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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5428/2022 depositato il 14/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 Ricorrente_2 MA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 07/09/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620040070514456 DICH. SOST. IMP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 DICH. SOST. IMP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620061047652011 DICH. SOST. IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620061047652011 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070004229661 DICH. SOST. IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070004229661 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090018662621 DICH. SOST. IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090018662621 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100013899885 DICH. SOST. IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025831482 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100119874100 DICH. SOST. IMP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006747057 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110093651113 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120047177170 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097924644 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5428/2022 RGA, la “Ricorrente_1 di Rappresentante_1 E Nominativo_2 s.n.c.” in persona del legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.2437/2022, avente ad oggetto n.12 cartelle di pagamento asseritamente conosciute tramite la consegna degli estratti di ruolo.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso per violazione dell'art.21 D.lgls n.546/1992.
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione per resistere all'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Invero, la contribuente fonda il ricorso introduttivo del giudizio sulla asserita cognizione di pretese erariali, di cui sarebbe venuta a conoscenza con il rilascio di n.14 “estratti di ruolo semplificati” da parte della
Riscossione.
Orbene, secondo la Suprema Corte (SS. UU. n.19704/15) è ammessa la possibilità per il contribuente di impugnare atti impositivi dei quali sia venuto comunque a conoscenza, a prescindere dalla formale notificazione degli stessi, ma deve tuttavia osservarsi che il contribuente resta comunque soggetto al rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni dalla indicata conoscenza (Cass. n. 13854/17).
Deve allora evidenziarsi che i documenti prodotti dalla parte ricorrente non sono idonei a far ritenere che la conoscenza delle cartelle e dei ruoli impugnati siano avvenuti alla data indicata nell'estratto di ruolo prodotto, posto che detto documento non ha alcuna valenza probatoria della certezza della data di emissione in esso indicata.
D'altra parte, occorre esaminare gli effetti dell'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis.
Il Collegio, ritiene che la citata norma sopravvenuta si applichi ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributari.
Nella specie nessuna prova è stata fornita sul pregiudizio, né alcuna richiesta di rimessione in termini è stata formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Infine, in merito all'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.15604/2020), in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce l'esame delle altre censure sollevate dall'appellante.
La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP RE FA FI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5428/2022 depositato il 14/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 Ricorrente_2 MA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 07/09/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620040070514456 DICH. SOST. IMP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 DICH. SOST. IMP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060068762075 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620061047652011 DICH. SOST. IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620061047652011 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070004229661 DICH. SOST. IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070004229661 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090018662621 DICH. SOST. IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090018662621 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100013899885 DICH. SOST. IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025831482 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100119874100 DICH. SOST. IMP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006747057 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110093651113 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120047177170 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097924644 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5428/2022 RGA, la “Ricorrente_1 di Rappresentante_1 E Nominativo_2 s.n.c.” in persona del legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.2437/2022, avente ad oggetto n.12 cartelle di pagamento asseritamente conosciute tramite la consegna degli estratti di ruolo.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso per violazione dell'art.21 D.lgls n.546/1992.
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione per resistere all'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Invero, la contribuente fonda il ricorso introduttivo del giudizio sulla asserita cognizione di pretese erariali, di cui sarebbe venuta a conoscenza con il rilascio di n.14 “estratti di ruolo semplificati” da parte della
Riscossione.
Orbene, secondo la Suprema Corte (SS. UU. n.19704/15) è ammessa la possibilità per il contribuente di impugnare atti impositivi dei quali sia venuto comunque a conoscenza, a prescindere dalla formale notificazione degli stessi, ma deve tuttavia osservarsi che il contribuente resta comunque soggetto al rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni dalla indicata conoscenza (Cass. n. 13854/17).
Deve allora evidenziarsi che i documenti prodotti dalla parte ricorrente non sono idonei a far ritenere che la conoscenza delle cartelle e dei ruoli impugnati siano avvenuti alla data indicata nell'estratto di ruolo prodotto, posto che detto documento non ha alcuna valenza probatoria della certezza della data di emissione in esso indicata.
D'altra parte, occorre esaminare gli effetti dell'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis.
Il Collegio, ritiene che la citata norma sopravvenuta si applichi ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributari.
Nella specie nessuna prova è stata fornita sul pregiudizio, né alcuna richiesta di rimessione in termini è stata formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Infine, in merito all'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.15604/2020), in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce l'esame delle altre censure sollevate dall'appellante.
La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP RE FA FI