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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 19250/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, Via Arsenale n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino, che la rappresenta e difende ex lege;
attrice; contro
(Cf. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via G. Grassi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Castellano ( ), che lo rappresenta e difende per Email_1 delega in atti;
convenuto e contro
(Cf. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(Cf. Parte_2 C.F._3
convenuti contumaci.
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “In accoglimento della presente domanda, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell' dell'atto di donazione del 29.09.2017 n. 22688-8787, Controparte_3 trascritto in data 25.10.2017- R.P. 29745 R.G. 42218 presso l'Ufficio del Territorio di Torino 1
e registrato in data 24.10.2017 al n. 25443 serie 1T presso la Direzione Provinciale di Torino
2 Ufficio Territoriale di Torino 2, relativa ai seguenti cespiti immobiliari:
-½ di proprietà di immobile sito nel Comune di Torino Fg. 1176 n.153 sub. 9 cat. A/4; rendita euro 232,41 (valore quota ½ ex art 79 euro 43.925,49);
-½ di proprietà di immobile sito nel Comune di Torino Fg. 1225 n. 116 sub. 3 cat. C/1; rendita euro 584,37 (valore quota ½ ex art 79 euro 37.551,62).
Con vittoria delle spese di lite”;
Convenuto “… Nel merito Controparte_1
Respingere le domande attoree.
Con vittoria nelle spese”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell'atto di donazione del 29/09/2017 [rogito Notaio dr.ssa , Rep. 22688, Racc. 8787 Persona_1
(cfr. doc. 9 fasc. att.)], trascritto in data 25/10/2017 [Reg. gen. 4221, Reg. part. 29745 (cfr. doc. 10 fasc. att.)], con il quale e la moglie Controparte_2 [...]
hanno donato al figlio la piena Parte_2 Controparte_1 proprietà dei seguenti cespiti immobiliari -di cui erano comproprietari ciascuno per la quota indivisa di ½- (cfr. doc. 11 fasc. att.):
- immobile sito nel Comune di Torino, Via Le Chiuse n. 88, identificato al Fg. 1176, part.153, sub.9 cat. A/4;
- immobile sito nel Comune di Torino, Via Garizio Eusebio n. 3/c, identificato al Fg.
1225, part. 116, sub. 3 cat. C/1.
Più precisamente, l -titolare di un credito di € Parte_1
137.966,05 nei confronti del convenuto , “in forza di avvisi di Controparte_2 ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati” (cfr. cit. p.
2; doc. 3d fasc. att.)- ha introdotto il presente giudizio chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del citato atto di donazione del 29/09/2017 - limitatamente alla quota degli immobili di cui era titolare al momento Controparte_2 della stipulazione dell'atto (½)-, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, il debitore si sarebbe “spossessato del proprio patrimonio, pregiudicando le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria” (cfr. cit. p. 8).
Il convenuto costituendosi, ha preliminarmente Controparte_4 eccepito:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 Cc, essendo decorsi più di cinque anni tra la data di stipula dell'atto di donazione oggetto della revocatoria
(29/09/2017) e la notifica dell'atto di citazione (13/10/2022);
- la carenza di interesse ad agire dell' “non Parte_1 sussistendo un valido rapporto di credito” (cfr. comp. risp. Controparte_4
. 3).
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_4 pretesa, negando la sussistenza dei presupposti della revocatoria, con particolare riferimento alla ragione di credito (stante l'invalidità/irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e tenuto conto della prescrizione di alcuni crediti) e all'elemento soggettivo.
I convenuti e , Controparte_2 Parte_2 nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti e, con ordinanza del 10/03/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa -assegnata alla scrivente Giudice in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024)- è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con ordinanza in data 30/05/2025, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Preliminarmente, va affrontata l'eccezione concernente l'interesse ad agire, trattandosi di una condizione dell'azione, il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
2.1. In punto di diritto, va premesso che l'interesse ad agire è disciplinato all'art. 100
Cpc e consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che l'interesse deve essere attuale e concreto ed apportare, cioè, una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti
(cfr. Cass. 13906/2002; Cass. n. 2721/2002; e, più di recente, Cass. 12532/2024). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista in capo all'attrice un interesse concreto e attuale ad agire in revocatoria, tenuto conto che la pronuncia richiesta risponde a una concreta utilità per l , non conseguibile senza Parte_1
l'intervento del giudice.
3. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.
3.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2903 Cc stabilisce che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
Per individuare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2903 Cc deve farsi riferimento alla generale disciplina di cui all'art. 2935 Cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi e a loro opponibile (cfr. Cass. 4049/2023;Cass. 491/2022; Cass.
5889/2016).
Poiché l'azione revocatoria ha per oggetto un diritto potestativo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessaria la domanda giudiziale, mentre non è rilevante una semplice diffida e/o costituzione in mora stragiudiziale, la cui idoneità interruttiva è circoscritta alle obbligazioni, alle quali corrisponde un diritto a una prestazione (cfr. Cass. 379/2007; Cass.
402/1984).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere rigettata, tenuto conto che Controparte_4
l'atto di citazione del presente giudizio gli è stato notificato il 13/10/2022, in data antecedente al maturare del quinquennio decorrente dalla trascrizione dell'atto impugnato, risalente al
25/10/2017 (cfr. doc. 10 fasc. att.).
4. Nel merito.
4.1. In punto di diritto, va premesso che i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
- l'esistenza un credito o comunque di una valida ragione di credito;
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (EN DA); - un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia DA) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); in ogni caso, la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. 2748/2005).
4.2. Sulla ragione di credito in capo all'attrice.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l'art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 16819/2024; Cass. 28141/2023;
Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l'attrice, per provare le proprie ragioni creditorie, ha prodotto: gli estratti di ruolo di dall'anno 2011 all'anno 2019 (cfr. doc. 2 fasc. att.); Controparte_2 le relate di notifica di una serie di cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento ed il relativo prospetto riepilogativo da cui emerge un debito di complessivi €
137.966,05 (cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d fasc. att.); il prospetto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito notificati antecedentemente alla data di stipula dell'atto dispositivo, ammontanti a complessivi € 68.271,09 (cfr. doc. 13 fasc. att.); il prospetto riepilogativo delle cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo ma derivanti da imposte non versate riferite ad anni antecedenti all'atto, ammontanti a complessivi € 2.766,48 (cfr. doc. 14 fasc. att.); il prospetto riepilogativo degli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo ma derivanti da imposte non versate riferite ad anni antecedenti all'atto, ammontanti a complessivi € 54.983,54 (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale che tale produzione documentale sia idonea a provare la sussistenza di una valida ragione di credito in capo all'attrice, tenuto conto: - che, come affermato dalla Suprema Corte, “l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata
…" (cfr. Cass. 11141/2015; Cass. 11142/2015);
- che il convenuto non ha mosso specifiche Controparte_4 contestazioni in ordine agli estratti di ruolo prodotti, limitandosi a contestare le notifiche delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito/avvisi di accertamento, indicandone, peraltro, solo talune come invalide o irregolari;
- che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dal convenuto Controparte_4 solo con riferimento ad alcuni crediti e comunque in termini assolutamente
[...] generici.
4.3. Sull'EN DA.
In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non
è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell'EN DA (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015,
Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007).
Nel caso in esame, la rilevanza della modificazione del patrimonio del debitore, per effetto della donazione del 29/09/207, emerge dal fatto che, con tale atto dispositivo,
si è spogliato di due beni immobili di cui era comproprietario con la Controparte_2 moglie , sottraendoli alla garanzia patrimoniale di cui Parte_2 all'art. 2740 Cc e non risulta che il patrimonio di contenga altre poste Controparte_2 patrimoniali costituenti idonea garanzia patrimoniale per il credito attoreo.
4.4. Sull'elemento soggettivo. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, va premesso che, come ricostruito dall'attrice, i debiti di verso l discendono dal Controparte_2 Parte_1 mancato adempimento di oneri fiscali riferiti ad anni antecedenti rispetto all'atto di donazione
(del 29/09/2017), nonostante talune cartelle e avvisi di accertamento siano stati notificati successivamente. I debiti fiscali, infatti, non sorgono con la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito o avviso di accertamento, ma quando si verificano i presupposti d'imposta (cfr. da ultimo, Cass. 17477/2025, ove si legge che “costituisce ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione”).
Se ne deriva che è indubbia la consapevolezza, o comunque l'agevole conoscibilità, in capo a , del pregiudizio arrecato all'Agenzia Controparte_2 CP_3
(scientia DA). Appare, infatti, palese che la donazione di immobili ha l'effetto,
[...] in alcun modo ignorabile, di diminuire la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 Cc posta dall'ordinamento a tutela dei propri creditori.
Irrilevante è poi la contestazione del convenuto Controparte_1 rispetto alla propria assenza di consapevolezza, tenuto conto che la revocatoria ha ad oggetto un atto a titolo gratuito, sicché non è necessaria la prova che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario
(trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso).
4.5. Sussistendo tutti i presupposti della spiegata azione revocatoria, l'atto di donazione del 29/09/2017 va dichiarato inefficace nei confronti dell' Parte_1 con riferimento alla quota degli immobili che erano nella titolarità di Controparte_2 al momento della stipulazione dell'atto.
5. Le spese di lite. Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultimi e vengono
[...] liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato al Dm
147/2022 (scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00, stante l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria oggetto di causa è diretta), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione e istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di studio € 2.552,00;
- fase introduttiva € 1.628,00;
- fase trattazione/istruttoria € 2.835,00;
- fase decisionale € 4.253,00; per complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre a € 759,00 per rimborso Cu prenotato a debito e oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Non può, invece, essere condannata alle spese la convenuta contumace
[...]
, nei cui confronti non sono state svolte domande. Parte_2
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
DICHIARA inefficace, nei confronti dell' , l'atto di Parte_1 donazione del 29/09/2017 (rogito Notaio dr.ssa , Rep. 22688, Racc. 8787), Persona_1 trascritto in data 25/10/2017 (Reg. gen. 4221, Reg. part. 29745), con la precisazione che la dichiarazione di inefficacia è limitata alla quota degli immobili di titolarità di Controparte_2
al momento della stipulazione dell'atto;
[...]
CONDANNA e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare all' le spese di lite che liquida in € Controparte_3
11.268,00 per compensi, oltre a € 759,00 per rimborso Cu prenotato a debito ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Torino, 29/09/2025.
Il Giudice Dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Jennifer Di Maggio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 19250/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, Via Arsenale n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino, che la rappresenta e difende ex lege;
attrice; contro
(Cf. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via G. Grassi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Castellano ( ), che lo rappresenta e difende per Email_1 delega in atti;
convenuto e contro
(Cf. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(Cf. Parte_2 C.F._3
convenuti contumaci.
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “In accoglimento della presente domanda, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell' dell'atto di donazione del 29.09.2017 n. 22688-8787, Controparte_3 trascritto in data 25.10.2017- R.P. 29745 R.G. 42218 presso l'Ufficio del Territorio di Torino 1
e registrato in data 24.10.2017 al n. 25443 serie 1T presso la Direzione Provinciale di Torino
2 Ufficio Territoriale di Torino 2, relativa ai seguenti cespiti immobiliari:
-½ di proprietà di immobile sito nel Comune di Torino Fg. 1176 n.153 sub. 9 cat. A/4; rendita euro 232,41 (valore quota ½ ex art 79 euro 43.925,49);
-½ di proprietà di immobile sito nel Comune di Torino Fg. 1225 n. 116 sub. 3 cat. C/1; rendita euro 584,37 (valore quota ½ ex art 79 euro 37.551,62).
Con vittoria delle spese di lite”;
Convenuto “… Nel merito Controparte_1
Respingere le domande attoree.
Con vittoria nelle spese”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell'atto di donazione del 29/09/2017 [rogito Notaio dr.ssa , Rep. 22688, Racc. 8787 Persona_1
(cfr. doc. 9 fasc. att.)], trascritto in data 25/10/2017 [Reg. gen. 4221, Reg. part. 29745 (cfr. doc. 10 fasc. att.)], con il quale e la moglie Controparte_2 [...]
hanno donato al figlio la piena Parte_2 Controparte_1 proprietà dei seguenti cespiti immobiliari -di cui erano comproprietari ciascuno per la quota indivisa di ½- (cfr. doc. 11 fasc. att.):
- immobile sito nel Comune di Torino, Via Le Chiuse n. 88, identificato al Fg. 1176, part.153, sub.9 cat. A/4;
- immobile sito nel Comune di Torino, Via Garizio Eusebio n. 3/c, identificato al Fg.
1225, part. 116, sub. 3 cat. C/1.
Più precisamente, l -titolare di un credito di € Parte_1
137.966,05 nei confronti del convenuto , “in forza di avvisi di Controparte_2 ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati” (cfr. cit. p.
2; doc. 3d fasc. att.)- ha introdotto il presente giudizio chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del citato atto di donazione del 29/09/2017 - limitatamente alla quota degli immobili di cui era titolare al momento Controparte_2 della stipulazione dell'atto (½)-, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, il debitore si sarebbe “spossessato del proprio patrimonio, pregiudicando le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria” (cfr. cit. p. 8).
Il convenuto costituendosi, ha preliminarmente Controparte_4 eccepito:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 Cc, essendo decorsi più di cinque anni tra la data di stipula dell'atto di donazione oggetto della revocatoria
(29/09/2017) e la notifica dell'atto di citazione (13/10/2022);
- la carenza di interesse ad agire dell' “non Parte_1 sussistendo un valido rapporto di credito” (cfr. comp. risp. Controparte_4
. 3).
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_4 pretesa, negando la sussistenza dei presupposti della revocatoria, con particolare riferimento alla ragione di credito (stante l'invalidità/irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e tenuto conto della prescrizione di alcuni crediti) e all'elemento soggettivo.
I convenuti e , Controparte_2 Parte_2 nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti e, con ordinanza del 10/03/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa -assegnata alla scrivente Giudice in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024)- è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con ordinanza in data 30/05/2025, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Preliminarmente, va affrontata l'eccezione concernente l'interesse ad agire, trattandosi di una condizione dell'azione, il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
2.1. In punto di diritto, va premesso che l'interesse ad agire è disciplinato all'art. 100
Cpc e consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che l'interesse deve essere attuale e concreto ed apportare, cioè, una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti
(cfr. Cass. 13906/2002; Cass. n. 2721/2002; e, più di recente, Cass. 12532/2024). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista in capo all'attrice un interesse concreto e attuale ad agire in revocatoria, tenuto conto che la pronuncia richiesta risponde a una concreta utilità per l , non conseguibile senza Parte_1
l'intervento del giudice.
3. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.
3.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2903 Cc stabilisce che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
Per individuare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2903 Cc deve farsi riferimento alla generale disciplina di cui all'art. 2935 Cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi e a loro opponibile (cfr. Cass. 4049/2023;Cass. 491/2022; Cass.
5889/2016).
Poiché l'azione revocatoria ha per oggetto un diritto potestativo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessaria la domanda giudiziale, mentre non è rilevante una semplice diffida e/o costituzione in mora stragiudiziale, la cui idoneità interruttiva è circoscritta alle obbligazioni, alle quali corrisponde un diritto a una prestazione (cfr. Cass. 379/2007; Cass.
402/1984).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere rigettata, tenuto conto che Controparte_4
l'atto di citazione del presente giudizio gli è stato notificato il 13/10/2022, in data antecedente al maturare del quinquennio decorrente dalla trascrizione dell'atto impugnato, risalente al
25/10/2017 (cfr. doc. 10 fasc. att.).
4. Nel merito.
4.1. In punto di diritto, va premesso che i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
- l'esistenza un credito o comunque di una valida ragione di credito;
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (EN DA); - un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia DA) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); in ogni caso, la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. 2748/2005).
