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. FORTE Parte_1
SIMONE;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GENOVESE ALFREDO;
, rappresentato e difeso dall'avv.RENZETTI GIULIA CP_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.02.2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo
[...] emesso dall' in data Controparte_3
6.2.24 contenente gli atti impositivi indicati nel ricorso e deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti indicati attesa la mancata notifica degli stessi.
Si costituiva in giudizio l' deducendo, in via CP_2 pregiudiziale l'inammissibilità della spiegata opposizione per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché per violazione dell'art. 24 del D. Lgs.
n. 46/1999, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3 del ricorso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021 (convertito con modificazione della L. n.
215/2021). Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. N. 13485/2014; Cass.
n. 3991/2020). La sussistenza di questa condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006), ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022).
Orbene, sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo – dopo il comma 4 – il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile, ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del
D. lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n.
689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr.
Cass., SS.UU., n. 19704/2015). Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass.
n. 31240/2019). La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile del contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, ovvero ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione alla procedura di un appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5,000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Dunque, la disposizione in esame, regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo
(e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame,
l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata. Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta, si applica allora ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili, e specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”. Pertanto – concludono le SS.UU. – “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato
[…] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione, “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla remissione nei termini […]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass.,
SS.UU., n. 26283/2022).
Tutto ciò premesso si evidenzia come nel caso de quo, il ricorrente – impugnando in via diretta il ruolo (e gli atti impositivi ivi contenuti) – non ha dato dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021
(applicabile per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, non potendosi ritenere esaustiva la documentazione prodotta unitamente al ricorso(doc3) perché priva di qualsivoglia autenticità.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire dell'opponente. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese legali.
Cosenza, 22.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino