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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5139/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Letizia Di Mattina, come da mandato in Parte_1
,
atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Eugenia Mongini, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt_1 e l' CP_1 contraevano matrimonio in data 12.12.2017, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di
Stato civile di Gagliano del Capo (Le) – atto n. 2 parte II Serie C Anno 2018 e non generavano prole.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 18.6.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
A) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
B) Il signor AD HA verserà mensilmente alla signora ST ON la somma di
€200 (duecento/00) a titolo di mantenimento, entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat.
C) Il predetto mantenimento viene riconosciuto alla sig.ra AS, per il supporto fornito al signor AD nonché in ragione del precario stato di salute della stessa e quindi indipendentemente dalle ragioni di reddito.
D) Il signor AD, si impegna, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo, a trasferire la propria residenza;
E) La signora ST rinuncia ad ogni azione risarcitoria avanzata nei confronti del signor
AD, il quale accetta la predetta rinuncia.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 12.12.2017 in
Tunisia e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Gagliano del Capo (Le) al n. 2 parte II
Serie C anno 2018, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 22.7.2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5139/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Letizia Di Mattina, come da mandato in Parte_1
,
atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Eugenia Mongini, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt_1 e l' CP_1 contraevano matrimonio in data 12.12.2017, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di
Stato civile di Gagliano del Capo (Le) – atto n. 2 parte II Serie C Anno 2018 e non generavano prole.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 18.6.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
A) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
B) Il signor AD HA verserà mensilmente alla signora ST ON la somma di
€200 (duecento/00) a titolo di mantenimento, entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat.
C) Il predetto mantenimento viene riconosciuto alla sig.ra AS, per il supporto fornito al signor AD nonché in ragione del precario stato di salute della stessa e quindi indipendentemente dalle ragioni di reddito.
D) Il signor AD, si impegna, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo, a trasferire la propria residenza;
E) La signora ST rinuncia ad ogni azione risarcitoria avanzata nei confronti del signor
AD, il quale accetta la predetta rinuncia.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 12.12.2017 in
Tunisia e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Gagliano del Capo (Le) al n. 2 parte II
Serie C anno 2018, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 22.7.2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)