4.2. Sulla ragione di credito in capo all'attrice.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l'art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 16819/2024; Cass. 28141/2023;
Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l'attrice, per provare le proprie ragioni creditorie, ha prodotto: gli estratti di ruolo di dall'anno 2011 all'anno 2019 (cfr. doc. 2 fasc. att.); Controparte_2 le relate di notifica di una serie di cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento ed il relativo prospetto riepilogativo da cui emerge un debito di complessivi €
137.966,05 (cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d fasc. att.); il prospetto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito notificati antecedentemente alla data di stipula dell'atto dispositivo, ammontanti a complessivi € 68.271,09 (cfr. doc. 13 fasc. att.); il prospetto riepilogativo delle cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo ma derivanti da imposte non versate riferite ad anni antecedenti all'atto, ammontanti a complessivi € 2.766,48 (cfr. doc. 14 fasc. att.); il prospetto riepilogativo degli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo ma derivanti da imposte non versate riferite ad anni antecedenti all'atto, ammontanti a complessivi € 54.983,54 (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale che tale produzione documentale sia idonea a provare la sussistenza di una valida ragione di credito in capo all'attrice, tenuto conto: - che, come affermato dalla Suprema Corte, “l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata
…" (cfr. Cass. 11141/2015; Cass. 11142/2015);
- che il convenuto non ha mosso specifiche Controparte_4 contestazioni in ordine agli estratti di ruolo prodotti, limitandosi a contestare le notifiche delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito/avvisi di accertamento, indicandone, peraltro, solo talune come invalide o irregolari;
- che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dal convenuto Controparte_4 solo con riferimento ad alcuni crediti e comunque in termini assolutamente
[...] generici.
4.3. Sull'EN DA.
In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non
è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell'EN DA (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015,
Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007).
Nel caso in esame, la rilevanza della modificazione del patrimonio del debitore, per effetto della donazione del 29/09/207, emerge dal fatto che, con tale atto dispositivo,
si è spogliato di due beni immobili di cui era comproprietario con la Controparte_2 moglie , sottraendoli alla garanzia patrimoniale di cui Parte_2 all'art. 2740 Cc e non risulta che il patrimonio di contenga altre poste Controparte_2 patrimoniali costituenti idonea garanzia patrimoniale per il credito attoreo.
4.4. Sull'elemento soggettivo. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, va premesso che, come ricostruito dall'attrice, i debiti di verso l discendono dal Controparte_2 Parte_1 mancato adempimento di oneri fiscali riferiti ad anni antecedenti rispetto all'atto di donazione
(del 29/09/2017), nonostante talune cartelle e avvisi di accertamento siano stati notificati successivamente. I debiti fiscali, infatti, non sorgono con la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito o avviso di accertamento, ma quando si verificano i presupposti d'imposta (cfr. da ultimo, Cass. 17477/2025, ove si legge che “costituisce ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione”).
Se ne deriva che è indubbia la consapevolezza, o comunque l'agevole conoscibilità, in capo a , del pregiudizio arrecato all'Agenzia Controparte_2 CP_3
(scientia DA). Appare, infatti, palese che la donazione di immobili ha l'effetto,
[...] in alcun modo ignorabile, di diminuire la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 Cc posta dall'ordinamento a tutela dei propri creditori.
Irrilevante è poi la contestazione del convenuto Controparte_1 rispetto alla propria assenza di consapevolezza, tenuto conto che la revocatoria ha ad oggetto un atto a titolo gratuito, sicché non è necessaria la prova che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario
(trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso).
4.5. Sussistendo tutti i presupposti della spiegata azione revocatoria, l'atto di donazione del 29/09/2017 va dichiarato inefficace nei confronti dell' Parte_1 con riferimento alla quota degli immobili che erano nella titolarità di Controparte_2 al momento della stipulazione dell'atto.
5. Le spese di lite. Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultimi e vengono
[...] liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato al Dm
147/2022 (scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00, stante l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria oggetto di causa è diretta), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione e istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di studio € 2.552,00;
- fase introduttiva € 1.628,00;
- fase trattazione/istruttoria € 2.835,00;
- fase decisionale € 4.253,00; per complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre a € 759,00 per rimborso Cu prenotato a debito e oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Non può, invece, essere condannata alle spese la convenuta contumace
[...]
, nei cui confronti non sono state svolte domande. Parte_2
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
DICHIARA inefficace, nei confronti dell' , l'atto di Parte_1 donazione del 29/09/2017 (rogito Notaio dr.ssa , Rep. 22688, Racc. 8787), Persona_1 trascritto in data 25/10/2017 (Reg. gen. 4221, Reg. part. 29745), con la precisazione che la dichiarazione di inefficacia è limitata alla quota degli immobili di titolarità di Controparte_2
al momento della stipulazione dell'atto;
[...]
CONDANNA e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare all' le spese di lite che liquida in € Controparte_3
11.268,00 per compensi, oltre a € 759,00 per rimborso Cu prenotato a debito ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Torino, 29/09/2025.
Il Giudice Dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Jennifer Di Maggio.