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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2033 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter cpc lette le note di trattazione depositate nella causa iscritta al n. 2033 /2024 R.G.L. promossa D A
rappresentata e difesa dall'avv. AVV. PANNONE STEFANO Parte_1 omicilia come da procura in atti
- Ricorrente -
Contro
In persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' . CP_1
- Resistente- FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 28.6.23 , la ricorrente ,in contraddittorio con l , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della assegno di invalidità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari legittimanti la prestazioni richieste. L'istante in epigrafe ,che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 15/02/2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quelli socio-economici. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Il Gl ritenuto indispensabile procedere alla richiesta di chiarimenti in ordine alle contestazioni proposte alla ctu formulava all'ausiliare quesito integrativo. All'odierna udienza lette le note di trattazione depositate dalle parti, decideva la causa.
Le conclusioni prospettate dal secondo ctu, che riconosce la prestazione richiesta,vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. Conseguentemente la opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe va accolta.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”. E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici.
In tal caso l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio, soggetto ad una doppia valutazione di primo e secondo grado secondo le regole generali.
Analogamente deve ritenersi per il giudizio avente ad oggetto direttamente una data prestazione assistenziale/previdenziale non preceduto da A.T.P., giudizio in ordine al quale l'improcedibilità non sia stata eccepita da controparte o non sia stata rilevata dal giudice nel limite temporale previsto dal 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c.
In realtà il legislatore con l'art. 445 bis c.p.c. parrebbe volere ritornare al sistema precedente, invalso nella prassi dei giudizi di merito, particolarmente snello e celere, che consentiva la emissione di sentenze dichiarative della sussistenza del solo requisito sanitario, sentenze, poi, ritenute inammissibili dal giudice di legittimità. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza. Va aggiunto che i requisiti socio-economici non delimitano il ricorso per A.T.P. nel senso che non ne condizionano l'azionabilità neppure sub specie di interesse ad agire. L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario. Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito. Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e solo in caso di esito positivo di tale procedimento il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti e, cioè, quelli economico-sociali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La liquidazione delle spese di ctu segue la soccombenza.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione e pertanto dichiara il diritto di a godere Parte_1 della prestazione dell'assegno di invalidità dal 14.10.2022 ;
- provvede alla liquidazione del ctu come da separato decreto;
CP
- condanna L' alla liquidazione delle spese che individua in complessivi euro 2.300,00 oltre iva e cpa come per legge in favore di da distrarsi al procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario.
Aversa 22/01/2025
IL GIUDICE
Federica Acquaviva Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter cpc lette le note di trattazione depositate nella causa iscritta al n. 2033 /2024 R.G.L. promossa D A
rappresentata e difesa dall'avv. AVV. PANNONE STEFANO Parte_1 omicilia come da procura in atti
- Ricorrente -
Contro
In persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' . CP_1
- Resistente- FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 28.6.23 , la ricorrente ,in contraddittorio con l , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della assegno di invalidità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari legittimanti la prestazioni richieste. L'istante in epigrafe ,che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 15/02/2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quelli socio-economici. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Il Gl ritenuto indispensabile procedere alla richiesta di chiarimenti in ordine alle contestazioni proposte alla ctu formulava all'ausiliare quesito integrativo. All'odierna udienza lette le note di trattazione depositate dalle parti, decideva la causa.
Le conclusioni prospettate dal secondo ctu, che riconosce la prestazione richiesta,vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. Conseguentemente la opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe va accolta.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”. E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici.
In tal caso l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio, soggetto ad una doppia valutazione di primo e secondo grado secondo le regole generali.
Analogamente deve ritenersi per il giudizio avente ad oggetto direttamente una data prestazione assistenziale/previdenziale non preceduto da A.T.P., giudizio in ordine al quale l'improcedibilità non sia stata eccepita da controparte o non sia stata rilevata dal giudice nel limite temporale previsto dal 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c.
In realtà il legislatore con l'art. 445 bis c.p.c. parrebbe volere ritornare al sistema precedente, invalso nella prassi dei giudizi di merito, particolarmente snello e celere, che consentiva la emissione di sentenze dichiarative della sussistenza del solo requisito sanitario, sentenze, poi, ritenute inammissibili dal giudice di legittimità. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza. Va aggiunto che i requisiti socio-economici non delimitano il ricorso per A.T.P. nel senso che non ne condizionano l'azionabilità neppure sub specie di interesse ad agire. L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario. Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito. Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e solo in caso di esito positivo di tale procedimento il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti e, cioè, quelli economico-sociali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La liquidazione delle spese di ctu segue la soccombenza.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione e pertanto dichiara il diritto di a godere Parte_1 della prestazione dell'assegno di invalidità dal 14.10.2022 ;
- provvede alla liquidazione del ctu come da separato decreto;
CP
- condanna L' alla liquidazione delle spese che individua in complessivi euro 2.300,00 oltre iva e cpa come per legge in favore di da distrarsi al procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario.
Aversa 22/01/2025
IL GIUDICE
Federica Acquaviva Coppola