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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 263/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 263/2025 avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
C.F. , nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 giugno 1979 e residente a [...], viale Icilio Giorgio Mancini
n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Legato ed elettivamente domiciliara presso il suo studio sito in Roma (RM) via Bonifacio VIII n. 22, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vetere (CE) il 4 aprile 1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cerchione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina (LT), via Achi lle Grandi n. 12, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di separazione dal sig. , come Controparte_1 regolate con sentenza del Tribunale di Latina n. 322/2024 resa su domanda congiunta dei coniugi. In particolare, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economi che, la ricorrente ha chiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. dell'importo di euro 500 mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. eccependo la Controparte_1
“LITISPENDENZA CON RICORSO PER DIVORZIO GIUDIZIALE” depositato presso il Tribunale di Latina e chiedendo, per questo motivo, “In via pregiudiziale, in rito dichiarare l'improcedibilità del ricorso”. Nel merito, il resistente ha contestato la fondatezza della domanda di modifica, istando per il suo rigetto.
Sentite le parti all'udienza del 12 novembre 2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 novembre 2025 la giudice delegata ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 10 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
2. Come già rilevato dalla giudice delegata con ordinanza del 20 novembre 2025,
l'eccezione di “improcedibilità del ricorso” sollevata dal resistente è infondata.
Tra la domanda di modifica delle condizioni di separazione e quella di divorzio sussiste una litispendenza parziale configurando un caso di continenza fra le due cause ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Nel caso di specie, parte resistente non ha precisato (né nella propria comparsa di costituzione, né in sede di udienza in risposta alle richieste di chiarimenti della giudice, né tantomeno nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) quando è stato proposto il ricorso di divorzio ma,
2
considerato che
la copia del ricorso di divorzio prodotto dal resistente (doc. n. 8) reca la data 7 luglio 2025, è ragionevole ritenere che il presente procedimento sia stato istaurato prima del giudizio di divorzio.
Va altresì osservato che competente per la domanda di divorzio è il Tribunale di
Tivoli (ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 -bis.47 e 473-bis.11 c.p.c.) perché tribunale del luogo in cui la figlia minore delle parti ha la residenza abituale.
Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 c.p.c., ai sensi del quale, nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
3. Nel merito, occorre precisare che il procedimento di cui all'art. 473-bis.29
c.p.c. non ha natura di revisio prioris instantiae bensì di novum iudicium.
Presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti le condizioni di separazione è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nella precedente pronuncia, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte istante.
Va ancora osservato che, a norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
3.1. Nel caso di specie, occorre rilevare che parte ricorrente non ha tempestivamente dedotto, né tantomeno provato (o chiesto di provare) quali erano le condizioni economiche e reddituali delle parti all'epoca della separazione, limitandosi ad allegare una dim inuzione minima della propria retribuzione
(“rispetto alla retribuzione mensile antecedente a tale data, pari a circa 800,00
(otto-cento/00) netti, a partire dal mese di settembre 2024 la Ricorrente percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 600,00 (seicento/00) circa”) in
3 conseguenza della riduzione del suo orario di lavoro, asseritamente richiesto e ottenuto per accudire la figlia minore delle parti, “portatrice di handicap poiché affetta da epilessia focale strutturale in comorbidità con disturbo specifico dell'apprendimento e disturbo d'ansia, così come accertato e certificato con verbale rilasciato ex art. 20, c. 1, L. 102/2009 dall' in data 25.05.2023; è CP_2 inoltre affetta da discalculia”.
La ricorrente ha poi omesso di produrre tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. In particolare, parte ricorrente ha prodotto solo gli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2024 e il mese di novembre 2024 e ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.
Ne consegue che non è possibile verificare l'effettiva incidenza della riduzione della retribuzione della ricorrente sulle sue complessive condizioni economiche e reddituali e l'effettivo mutamento in peius di tali condizioni rispetto a quelle godute all'epoca della separazione.
Peraltro, non può dirsi provato che la ricorrente abbia formalizzato la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro in ragione del sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute della figlia minore.
Il resistente ha infatti specificamente contestato che le condizioni di salute della figlia siano peggiorate, rispetto all'epoca della separazione, tanto da rendere necessario un maggiore impegno della madre nel suo accudimento e, conseguentemente, tanto d a rendere indispensabile la richiesta di riduzione del suo orario di lavoro. Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. e, quindi, la ricorrente non ha formulato tempestivamente alcuna richiesta istruttoria diretta a provare la fondatezza delle proprie allegazioni.
È appena il caso di rilevare che la documentazione prodotta in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalla ricorrente il 9 dicembre 2025, non può essere considerata ai fini della decisione, essendo stata depositata oltre il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Va altresì osservato che dalle allegazioni delle parti e dalla scarna documentazione prodotta risulta che:
- il resistente: percepisce una retribuzione “mensile di circa Euro 1.390,00 netti, oltre 13^ e 14^ mensilità; lo stesso, inoltre, è anche titolare e percettore di una pensione civile per invalidità pari a circa Euro 700,00 (settecento/00) netti
4 mensili, erogata dall' (circostanza non contestata dal resistente); CP_2 corrisponde un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 400 mensili;
sostiene una rata di euro 600 mensili per la restituzione di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile di cui la ricorrente è proprietaria;
non percepisce più la somma di euro 1.000 a titolo di canoni di locazione di un'immobile sito in
RM (circostanza allegata inizialmente nel ricorso introduttivo) perché detto immobile è stato venduto al proprio fratello (circostanza dedotta dal resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, non contestata tempestivamente dalla ricorrente);
- la ricorrente percepisce una retribuzione di euro 600 mensili;
percepisce la somma di euro 341,70 a titolo di assegno unico universale per la figlia;
percepisce i canoni di locazione dell'immobile di cui il figlio maggiorenne delle parti è proprietario (circostanza dedotta dal resistente e non tempestivamente contestata dalla ricorrente).
Ne consegue che non risulta provata una effettiva differenza di reddito tra i coniugi tale da giustificare la condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per la coniuge.
Va da ultimo osservato che la ricorrente nulla ha tempestivamente dedotto (le nuove allegazioni, pur generiche, contenute nella nota depositata il 9 dicembre
2025, non possono essere considerate ai fini della decisione, perché trattasi di circostanze allegate per la prima volta dopo il maturare delle preclusioni assertive), né tantomeno provato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di talché il Tribunale non è stato posto in condizione di verificare se i redditi fruiti consentano all a ricorrente di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
La domanda non appare, quindi, fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4. Il rigetto dell'eccezione di improcedibilità e il comportamento processuale del convenuto, che ha omesso di depositare tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. (in particolare, ha omesso di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni), valutato ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG RA UP
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 263/2025 avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
C.F. , nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 giugno 1979 e residente a [...], viale Icilio Giorgio Mancini
n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Legato ed elettivamente domiciliara presso il suo studio sito in Roma (RM) via Bonifacio VIII n. 22, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vetere (CE) il 4 aprile 1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cerchione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina (LT), via Achi lle Grandi n. 12, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di separazione dal sig. , come Controparte_1 regolate con sentenza del Tribunale di Latina n. 322/2024 resa su domanda congiunta dei coniugi. In particolare, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economi che, la ricorrente ha chiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. dell'importo di euro 500 mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. eccependo la Controparte_1
“LITISPENDENZA CON RICORSO PER DIVORZIO GIUDIZIALE” depositato presso il Tribunale di Latina e chiedendo, per questo motivo, “In via pregiudiziale, in rito dichiarare l'improcedibilità del ricorso”. Nel merito, il resistente ha contestato la fondatezza della domanda di modifica, istando per il suo rigetto.
Sentite le parti all'udienza del 12 novembre 2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 novembre 2025 la giudice delegata ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 10 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
2. Come già rilevato dalla giudice delegata con ordinanza del 20 novembre 2025,
l'eccezione di “improcedibilità del ricorso” sollevata dal resistente è infondata.
Tra la domanda di modifica delle condizioni di separazione e quella di divorzio sussiste una litispendenza parziale configurando un caso di continenza fra le due cause ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Nel caso di specie, parte resistente non ha precisato (né nella propria comparsa di costituzione, né in sede di udienza in risposta alle richieste di chiarimenti della giudice, né tantomeno nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) quando è stato proposto il ricorso di divorzio ma,
2
considerato che
la copia del ricorso di divorzio prodotto dal resistente (doc. n. 8) reca la data 7 luglio 2025, è ragionevole ritenere che il presente procedimento sia stato istaurato prima del giudizio di divorzio.
Va altresì osservato che competente per la domanda di divorzio è il Tribunale di
Tivoli (ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 -bis.47 e 473-bis.11 c.p.c.) perché tribunale del luogo in cui la figlia minore delle parti ha la residenza abituale.
Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 c.p.c., ai sensi del quale, nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
3. Nel merito, occorre precisare che il procedimento di cui all'art. 473-bis.29
c.p.c. non ha natura di revisio prioris instantiae bensì di novum iudicium.
Presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti le condizioni di separazione è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nella precedente pronuncia, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte istante.
Va ancora osservato che, a norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
3.1. Nel caso di specie, occorre rilevare che parte ricorrente non ha tempestivamente dedotto, né tantomeno provato (o chiesto di provare) quali erano le condizioni economiche e reddituali delle parti all'epoca della separazione, limitandosi ad allegare una dim inuzione minima della propria retribuzione
(“rispetto alla retribuzione mensile antecedente a tale data, pari a circa 800,00
(otto-cento/00) netti, a partire dal mese di settembre 2024 la Ricorrente percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 600,00 (seicento/00) circa”) in
3 conseguenza della riduzione del suo orario di lavoro, asseritamente richiesto e ottenuto per accudire la figlia minore delle parti, “portatrice di handicap poiché affetta da epilessia focale strutturale in comorbidità con disturbo specifico dell'apprendimento e disturbo d'ansia, così come accertato e certificato con verbale rilasciato ex art. 20, c. 1, L. 102/2009 dall' in data 25.05.2023; è CP_2 inoltre affetta da discalculia”.
La ricorrente ha poi omesso di produrre tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. In particolare, parte ricorrente ha prodotto solo gli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2024 e il mese di novembre 2024 e ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.
Ne consegue che non è possibile verificare l'effettiva incidenza della riduzione della retribuzione della ricorrente sulle sue complessive condizioni economiche e reddituali e l'effettivo mutamento in peius di tali condizioni rispetto a quelle godute all'epoca della separazione.
Peraltro, non può dirsi provato che la ricorrente abbia formalizzato la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro in ragione del sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute della figlia minore.
Il resistente ha infatti specificamente contestato che le condizioni di salute della figlia siano peggiorate, rispetto all'epoca della separazione, tanto da rendere necessario un maggiore impegno della madre nel suo accudimento e, conseguentemente, tanto d a rendere indispensabile la richiesta di riduzione del suo orario di lavoro. Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. e, quindi, la ricorrente non ha formulato tempestivamente alcuna richiesta istruttoria diretta a provare la fondatezza delle proprie allegazioni.
È appena il caso di rilevare che la documentazione prodotta in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalla ricorrente il 9 dicembre 2025, non può essere considerata ai fini della decisione, essendo stata depositata oltre il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Va altresì osservato che dalle allegazioni delle parti e dalla scarna documentazione prodotta risulta che:
- il resistente: percepisce una retribuzione “mensile di circa Euro 1.390,00 netti, oltre 13^ e 14^ mensilità; lo stesso, inoltre, è anche titolare e percettore di una pensione civile per invalidità pari a circa Euro 700,00 (settecento/00) netti
4 mensili, erogata dall' (circostanza non contestata dal resistente); CP_2 corrisponde un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 400 mensili;
sostiene una rata di euro 600 mensili per la restituzione di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile di cui la ricorrente è proprietaria;
non percepisce più la somma di euro 1.000 a titolo di canoni di locazione di un'immobile sito in
RM (circostanza allegata inizialmente nel ricorso introduttivo) perché detto immobile è stato venduto al proprio fratello (circostanza dedotta dal resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, non contestata tempestivamente dalla ricorrente);
- la ricorrente percepisce una retribuzione di euro 600 mensili;
percepisce la somma di euro 341,70 a titolo di assegno unico universale per la figlia;
percepisce i canoni di locazione dell'immobile di cui il figlio maggiorenne delle parti è proprietario (circostanza dedotta dal resistente e non tempestivamente contestata dalla ricorrente).
Ne consegue che non risulta provata una effettiva differenza di reddito tra i coniugi tale da giustificare la condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per la coniuge.
Va da ultimo osservato che la ricorrente nulla ha tempestivamente dedotto (le nuove allegazioni, pur generiche, contenute nella nota depositata il 9 dicembre
2025, non possono essere considerate ai fini della decisione, perché trattasi di circostanze allegate per la prima volta dopo il maturare delle preclusioni assertive), né tantomeno provato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di talché il Tribunale non è stato posto in condizione di verificare se i redditi fruiti consentano all a ricorrente di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
La domanda non appare, quindi, fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4. Il rigetto dell'eccezione di improcedibilità e il comportamento processuale del convenuto, che ha omesso di depositare tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. (in particolare, ha omesso di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni), valutato ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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